Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22796 del 09/11/2016


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Cassazione civile sez. lav., 09/11/2016, (ud. 21/07/2016, dep. 09/11/2016), n.22796

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 9744-2015 proposto da:

L.F., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CHIANA 48, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO PILEGGI, che lo

rappresenta e difende giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

LOGISTA ITALIA S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZA DEI MARTIRI DI BELFIORE 2, presso lo studio dell’avvocato

RICCARDO CHILOSI, che lo rappresenta e difende giusta delega in

atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 8671/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 01/12/2014, R.G. N. 2903/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/07/2016 dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO;

udito l’Avvocato ANNA BUTTAFOCO per delega verbale ANTONIO PILEGGI;

udito l’Avvocato RICCARDO CHILOSI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con sentenza del 1/12/2014 la Corte d’appello di Roma confermò la decisione del giudice di primo grado che aveva rigettato la domanda avanzata da L.F. nei confronti di Logista s.p.a., società alle cui dipendenze il predetto aveva operato con la qualifica di “quadro”, affinchè fosse dichiarato illegittimo il licenziamento intimatogli il (OMISSIS). La contestazione consisteva nell’addebito di numerose mancanze rilevate in occasione della visita a (OMISSIS) del dott. Lo., manager spagnolo della società, consistenti nella violazione di obblighi di diligenza, perizia, subordinazione.

2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il L. sulla base di due motivi. Resiste la società con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. per avere la sentenza impugnata ritenuto cumulativamente provati tutti e quattordici gli addebiti contestati sulla base della pretesa ammissione di un “atteggiamento ostile” del ricorrente nei confronti del dott. Lo.Ra.Zu. “venuto appositamente a (OMISSIS) per conoscerlo” in data (OMISSIS) (art. 360 c.p.c., n. 3). Omesso esame di fatti decisivi dedotti dal ricorrente che, se esaminati, avrebbero condotto ad escludere la sussistenza dell’illecito disciplinare della grave insubordinazione; in particolare omesso esame del fatto decisivo che il dott. Lo.Ra.Zu. già nel (OMISSIS) era venuto a (OMISSIS) per conoscere il ricorrente e, nell’occasione, ne aveva tessuto per iscritto le lodi per l’atteggiamento pienamente collaborativo (art. 360 c.p.c., n. 5).

1.2. Il motivo è infondato. Il ricorrente, infatti, evocando la violazione delle disposizioni in materia di onere della prova, si è limitato a proporre una valutazione delle risultanze istruttorie alternativa rispetto a quella offerta in sentenza, in tal modo sottoponendo alla Corte di legittimità questioni di mero fatto atte a indurre a un preteso nuovo giudizio di merito precluso in questa sede (v. Sez. 5, Sentenza n. 25332 del 28/11/2014, Rv. 633335,: Il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, nel quale le censure alla pronuncia di merito devono trovare collocazione entro un elenco tassativo di motivi, in quanto la Corte di cassazione non è mai giudice del fatto in senso sostanziale ed esercita un controllo sulla legalità e logicità della decisione che non consente di riesaminare e di valutare autonomamente il merito della causa. Ne consegue che la parte non può limitarsi a censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendovi la propria diversa interpretazione, al fine di ottenere la revisione degli accertamenti di fatto compiuti). Neppure è dimostrato che le indicate circostanze attinenti alla visita del Lo. abbiano assunto carattere decisivo nell’ambito della complessiva valutazione in fatto, peraltro neppure sindacata sotto il profilo del vizio motivazionale.

2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2119 c.c. e della L. n. 604 del 1966, art. 3 con riferimento al principio di proporzionalità, per inosservanza del processo logico-giuridico che il giudice deve seguire agli effetti della valutazione della idoneità dell’illecito disciplinare a giustificare il licenziamento, tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto (art. 360 c.p.c., n. 3). Rileva il ricorrente che la Corte territoriale aveva omesso di considerare che dott. Lo.Ra.Zu. non era venuto appositamente a Roma per conoscere il ricorrente, avendolo già conosciuto in precedenza. Osserva, inoltre, che la medesima svaluta completamente l’assoluta assenza di precedenti disciplinari e sembra quasi supporre che il ricorrente fosse un dirigente.

