Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22797 del 20/10/2020
Cassazione civile sez. lav., 20/10/2020, (ud. 10/07/2020, dep. 20/10/2020), n.22797
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CURZIO Pietro – Presidente –
Dott. BLASUTTO Daniela – rel. Consigliere –
Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –
Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –
Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 35766-2018 proposto da:
UMBRIADUE SERVIZI IDRICI S.C.A.R.L., in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso lo
studio dell’avvocato ANDREA MUSTI, che la rappresenta e difende
unitamente all’avvocato LUCA MATTEO DAFFRA;
– ricorrente –
contro
C.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ELEONORA DUSE
53, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO TRAVAGLINI, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato ALESSANDRO MARINI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 135/2018 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,
depositata il 06/10/2018 R.G.N. 90/2018;
Il P.M. ha depositato conclusioni scritte.
Fatto
RILEVATO
CHE:
La controversia concerne la legittimità del licenziamento intimato a C.S. il 23.10.13, per superamento del periodo di comporto, da Umbriadue Servizi Idrici s.c.a r.l. Il lavoratore impugnò (L. n. 92 del 2012, ex art. 1, commi 48 e 49) il recesso davanti al Tribunale di Terni, che, con ordinanza del 23.1.16, annullò il licenziamento, condannando Umbriadue alla reintegrazione del lavoratore ed al pagamento di un’indennità risarcitoria pari a dodici mensilità di retribuzione, oltre accessori. La società proponeva opposizione che veniva respinta dal Tribunale di Terni con sentenza del 4.4.18.
Avverso tale sentenza Umbriadue ha presentato reclamo, ritenuto infondato nel merito dalla Corte d’appello di Perugia che, con sentenza del 6.10.18, dopo ammissione di c.t.u. medico legale, confermava l’annullamento del licenziamento intimato al C. in quanto basato su assenze per malattia ascrivibili alla responsabilità della datrice di lavoro.
Riteneva invece fondato il primo motivo d’impugnazione, con il quale la società deduceva che il giudice dell’opposizione aveva pronunciato il dispositivo all’esito dell’udienza del 17.11.2017, depositando però la motivazione il 4.4.2018.
Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso la società Umbriadue, affidato a tre motivi, poi illustrati con memoria, cui resiste il C. con controricorso.
La Procura Generale ha presentato osservazioni scritte con cui chiede il rigetto del ricorso.
Diritto
CONSIDERATO
CHE:
Con verbale di conciliazione del 17.12.19 le parti hanno concordemente dichiarato di aver risolto stragiudizialrnente la controversia; con atto ritualmente depositato nella cancelleria di questa Corte la società ricorrente ha poi dichiarato di voler pertanto rinunciare al presente ricorso, rinuncia cui ha aderito il C..
Deve pertanto dichiararsi l’estinzione del processo, senza luogo a provvedere sulle spese, ex art. 391 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il processo.
Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 10 luglio 2020.
Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2020