Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22796 del 12/09/2019

Cassazione civile sez. II, 12/09/2019, (ud. 16/05/2019, dep. 12/09/2019), n.22796

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – Presidente –

Dott. GIANNACCARI Rossana – rel. Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29552-2015 proposto da:

P.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA AUGUSTO

VERA, 19, presso lo studio dell’avvocato SIMONA SILVESTRI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato PASQUALE PORFILIO;

– ricorrente –

contro

G.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA RUGGERO FAURO

43, presso lo studio dell’avvocato UGO PETRONIO, che lo rappresenta

e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4536/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 24/07/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/05/2019 dal Consigliere Dott. ROSSANA GIANNACCARI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con atto di citazione, notificato il 12.01.2007, P.G. conveniva innanzi al Tribunale di Roma G.F. per sentirsi dichiarare proprietario, per sopravvenuta usucapione, della porzione di un terreno, sito in (OMISSIS).

Il P. assumeva di aver esercitato un possesso ultraventennale continuato, pubblico ed esclusivo sul terreno citato.

Si costituiva in giudizio G.F., chiedendo il rigetto della domanda ed affermando che l’attore fosse un mero comodatario del terreno.

Il Tribunale di Roma, ritenendo provati sia l’animus possidendi che il corpus, necessari per l’acquisto ad usucapionem, accoglieva la domanda di P.G. e lo dichiarava proprietario del lotto.

2. La Corte di Appello di Roma, con sentenza n. 4536/2015, notificata in data 16.11.2015, accogliendo l’appello proposto da G.F., riformava la sentenza impugnata e, per l’effetto, rigettava la domanda di dichiarazione dell’acquisto della proprietà avanzata dal P..

Secondo la Corte territoriale, il P. non aveva dato la prova del possesso ad usucapionem. Dall’istruttoria, infatti, era emerso che la relazione del P. con il bene fosse avvenuta a titolo di mera detenzione e che non vi fosse stato un atto di interversione del possesso. Per di più, l’appellante aveva dato prova di aver stipulato diversi contratti di comodato con i vari occupanti del terreno, tra i quali vi era il P., e di aver esercitato nei loro confronti delle azioni di reintegra, già a far data dal 1982.

Infine, per quel che ancora rileva nel presente giudizio, la Corte d’Appello riteneva inattendibile il teste S., stante l’interesse di questi all’esito della lite, avendo proposto anch’egli giudizio per usucapire un’altra porzione del medesimo terreno.

3. Per la cassazione della sentenza, ha proposto ricorso P.G. sulla base di due motivi.

Ha resistito con controricorso G.F..

4. In prossimità dell’udienza, le parti depositavano memorie illustrative.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso, si deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, la violazione degli artt. 1140,1141,1142,1143,1158 e 2697 c.c. e l’omesso esame, nonchè l’insufficiente e contraddittoria motivazione, su un punto decisivo della controversia. La Corte territoriale avrebbe fatto malgoverno delle disposizioni in materia di possesso e di usucapione, in relazione all’animus ed al corpus necessari per usucapire.

In primo luogo, il ricorrente rileva che la Corte d’Appello avrebbe erroneamente ritenuto non sussistente la presunzione di possesso in favore del P., sulla base della inattendibilità del teste S. – nonostante non fosse stata eccepita l’incapacità a testimoniare – in relazione all’interesse nella causa, per avere proposto domanda di usucapione per un altro terreno, che il G. assumeva di aver concesso in comodato.

In secondo luogo, il ricorrente contesta la valutazione delle risultanze istruttorie, con particolare riferimento all’assenza di un contratto di comodato e agli atti di reintegra del possesso, dai quali non sarebbe possibile trarre elementi di prova per affermare il possesso da parte del G., ma, al contrario, questi confermerebbero la sua inerzia.

1.1 Il motivo è infondato.

1.2 La valutazione delle risultanze delle prove e il giudizio sull’attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un’esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (Sez. L, Sentenza n. 42 del 07/01/2009). Pertanto, in tema di procedimento civile, sono riservate al giudice del merito l’interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, nonchè la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento, con la conseguenza che è insindacabile, in sede di legittimità, il “peso probatorio” di alcune testimonianze rispetto ad altre, in base al quale il giudice di secondo grado sia pervenuto ad un giudizio logicamente motivato, diverso da quello formulato dal primo giudice (Cass. civ. Sez. lavoro Sent., 10/06/2014, n. 13054).

1.3 n ricorso in esame, attraverso la censura della violazione di legge, che consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge, allega – in realtà – una diversa valutazione delle risultanze di causa, che inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile in sede di legittimità sotto l’aspetto del vizio di motivazione.

1.4 La decisione della corte di merito non merita censure in relazione alla corretta applicazione dei principi di diritto in materia di possesso e di usucapione, avendo, sulla base delle risultanze istruttorie e delle presunzioni, escluso la presunzione del possesso del P., la cui relazione del bene era avvenuta a titolo di detenzione.

