Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22796 del 29/09/2017

Cassazione civile, sez. III, 29/09/2017, (ud. 07/12/2016, dep.29/09/2017),  n. 22796

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 10349-2014 proposto da:

O.M., O.I., M.A., O.G.,

O.R., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA MONTE ZEBIO 9,

presso lo studio dell’avvocato GIORGIO DE ARCANGELIS, che li

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ALESSANDRO GRACIS

giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

ALLEANZA TORO SPA in persona dell’Amministratore Delegato e Direttore

Generale Dott. ANDREA MENCATTINI e del Dirigente Dott.

D.N.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BASSANO DEL GRAPPA

24, presso lo studio dell’avvocato MICHELE COSTA, che la rappresenta

e difende unitamente all’avvocato FELICIANO DAL BO giusta procura

speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 600/2014 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 07/03/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/12/2016 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVIERI;

udito l’Avvocato GIORGIO DE ARCANGELIS;

udito l’Avvocato LUCA GRAZIANI per delega di MICHELE COSTA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

AUGUSTINIS UMBERTO che ha concluso per inammissibilità in subordine

rigetto.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte d’appello di Venezia, con sentenza 7.3.2014 n. 600, rigettava l’appello proposto da M.A., O.G., O.R., O.I. e O.M., confermando la decisione di prime che aveva dichiarato infondata la domanda di condanna dagli stessi proposta nei confronti di Alleanza Toro s.p.a. ed avente ad oggetto la liquidazione dell’indennizzo maggiorato” da corrispondere agli eredi beneficiari della polizza assicurativa stipulata per il rischio premorienza dell’assicurato O.F., verificatosi in conseguenza di sinistro stradale.

I Giudici rilevavano che in esito alla c.t.u. medico-legale era emerso che il “de cuius” al momento del sinistro versava in stato di intossicazione alcoolica con compromissione delle condizioni fisiche normali e dunque operava la limitazione dell’indennizzo prevista dall’art. 4, lett. d) delle CGA; non poteva inoltre farsi luogo alla liquidazione dell’indennizzo base” in quanto tale domanda non era stata proposta neppure in via subordinata ed i beneficiari, nel corso del giudizio di primo grado, non avevano modificato la originaria domanda.

La sentenza di appello, non notificata, è stata ritualmente impugnata per cassazione dagli eredi di O.F., con tre mezzi illustrati da memoria ex art. 378 c.p.c..

Resiste con controricorso Alleanza Ass.ni s.p.a. in qualità di conferitaria del ramo d’azienda.

Non ha svolto difese Alleanza Toro s.p.a..

Il Collegio ha raccomandato la redazione di motivazione in forma semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo viene dedotto il vizio di omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Sostengono i ricorrenti che la domanda di liquidazione della indennità “maggiorata” comprendeva implicitamente anche la domanda di liquidazione della indennità “base”, di importo inferiore, avendo quindi errato la Corte territoriale ravvisando distinte “causae petendi” e “petita” nelle diverse ipotesi di rischio morte contemplate nella polizza, in quanto se i Giudici avessero esaminato attentamente le clausole contrattuali ed in particolare gli artt. 1 e 4 delle “Condizioni di Polizza”, avrebbero dovuto accogliere la domanda di liquidazione della indennità base, atteso che la prima clausola prevedeva per il caso di premorienza la erogazione di “prestazioni di base”, mentre la seconda, ricollegava la erogazione di “prestazioni complementari” a determinate tipologie di eventi letali.

Occorre subito rilevare che deve ritenersi del tutto infondata la eccezione di inammissibilità del motivo formulata dalla parte resistente sul presupposto della doppia pronuncia conforme di primo e secondo grado, ostativa alla denuncia avanti la Corte del vizio motivazionale, atteso che l’art. 348 ter c.p.c., comma 5, trova applicazione ai giudizi di appello introdotti dopo la data dell’11.9.2012, mentre nella specie, come risulta dallo stesso controricorso l’atto di citazione in appello avverso la sentenza n. 65/2010 del Tribunale di Treviso sez. dist. Malaspina, è stato notificato in data 26.5.2010 (cfr. Corte cass. Sez. 5, Sentenza n. 26860 del 18/12/2014).

Tanto premesso, il motivo è inammissibile, in quanto attraverso il vizio di motivazione viene ad essere censurato un diverso vizio attinente alla attività interpretativa della volontà negoziale dei contraenti espressa nel contratto assicurativo, senza peraltro che vengano indicate le norme di diritto in materia di ermeneutica dei negozi giuridici che si reputano violate.

