Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22796 del 20/10/2020

Cassazione civile sez. lav., 20/10/2020, (ud. 09/07/2020, dep. 20/10/2020), n.22796

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10071-2016 proposto da:

V.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GIULIO

CESARE 14, presso lo studio dell’avvocato ALDO SIPALA, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ALDO SCHIAVI;

– ricorrente –

contro

COMPAGNIA TRASPORTI LAZIALI – COTRAL S.P.A., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

POMPEO MAGNO n. 23/A, presso lo studio dell’avvocato GIAMPIERO

PROIA, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6841/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 16/10/2016 R.G.N. 2995/2012.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. la Corte di Appello di Roma, con sentenza pubblicata il 16 ottobre 2015, ha accolto l’appello della Compagnia Trasporti Laziali S.p.A. (COTRAL s.p.a.) e, in riforma della sentenza impugnata, ha respinto le originarie domande proposte da V.A.;

2. la Corte ha accertato che COTRAL s.p.a. – committente – aveva stipulato con il Consorzio IGS – appaltatore – due contratti di appalto: il primo, nel 2000, aveva ad oggetto il servizio di pulizia e il secondo, nel 2006, l’esecuzione del servizio di assistenza all’uscita, manovre tecniche e conduzione dei mezzi; sulla base dell’istruttoria svolta in primo grado, ha ritenuto di escludere la presenza di un’illecita interposizione di manodopera vietata dalla L. n. 1369 del 1960, art. 1 così come la sussistenza di una somministrazione irregolare per il periodo successivo all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 276 del 2003; in particolare, ha ritenuto che “l’oggetto degli appalti non era una mera fornitura di prestazioni lavorative, ma di un servizio determinato e ben regolamentato, come si evince dalle clausole contrattuali sulle modalità di svolgimento del servizio, sul corrispettivo pattuito in misura fissa in relazione all’intero servizio, sul conseguente rischio economico gravante sull’appaltatore rappresentato dall’eventualità di non percepire tale corrispettivo in caso di non corretta esecuzione del servizio stesso, ed impossibilità di affrontare i costi per la organizzazione ed erogazione del servizio che si era impegnato a fornire, tanto più ove si consideri anche la pattuizione di penali”;

3. per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso V.A. con tre motivi cui ha resistito COTRAL s.p.a. con controricorso; entrambe le parti hanno comunicato memorie.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. il primo motivo di ricorso denuncia: “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti – art. 360 c.p.c., n. 5”, sostenendo che “la Corte ha omesso di considerare sia la circostanza (…) per cui oggetto del secondo contratto era l’attività di movimentazione degli autobus all’interno dei depositi, per la loro pulizia ed il loro posizionamento all’uscita, sia il fatto per cui detto secondo contratto era stato sottoscritto nel 2006, diversi anni dopo, dunque, che V. era stato addetto ad attività di movimentazione esterna degli automezzi”;

2. il motivo, oltre ad essere irrispettoso degli enunciati di cui a Cass. SS.UU. nn. 8053 e 8054 del 2014, nonostante sia invocata la violazione del novellato art. 360 c.p.c., n. 5 è privo di fondamento, perchè la Corte territoriale non ha affatto omesso di esaminare il contenuto del secondo contratto;

essa ha infatti affermato che, dalle dichiarazioni dei testi escussi, dovesse escludersi che il V. svolgesse mansioni esulanti l’oggetto del contratto, in particolare quelle della movimentazione esterna degli automezzi di proprietà della società committente; in particolare/secondo la Corte romana, dalle stesse testimonianze era risultato che il ricorrente si occupasse della pulizia degli autobus, della loro movimentazione all’interno del deposito e dello spostamento al solo fine di effettuare le pulizie del mezzo;

pertanto, la Corte di merito ha preso in considerazione l’attività esterna degli automezzi e sul punto ha statuito che “la occasionale e ristrettissima attività di spostamento, o anche conduzione, di un numero limitato di mezzi dal vicino capolinea al deposito al solo fine di effettuarne poi le pulizie, svolta dal V. (…) non può integrare una violazione della normativa in materia di appalto sia per la sua esiguità sia perchè strettamente funzionale al servizio di pulizia mezzi e poi anche di assistenza tecnica all’uscita costituenti oggetto dell’appalto” (v. pag. 2 sentenza impugnata);

3. il secondo motivo denuncia: “violazione e falsa applicazione della L. n. 1369 del 1960, art. 1 – art. 360 c.p.c., n. 3”; a dire del ricorrente, la Corte d’Appello “ha escluso la ricorrenza nel caso di specie di una fattispecie interpositoria vietata, pur in presenza di un’attività lavorativa, svolta dal ricorrente in via prevalente, dietro direttive impartite dallo stesso soggetto beneficiario delle prestazioni ed in mancanza sia di alcun formale impegno della società, dalla quale formalmente dipendeva, a prestare in favore di COTRAL s.p.a. il servizio di movimentazione esterna degli autobus, di fatto reso, sia di alcuna autonoma organizzazione necessaria per la prestazione dello stesso”;