1.5 Quanto alla dichiarazione di inattendibilità del teste S., occorre precisare la differenza tra capacità a testimoniare ed attendibilità a testimoniare, stante l’errata sovrapposizione e confusione che emerge nel motivo di ricorso.

La capacità a testimoniare differisce dalla valutazione sull’attendibilità del teste, operando le stesse su piani diversi, atteso che l’una, ai sensi dell’art. 246 c.p.c., dipende dalla presenza in un interesse giuridico (non di mero fatto) che potrebbe legittimare la partecipazione del teste al giudizio, mentre la seconda afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all’eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità (Cass. civ. Sez. III, 30/03/2010, n. 7763).

Ebbene, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, il giudice d’appello non ha ritenuto l’incapacità a testimoniare del teste S., ma ne ha valutato l’inattendibilità, per aver un promosso un altro giudizio nei confronti del medesimo proprietario sula base dei medesimi fatti.

Pertanto, il giudice di merito ha correttamente ritenuto inattendibile il teste S. (e non incapace a testimoniare) stante l’interesse del teste all’esito della lite, avendo proposto anch’egli giudizio per usucapire un’altra porzione del medesimo terreno.

1.6 Quanto alla critica attorno alla valutazione delle risultanze istruttorie – con particolare riferimento all’assenza di un contratto di comodato e agli atti di reintegra del possesso che confermerebbero l’inerzia del G. – essa si risolve, come già detto, in una diversa lettura delle risultanze processuali, inammissibile in sede di legittimità. Inoltre, l’azione di reintegra non è da considerarsi quale atto di inerzia del proprietario di un bene, dato che l’azione di reintegrazione è idonea ad interrompere il possesso “ad usucapionem”, non rilevando l’esito dell’azione medesima, ma la volontà di riacquistare il possesso mediante un atto idoneo ad instaurare il giudizio (Cass. civ. Sez. II Ord., 02/10/2018, n. 23850).

1.7 A ben vedere, ai fini della prova degli elementi costitutivi dell’usucapione il cui onere grava su chi invoca la fattispecie acquisitiva – la coltivazione del fondo non è sufficiente, perchè, di per sè, non esprime, in modo inequivocabile, l’intento del coltivatore di possedere, occorrendo, invece, che tale attività materiale, corrispondente all’esercizio del diritto di proprietà, sia accompagnata da univoci indizi, i quali consentano di presumere che essa è svolta “uti dominus”; l’interversione nel possesso non può avere luogo mediante un semplice atto di volizione interna, ma deve estrinsecarsi in una manifestazione esteriore, dalla quale sia possibile desumere che il detentore abbia iniziato ad esercitare il potere di fatto sulla cosa esclusivamente in nome proprio e non più in nome altrui, e detta manifestazione deve essere rivolta specificamente contro il possessore, in maniera che questi sia posto in grado di rendersi conto dell’avvenuto mutamento e della concreta opposizione al suo possesso (Cassazione civile sez. II, 03/07/2018, n. 17376).

2. Con il secondo motivo, si deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, la violazione dell’art. 112 c.p.c. e del D.M. n. 127 del 2004, per non aver la Corte territoriale motivato in ordine agli importi liquidati per il giudizio di primo grado e per aver applicato il D.M. n. 55 del 2014, nonostante l’attività del giudizio di primo grado si fosse esaurita nel vigore della precedente normativa, ai sensi del D.M. n. 127 del 2004.

2.1 Il motivo è infondato.

2.2 In tema di spese processuali, sono da applicare i nuovi parametri introdotti con il D.M. n. 55 del 2014, in luogo delle abrogate tariffe ai sensi del D.M. n. 127 del 2004, ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto e si riferisca al compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, ancorchè tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta quando ancora erano in vigore le tariffe abrogate, evocando l’accezione omnicomprensiva di “compenso” la nozione di un corrispettivo unitario per l’opera complessivamente prestata (Cass. civ. Sez. II, Sent., 19-12-2017, n. 30529).

2.3 Nella specie, non può dirsi completata l’opera svolta da un difensore nel primo grado di giudizio, al fine di compensarla con diritti ed onorari secondo la disciplina delle tariffe professionali del tempo, solo perchè il primo grado di giudizio sia stato definito con una sentenza emessa prima dell’entrata in vigore del D.M. n. 55 del 2014. Quindi, correttamente ha operato la Corte territoriale nel liquidare le spese processuali secondo le tariffe introdotte dal D.M. n. 55 del 2014.

3. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.

4. Le spese del giudizio seguono la soccombenza, e si liquidano come da dispositivo.

5. Poichè il ricorso principale è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è stato rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater del testo unico di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 – della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese di giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000,00 per compensi oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte di cassazione, il 16 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 12 settembre 2019

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