E’ appena il caso di osservare che il vizio di legittimità deducibile ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) – nella nuova formulazione introdotta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), convertito con modificazioni nella L. 7 agosto 2012, n. 134, e che trova applicazione alle sentenze pubblicate dalla data dell’11 settembre 2012 – risulta circoscritto all’omesso esame di un fatto storico decisivo, che ebbe a costituire oggetto di discussione nel giudizio di merito. La censura di vizio di motivazione deve, pertanto, essere veicolata dai seguenti elementi indefettibili: la individuazione di un “fatto storico” – ossia un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico – naturalistico, ritualmente accertato mediante verifica probatoria – che abbia costituito oggetto di discussione in contraddittorio tra le parti; la incidenza di tale fatto su uno o più degli elementi costitutivi della fattispecie normativa disciplinatrice del diritto controverso, rivestendo quindi carattere di “decisività” ai fini della decisione di merito; l'”omesso esame” di tale fatto da parte del Giudice di merito, inteso come mancata rilevazione ed apprezzamento del dato probatorio tale da tradursi in una carenza argomentativa inficiante la relazione di dipendenza logica tra le premesse in fatto e la soluzione in diritto adottata dal Giudice, che deve essere evidenziata dallo stesso testo motivazionale, rendendo per conseguenza l’argomentazione priva del pur minimo significato giustificativo della decisione e dunque affetta da invalidità (cfr. Corte cass. Sez. U, Sentenza n. 19881 del 22/09/2014).

Diversamente l’attività interpretativa, di qualificazione giuridica e di sussunzione del fatto concretamente rilevato nella fattispecie normativa astratta, esula del tutto da quella di percezione e considerazione del “fatto storico” provato in giudizio, atteso che ha come oggetto esclusivamente la stessa norma giuridica, individuata nel suo significato prescrittivo, ovvero implicando la applicazione al rapporto controverso degli effetti giuridici ricondotti alla norma di diritto così come individuata ed interpretata.

Nella specie i ricorrenti non hanno indicato alcun “fatto storico decisivo”, provato in giudizio, e che è stato trascurato dal Giudice di appello (i ricorrenti, infatti, non si dolgono della mancata rilevazione della esistenza di talune clausole contrattuali, ma della errata applicazione del criterio logico-sistematico, volto a desumere la volontà delle parti dalla connessione logica tra le diverse pattuizioni dell’atto negoziale), ma hanno contestato il risultato interpretativo cui è pervenuto il Giudice di merito, esaminando la polizza assicurativa, avendo ritenuto – difformemente dalla prospettazione degli appellanti – che le clausole contrattuali prevedessero distinti rischi assicurati, cui corrispondevano diversi criteri di liquidazione dell’indennizzo.

La asserita errata interpretazione delle disposizioni negoziali – dedotta con il motivo di ricorso in esame – concerne, pertanto, il diverso vizio di violazione di norme di diritto, ed esattamente delle norme ermeneutiche degli atti negoziali, e dunque avrebbe dovuto essere censurata sotto il profilo dell’errore di diritto e non dell’errore di fatto, rendendosi in conseguenza inammissibile il motivo in esame per difetto del requisito di specificità, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4.

Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano la violazione degli artt. 1362 ss. c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, censurando la errata interpretazione delle clausole della polizza assicurativa compiuta dal Giudice di appello laddove aveva ritenuto di individuare in ciascuna delle clausole che prevedevano, rispettivamente, la liquidazione della indennità “base” e della (eventuale) indennità “complementare”, un distinto rischio assicurato, confermando la decisione di prime cure che aveva rigettato la domanda di condanna al pagamento della indennità complementare.

Con il terzo motivo i ricorrenti censurano la sentenza per vizio di omessa pronuncia, ex art. 112 c.p.c., sul motivo di gravame con il quale veniva dedotto l’errore del primo Giudice nella rilevazione dell’esatto tenore della pretesa formulata nella domanda introduttiva così come evincibile dall’intero contesto dell’atto, atteso che, secondo i ricorrenti, la richiesta rivolta ad ottenere la prestazione indennitaria “complementare” (per il caso di morte dell’assicurato conseguente a sinistro stradale), avrebbe dovuto ritenersi comprensiva anche del suo presupposto costituito dalla prestazione indennitaria “base” (per il caso di premorienza dell’assicurato).

I motivi, che si pongono tra loro in relazione di stretta dipendenza logica, sono entrambi infondati.

La censura relativa al vizio processuale di omissione di pronuncia (terzo motivo) è palesemente infondata atteso che la Corte d’appello, come si evince agevolmente dalla lettura della sentenza, ha fornito comunque una risposta al motivo di gravame in questione, ritenendo – in adesione alla pronuncia del primo Giudice – che gli attori avessero proposto domanda di adempimento del contratto assicurativo relativamente alla sola indennità “complementare” in quanto fondata esclusivamente sulla premorienza del contraente – assicurato per “infortunio da sinistro stradale” nonchè sul presupposto delle normali condizioni fisiche del “de cuius”, senza richiedere, neppure in via subordinata, anche la – diversa – prestazione assicurativa avente ad oggetto la erogazione della indennità “base”.