2.2. Va premesso che il sindacato di legittimità in tema di giusta causa di licenziamento e proporzionalità della sanzione espulsiva si connota nei termini precisati da Cass. Sez. L, Sentenza n. 25144 del 13/12/2010, Rv. 615742 (“Giusta causa di licenziamento e proporzionalità della sanzione disciplinare sono nozioni che la legge, allo scopo di adeguare le norme alla realtà da disciplinare, articolata e mutevole nel tempo, configura con disposizioni, ascrivibili alla tipologia delle cosiddette clausole generali, di limitato contenuto e delineanti un modulo generico che richiede di essere specificato in sede interpretativa, mediante la valorizzazione sia di fattori esterni relativi alla coscienza generale, sia di principi che la stessa disposizione tacitamente richiama. Tali specificazioni del parametro normativo hanno natura giuridica e la loro disapplicazione è, quindi, deducibile in sede di legittimità come violazione di legge, mentre l’accertamento della concreta ricorrenza, nel fatto dedotto in giudizio, degli elementi che integrano il parametro normativo e le sue specificazioni e della loro concreta attitudine a costituire giusta causa di licenziamento, ovvero a far sussistere la proporzionalità tra infrazione e sanzione, si pone sul diverso piano del giudizio di fatto, demandato al giudice di merito e incensurabile in cassazione se privo di errori logici o giuridici. Pertanto, l’operazione valutativa compiuta dal giudice di merito nell’applicare le clausole generali come quella di cui all’art. 2119 c.c. o all’art. 2106 c.c., che dettano tipiche “norme elastiche”, non sfugge ad una verifica in sede di giudizio di legittimità, sotto il profilo della correttezza del metodo seguito nell’applicazione della clausola generale, poichè l’operatività in concreto di norme di tale tipo deve rispettare criteri e principi desumibili dall’ordinamento generale, a cominciare dai principi costituzionali e dalla disciplina particolare (anche collettiva) in cui la fattispecie si colloca”). Orbene, nella specie, nella complessiva condotta del ricorrente, valutata in tutti i suoi elementi, tenuto conto della posizione elevata del ruolo ricoperto dallo stesso, pur nella consapevolezza del carattere non dirigenziale del suo incarico, la Corte d’appello ha ravvisato “una pervicace e protervia volontà oppositiva rispetto ad ogni superiore che non fosse l’AD” atta a integrare l’insubordinazione grave verso i superiori rilevante ai fini della configurabilità della giusta causa di licenziamento. Allo stesso modo l’operazione valutativa condotta sugli elementi istruttori ha consentito di ravvisare la proporzionalità della sanzione in ragione del carattere degli addebiti “consistenti in una pluralità di condotte inadempitive degli obblighi generali inerenti il rapporto di lavoro e violative di specifici obblighi professionali, degli aspetti soggettivi della condotta, dell’ingiustificata reazione del L. rispetto a supposti ma in realtà inesistenti inadempimenti altrui, della grave alterazione causata nei rapporti con la società capogruppo ed il deterioramento dei rapporti con il Presidente dell’ODV”. E’ stata valutata, altresì, nell’ambito del suddetto contesto, l’inesistenza di precedenti disciplinari, ritenuta irrilevante a fronte della grave lesione del rapporto fiduciario. La censura del ricorrente, pertanto, investe l’accertamento della concreta ricorrenza degli elementi di fatto ritenuti idonei a integrare i parametri della giusta causa di licenziamento e della proporzionalità tra infrazione e sanzione, piuttosto che valutazioni integranti la specificazione del nucleo normativo dell’art. 2119, talchè la medesima sfugge al sindacato di legittimità.

3. In base alle esposte ragioni il ricorso va integralmente rigettato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 3.100,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori si legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 21 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2016

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