4. il motivo non può trovare accoglimento;

vale premettere che, in tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità (tra le recenti: Cass. n. 3340 del 2019);

la doglianza contesta chiaramente l’apprezzamento in fatto compiuto dalla Corte territoriale, come risulta anche dal riferimento alle dichiarazioni testimoniali, ed è ben lontana dal palesare un error in iudicando, che viene solo formalmente prospettato, in corrispondenza ad una diversa sostanza del vizio denunciato;

difatti, la Corte di Appello ha accertato che era un rappresentante della società appaltatrice che coordinava il lavoro dei dipendenti e che diceva loro quali mansioni espletare; inoltre, in base a quanto emerso dalle dichiarazioni dei testi, secondo la Corte il Consorzio IGS utilizzava materiali e attrezzature proprie e il servizio veniva organizzato dai responsabili dell’appaltatrice che davano anche le direttive ai dipendenti; al contrario, non era stato confermato che i responsabili della società committente davano ordini specifici o irrogato sanzioni al lavoratore, dunque, non esercitavano i poteri tipici del datore di lavoro; per i giudici di appello il fatto che gli addetti della società committente dessero eventuali indicazioni dei mezzi da pulire con priorità non ‘integra l’esercizio del potere direttivo e gerarchico proprio del datore di lavoro, perchè rientra tra i poteri del committente individuare le modalità con le quali l’opera o il servizio devono essere eseguiti nonchè di controllarne l’esecuzione;

l’assunto peraltro è, in diritto, coerente con la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui “il giudice del merito deve accertare se la società appaltante svolga un intervento direttamente dispositivo e di controllo sulle persone dipendenti dall’appaltatore del servizio, non essendo sufficiente a configurare la intermediazione vietata il mero coordinamento necessario per la confezione del prodotto” (Cass. n. 12664 del 2003; cfr. anche Cass. n. 15557 del 2019); pertanto “sono leciti gli appalti di opere e servizi che, pur espletabili con mere prestazioni di manodopera, costituiscano un servizio in sè, svolto con organizzazione e gestione autonoma dell’appaltatore, senza diretti interventi dispositivi e di controllo dell’appaltante sulle persone dipendenti dall’altro soggetto” (Cass. n. 8643 del 2001);

5. con il terzo motivo si denuncia: “violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 276 del 2003 artt. 20, 21, 27, e 29 – art. 360 c.p.c., n. 3”; parte ricorrente ritiene che la Corte di merito avrebbe dovuto accertare: “se l’appaltatore fosse stato concretamente dotato di una propria organizzazione autonoma, valutata non in astratto, bensì in relazione alla natura del servizio di movimentazione affidato”, “se l’appaltatore si fosse effettivamente impegnato a fornire il servizio in questione con assunzione del relativo rischio di impresa” ed, infine, “se il complesso dei lavoratori impiegati nell’esecuzione dell’attività (…) fosse stata effettivamente diretta ed organizzata dall’appaltatore nel proprio interesse”; invece, la Corte d’Appello avrebbe confuso le modalità di prestazione del servizio di pulizia con quelle del diverso servizio di movimentazione esterna degli automezzi, in relazione al quale, a dire del ricorrente, “difettavano in capo alla società appaltatrice l’organizzazione dei mezzi e la gestione a proprio rischio”;

6. anche tale mezzo di impugnazione non merita accoglimento;

pur esso, nonostante formalmente si lamenti una violazione o falsa applicazione di legge, nel concreto della sua illustrazione viene a contestare apprezzamenti di merito compiuti dal giudice cui competono, invocando innanzi a questa Corte un sindacato che le è precluso;

quanto al servizio di movimentazione esterna degli automezzi, già nello scrutinio del primo motivo sono state ricordate le ragioni per cui la Corte romana ha escluso che il lavoratore svolgesse questa attività con modalità tale da poter connotare l’appalto con il carattere dell’illiceità; in merito ai poteri direttivi, nell’analisi della seconda doglianza è stato ricordato come la Corte territoriale abbia ritenuto l’inesistenza di poteri propri del datore di lavoro in capo alla società committente, poteri di cui, invece, era titolare il Consorzio IGS; infine, in merito all’organizzazione autonoma della società appaltatrice, alla propria organizzazione produttrice e all’assunzione del rischio d’impresa connesso all’esecuzione del servizio, la Corte di Appello ha argomentato chè l’appalto aveva ad oggetto un servizio determinato e ben regolamentato, come poteva evincersi dalle clausole contrattuali sulle modalità di svolgimento del servizio, sul corrispettivo pattuito in misura fissa in relazione all’intero servizio, sul conseguente rischio economico gravante sull’appaltatore rappresentato dall’eventualità di non percepire tale corrispettivo in caso di non corretta esecuzione del servizio stesso, in uno all’impossibilità di affrontare i costi per la organizzazione ed erogazione del servizio che si era impegnato a fornire, tanto più ove si considerasse la pattuizione di penali; per tali motivi, la Corte di merito, in relazione al periodo successivo all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 276 del 2003, con un apprezzamento degli elementi di fatto della fattispecie concreta sottoposta al suo giudizio, ha concluso che non si era in presenza di una somministrazione irregolare, perchè il Consorzio appaltatore aveva una propria organizzazione produttiva, provvedeva autonomamente all’organizzazione e all’esecuzione del servizio oggetto dell’appalto e si era assunta il rischio di impresa connesso all’esecuzione del servizio stesso;

7. conclusivamente il ricorso deve essere respinto, con spese che seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis (cfr. Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese liquidate in Euro 4.000,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, accessori secondo legge e spese generali al 15%.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 9 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2020

 

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