Quanto al secondo motivo, che investe la interpretazione delle clausole di polizza, occorre premettere che la questione di diritto sottoposta all’esame della Corte rimane nella specie circoscritta, quanto all’oggetto:

– dalla statuizione impugnata: avendo il Giudice di appello ritenuto di non dover pronunciare sulla domanda di adempimento contrattuale concernente la condanna al pagamento della indennità “base”, non essendo stata formulata tale domanda, neppure in via subordinata, rispetto alla – unica – domanda proposta dai beneficiari avente ad oggetto il pagamento della indennità “complementare”

– dal motivo di ricorso per cassazione: volto a criticare – non la qualificazione giuridica della domanda, ma – la esatta rilevazione del contenuto dell’atto di citazione da parte dal Giudice di appello che avrebbe erroneamente ridotto il “thema controversum” alla sola domanda di adempimento contrattuale relativa alla indennità “maggiorata o complementare”, senza considerare implicitamente proposta anche la domanda di condanna al pagamento della indennità “base”.

Al proposito risulta accertato, alla stregua degli atti di parte (fatto incontestato: cfr. ricorso pag. 3, 6-7; controricorso, pag. 7-9, 23), che la società assicurativa, con nota in data 21.11.2006, aveva rifiutato la richiesta di erogazione della indennità “maggiorata” pari ad Euro 10.424.72 per ciascun erede (complessivi Euro 52.123,59), in quanto nel caso di specie era emerso che l’assicurato al momento del sinistro versava in condizioni psicofisiche alterate, riconoscendosi invece debitrice verso tutti gli eredi beneficiari per il pagamento dell’indennità cd. “base” (complessivi Euro 17.968,28) prevista in caso di premorienza, ma subordinando la erogazione della quota spettante alle minori M. ed I. alla trasmissione da parte del genitore del decreto di autorizzazione del Giudice tutelare.

E’ altresì circostanza incontestata in giudizio che i beneficiari non abbiano inteso accettare, nè abbiano riscosso, anteriormente alla notifica dell’atto di citazione, le somme per indennità “base” (la circostanza dedotta dalla società assicurativa, con la comparsa di costituzione e risposta in grado di appello – cfr. controric. pag. 22 e 24 -, secondo cui l’art. 16, u.c., delle Condizioni Generali di contratto prevedeva il pagamento presso il debitore ovvero tramite Istituti bancari incaricati, e condizionava il pagamento a beneficiari minori alla previa trasmissione del decreto ex art. 320 c.c., comma 4, non è stata oggetto di esame nella sentenza di appello e non viene riferita nelle premesse in fatto del ricorso per cassazione), provvedendo, invece, ad incamerarle, mediante assegni bancari, a titolo di “acconto” sulla maggiore pretesa, soltanto alla prima udienza avanti il Tribunale in data 8.6.2007, avendone presentato la società assicurativa offerta reale, nella comparsa di risposta in primo grado, con riserva di pagamento della indennità ai minori, non avendo il genitore superstite prodotto il decreto del Giudice tutelare. Successivamente, nel corso del giudizio di primo grado, la indennità “base” è stata corrisposta in data 27.2.2008 anche a O.M., divenuta maggiorenne (cfr. ricorso pag. 7; memoria ex art. 378 c.p.c., pag. 3) e quindi è stata liquidata in data 22.1.2011, al raggiungimento della maggiore età, anche a favore di O.I. (cfr. memoria art. 378 c.p.c., pag. 3).

Tali elementi in fatto, riportati dagli stessi ricorrenti, evidenziano la infondatezza della censura mossa alla sentenza impugnata.

Risulta, infatti, che anteriormente alla introduzione del giudizio alcuna contestazione era stata formulata dalla società assicurativa in ordine alla spettanza ai beneficiari della indennità “base”, interamente liquidata in seguito ad offerta reale resasi necessarie a fronte del precedente rifiuto di riscossione delle relative somme da parte dei beneficiari. Orbene, la assenza di contestazione della prestazione e la messa a disposizione delle somme per indennità “base” fanno emergere il difetto di interesse degli originari attori alla proposizione di una domanda – in ipotesi formulata implicitamente ed in via subordinata – al pagamento della indennità “base”.

Inoltre la censura, per come viene formulata, risulta comunque inammissibile.

I ricorrenti fondano, infatti, la censura esclusivamente sulla interpretazione – asseritamente errata – del contenuto della polizza assicurativa, trascurando invece che il Giudice di appello ha ritenuto in base all’esame del contenuto dell’atto introduttivo che i beneficiari avessero inteso circoscrivere la domanda esclusivamente al pagamento della indennità maggiorata o complementare.

La critica, pertanto, avrebbe dovuto essere rivolta a dimostrare quale fosse l’effettiva volontà manifestata dagli attori nell’atto di citazione in ordine alla pretesa contrattuale, essendo dunque onerati i ricorrenti, per assolvere al requisito di autosufficienza del ricorso, ad indicare – trascrivendole ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 – le parti rilevanti del contenuto dell’atto introduttivo da cui emergeva anche la formulazione della pretesa della indennità base, evidenziando le ragioni per cui la interpretazione riduttiva del Giudice di appello incorreva nel vizio denunciato.

In conclusione il ricorso deve essere rigettato e le parti ricorrenti condannate alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo.

PQM

 

rigetta il ricorso.

Condanna i ricorrenti al pagamento in favore della controricorrente Alleanza Assicurazioni s.p.a., delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.700,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 7 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA