Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22797 del 03/11/2011

Cassazione civile sez. I, 03/11/2011, (ud. 19/07/2011, dep. 03/11/2011), n.22797

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Maria Rosa – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

FALLIMENTO DELLA A.T.A. – AZIENDA TURISTICA AUTOLINEE S.R.L.. in

persona del curatore dott. C.A., elettivamente

domiciliato in Roma, alla via Germanico n. 172 presso l’avv. OZZOLA

Massimo, dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura

speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

REGIONE LAZIO, in persona del Presidente della Giunta regionale p.t..

elettivamente domiciliata in Roma, alla via M. Colonna n. 27, presso

l’AVVOCATURA REGIONALE, unitamente all’avv. COLLACCIANI ANNA MARIA

dalla quale è rappresentata e difesa in virtù di procura speciale a

margine della comparsa di costituzione;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma n. 3225/04,

pubblicata il 12 luglio 2004;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19

luglio 2011 dal Consigliere dott. Guido Mercolino;

udito l’avv. Bianco per delega del difensore del ricorrente e l’avv.

Collacciani per il controricorrente;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale dott. APICE Umberto, il quale ha concluso per l’accoglimento

del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. – Con sentenza del 14 giugno 2000, il Tribunale di Roma accolse l’opposizione proposta dalla Regione Lazio avverso il decreto emesso il 29 aprile 1995, con cui il Presidente de Tribunale, su ricorso dell’A.T.A. – Azienda Turistica Autolinee S.r.l. concessionaria di autolinee nel settore dei trasporti pubblici di persone, aveva ingiunto all’opponente il pagamento della somma di L. 45.784.000, a titolo di contributi per il rinnovo del contratto degli autoferrotranvieri per gli anni 1989-1991.

2. – A seguito del fallimento dell’A.T.A., il curatore impugnò la sentenza, che è stata confermata dalla Corte d’Appello di Roma con sentenza del 12 luglio 2004.

Premesso che la Regione, dopo aver disposto l’erogazione dei contributi, l’aveva sospesa e poi revocata, la Corte ha osservato che, ai sensi della L. 29 ottobre 1971, n. 889, art. 9 e della L.R. Lazio 22 settembre 1982, n. 42, art. 7 l’erogazione dei contributi è condizionata all’adempimento degli obblighi contributivi nei confronti del Fondo di previdenza per gli autoferrotranvieri; ciò posto, e rilevato che dalla c.t.u. espletata nel corso del giudizio era emerso che i dipendenti ai quali era stato applicato il contratto collettivo nazionale erano esclusi dall’obbligo di iscrizione al Fondo, ha ritenuto che la società ricorrente non potesse fruire dei contributi richiesti, destinati soltanto ai soggetti gravati dall’obbligo contributivo.

3. – Avverso la predetta sentenza il fallimento propone ricorso per cassazione, articolato in due motivi. La Regione resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Preliminarmente, va dichiarata l’inammissibilità del controricorso, sottoscritto dall’avv. Paolo Salis dell’Avvocatura regionale in virtù di procura rilasciata in calce alla copia notificata del ricorso per cassazione: tale modalità di conferimento, non prevista dall’art. 83 cod. proc. civ., è infatti inidonea a soddisfare il requisito della specialità prescritto dall’art. 365 cod. proc. civ. (richiamato dall’art. 370, comma 2), non garantendo alcuna certezza in ordine al rilascio della procura in data anteriore o coeva rispetto alla notificazione del controricorso (civ. Cass. Sez, 2^, 30 luglio 2007, n. 16862; 13 marzo 2007, n. 5867; Cass., Sez. 3^, 14 marzo 2006, n. 5443).

L’inosservanza delle forme prescritte per il conferimento della procura comporta l’inammissibilità anche della comparsa di costituzione successivamente depositata dall’avv. Anna Maria Collacciani, nominata difensore della Regione in sostituzione dell’avv. Salis, collocato in quiescenza nel corso del giudizio:

l’art. 83 cit., comma 3, (nel testo, applicabile ratione temporis, anteriore alle modificazioni introdotte dalla L. 18 giugno 2009, n. 60, art. 45, comma 9), individuando tassativamente gli atti a margine o in calce ai quali può essere apposta la procura, esclude infatti che. con riguardo al giudizio di legittimità, essa, se rilasciata successivamente alla notificazione del ricorso o del controricorso, possa essere conferita in forme diverse da quelle di cui al comma 2, e segnatamente, come nella specie, a margine della comparsa di costituzione del nuovo difensore, non rispondendo tale atto alla disciplina del giudizio di legittimità, dominato dall’impulso d’ufficio e non soggetto agli eventi di cui all’art. 299 c.p.c. e segg. (cfr. Cass. Sez. Un., 12 giugno 2006, n. 13537; Cass., Sez. 3^, 5 giugno 2007. n. 13086; 26 maggio 2005, n. 11193).

2. – Con il primo motivo d’impugnazione, il ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione della L. n. 889 del 1971, artt. 4 e 9 e della L.R. n. 42 del 1982, art. 7 in relazione all’art. 12 preleggi sostenendo che i contributi previsti dalla legge regionale non erano volti ad assicurare la sola copertura dei costi di gestione derivanti dall’adempimento degli obblighi contributivi nei confronti del Fondo di previdenza, ma, in linea più generale, a consentire il conseguimento dell’equilibrio economico dei bilanci; essi, pertanto, spettavano anche alle aziende non soggette all’obbligo di iscrizione al fondo, indipendentemente dalla dimostrazione dell’avvenuto adempimento degli obblighi contributivi, richiesta soltanto alle aziende tenute all’iscrizione.

3. la censura va esaminata congiuntamente a quella di cui al secondo motivo, con cui il ricorrente deduce l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia e l’omesso esame dei motivi di appello, sostenendo che la Corte d’Appello non ha tenuto conto delle critiche mosse dall’A.T.A. alla relazione del c.t.u., il quale, dopo aver correttamente osservato che la società non era soggetta all’obbligo di iscrizione al Fondo di previdenza, aveva affermato che l’erogazione dei contributi era condizionata all’adempimento degli obblighi contributivi, conferendo rilievo ad alcune note trasmesse dall’INPS all’Assessorato ai trasporti, da cui si desumeva che essa ricorrente non era in regola con i versamenti, ed omettendo di tener conto di una nota successiva, dalla quale risultava invece l’avvenuto adempimento.

4. – Il ricorso è fondato.

La L. n. 889 del 1971, art. 9 nel dettare la nuova disciplina del fondo di previdenza per gli addetti ai servizi pubblici di trasporto, istituito dal R.D.L. 19 ottobre 1923, n. 2311, art. 8 non stabilisce infatti un divieto assoluto di erogazione di sussidi, sovvenzioni o contributi pubblici nei confronti delle aziende esercenti i predetti servizi che non abbiano adempiuto gli obblighi contributivi nei confronti del Fondo, ma si limita a prevedere una forma di rivalsa in favore di quest’ultimo sui finanziamenti stanziati dallo Stato o dalle Regioni, a garanzia dell’adempimento dei predetti obblighi.

Esso, infatti, nel subordinare la fruizione del beneficio alla dimostrazione dell’avvenuto adempimento degli obblighi contributivi, prevede che l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, al quale è affidata l’amministrazione del Fondo, debba inviare al Ministero dei trasporti un elenco delle aziende inadempienti, unitamente a copia degli estratti conto e delle diffide di pagamento inviate alle stesse, disponendo che per le aziende che non abbiano ottemperato alla diffida il Ministero provveda d’ufficio al versamento delle somme dovute al Fondo, trattenendo il relativo importo su quello del sussidio, della sovvenzione o del contributo. L’applicabilità della disposizione in esame è pertanto condizionata all’assoggettamento dell’azienda all’obbligo contributivo, il quale, presupponendo a sua volta l’iscrizione al Fondo dei dipendenti, prevista obbligatoriamente per il solo personale indicato dalla legge cit., art. 4, comma 1, non è configurabile a carico delle aziende che occupino personale per il quale non è previsto l’obbligo d’iscrizione.

Non può dunque condividersi l’affermazione contenuta nella sentenza impugnata, secondo cui l’erogazione dei contributi, in quanto condizionata all’avvenuto assolvimento degli obblighi nei confronti del Fondo, non può aver luogo in favore delle aziende che abbiano occupato personale per il quale non vigeva l’obbligo di iscrizione al Fondo. Tale conclusione non può farsi discendere neppure dalla L.R. n. 42 del 1982, recante la disciplina della concessione dei contributi di esercizio previsti dalla Legge Quadro 10 aprile 1981, n. 151 per la ristrutturazione ed il potenziamento dei trasporti pubblici locali, che costituiscono oggetto della domanda proposta dall’A.T.A. con il ricorso per decreto ingiuntivo. L’art. 7 della legge regionale, nella parte in cui subordina la liquidazione di tali contributi alla produzione, da parte dei beneficiari, di una dichiarazione attestante. Tra l’altro, l’avvenuto assolvimento dell’obbligo contributivo verso il Fondo speciale di previdenza per gli addetti ai servizi pubblici di trasporto, risponde infatti all’esigenza di consentire all’Iprite erogante l’accertamento dell’insussistenza delle condizioni per l’effettuazione della trattenuta di cui alla L. n. 889 del 1971, art. 9 ai fini dell’esercizio della rivalsa da parte del Fondo. Esso non può quindi essere interpretato nel senso che la dichiarazione negativa precluda in ogni caso la fruizione delle sovvenzioni, occorrendo accertare se la stessa sia dovuta ad inottemperanza all’obbligo contributivo o ad insussistenza del medesimo.

Neppure può condividersi l’affermazione della Corte d’Appello, secondo cui la legge regionale mira a beneficiare esclusivamente i soggetti gravati dall’onere contributivo, ai quali non possono essere riconosciute somme in effetti non sborsate e quindi non rientranti nei costi di gestione, rappresentando i contributi in questione lo strumento finanziario per concorrere al raggiungimento dell’equilibrio economico dei bilanci. La tesi in esame istituisce infatti un collegamento esclusivo tra la fruizione delle sovvenzioni e la sopportazione dell’obbligo contributivo, che non si rinviene nè nella legge regionale, nè nella legge quadro, la L. n. 151 del 1981, nell’individuare la finalità dei contributi di esercizio da essa previsti nel conseguimento dell’equilibrio economico dei bilanci dei servizi di trasporto, ne collega la determinazione al calcolo del costo economico standardizzato del servizio e dei ricavi presunti derivanti dall’applicazione di tariffe minime stabilite dalla regione, nonchè dell’ammontare dei contributi necessari per coprire la differenza (art. 6). rimettendone alle regioni l’assegnazione (art. 9), sulla base di principi da esse stesse stabiliti (art. 6), senza fare alcun riferimento agli obblighi contributivi dei beneficiari. La legge regionale, nel confermare a sua volta che i contributi rappresentano lo strumento finanziario per concorrere al raggiungimento dell’equilibrio economico dei bilanci dei servizi pubblici di trasporto, quale risultante sia dell’incremento del rapporto tra i ricavi ed i costi delle gestioni sia di una funzionale e produttiva organizzazione dei servizi e del traffico, annovera il costo unitario annuo contrattuale per addetto tra i molteplici elementi da tenere in conto ai fini del calcolo del costo economico standardizzato (art. 4, comma 3, n. 1, lett. h), senza attribuirvi affatto una rilevanza esclusiva: nè la preminenza di tale componente emerge dall’indicazione degli elementi che, ai sensi dell’art. 3, devono risultare dalle domande di assegnazione del contributo, avuto riguardo alla consistenza del relativo elenco, di cui il numero dei dipendenti in servizio, i costi del personale e l’incidenza degli stessi sui costi globali dell’esercizio rappresentano soltanto alcune voci (comma 3, nn. 3, 13 e 16).

La notoria incidenza dei costi per il personale sull’equilibrio dei bilanci delle imprese di trasporto ed il peso rilevante che, nell’ambito di tali costi, assumono gli oneri contributivi, non consentono dunque di concludere che, come ha ritenuto la Corte d’Appello, i contributi di esercizio previsti dalla legge regionale fossero destinati esclusivamente alla copertura dei predetti oneri, e che pertanto non potessero essere erogati in favore delle imprese che, non impiegando personale soggetto all’obbligo di iscrizione al Fondo, non fossero sottoposte all’obbligo contributivo.

5. – La sentenza impugnata va pertanto cassata, con il conseguente rinvio della causa alla Corte d’Appello di Roma, la quale provvederà, in diversa composizione, anche alla liquidazione delle spese relative alla presente fase del giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Roma anche per la liquidazione delle spese processuali.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 19 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2011

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