Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22795 del 28/09/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 28/09/2017, (ud. 19/07/2017, dep.28/09/2017),  n. 22795

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4769-2014 proposto da:

M.G., + ALTRI OMESSI

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE UNIVERSITA’ E RICERCA, – C.F. (OMISSIS), in

persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 880/2013 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 21/08/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 19/07/2017 dal Consigliere Dott. GIULIO FERNANDES.

Fatto

RILEVATO

che, con l’impugnata sentenza, Corte di Appello di Milano ha ritenuto la legittimità dei termini apposti ai contratti di lavoro intercorsi fra gli epigrafati ricorrenti – quali docenti o collaboratori scolastici – con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ed ha respinto le domande di risarcimento del danno e di riconoscimento della anzianità di servizio ai fini della equiparazione stipendiale ai docenti (o collaboratori scolastici) assunti a tempo indeterminato;

che per la cassazione di tale decisione hanno proposto ricorso gli epigrafati ricorrenti affidato ad un unico motivo cui resiste il MIUR con controricorso;

che è stata depositata la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;

che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata.

Diritto

CONSIDERATO

che con l’unico motivo di ricorso il ricorso viene dedotta violazione e/o falsa applicazione della clausola 4 dell’Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, attuato dalla direttiva 1999/70/CE e contestuale violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 6, dolendosi i ricorrenti del mancato riconoscimento del diritto ad una piena anzianità di servizio con conseguente violazione del principio di non discriminazione che, come riconosciuto dalla Corte di Giustizia, fa parte dell’ordinamento e del diritto comunitario e che, nella specie, rispondendo le assunzioni ad una precisa programmazione, non vi erano ragioni obiettive che potessero escluderne l’applicazione, in quanto, a parità di mansioni, doveva attuarsi un adeguamento stipendiale parametrato all’anzianità di servizio prestata, non potendo la natura temporanea del rapporto di lavoro giustificare trattamenti differenziati;

che il motivo è fondato in quanto la sentenza impugnata, nell’escludere il diritto al riconoscimento a fini retributivi della anzianità di servizio, si pone in contrasto con il principio di diritto affermato da questa Corte con le sentenze nn. 22558 e 23868/2016, con le quali si è statuito che “nel settore scolastico, la clausola 4 dell’Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere la anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai c.c.n.l. succedutisi nel tempo, sicchè vanno disapplicate le disposizioni dei richiamati c.c.n.l. che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato.”;

che a dette conclusioni la Corte è pervenuta valorizzando i principi affermati dalla Corte di Giustizia quanto alla interpretazione della clausola 4 dell’Accordo Quadro ed evidenziando che l’obbligo posto a carico degli Stati membri di assicurare al lavoratore a tempo determinato “condizioni di impiego” che non siano meno favorevoli rispetto a quelle riservate all’assunto a tempo indeterminato “comparabile”, sussiste a prescindere dalla legittimità del termine apposto al contratto;

che il controricorso del MIUR non prospetta argomenti che possano indurre a disattendere detto orientamento, al quale va data continuità, poichè le ragioni indicate a fondamento del principio affermato, da intendersi qui richiamate ex art. 118 disp. att. c.p.c., sono integralmente condivise dal Collegio;

che, alla luce di quanto esposto, in adesione alla proposta del relatore, va accolto il ricorso e l’impugnata sentenza va cassata in parte qua con rinvio alla Corte di Appello di Milano, in diversa composizione, che procederà ad un nuovo esame della domanda di adeguamento retributivo attenendosi ai principi di diritto sopra enunciati, provvedendo anche sulle spese del giudizio di legittimità.

PQM

 

La Corte, accoglie il ricorso cassa l’impugnata sentenza e rinvia alla Corte di Appello di Milano in diversa composizione anche per le spese del presente giudizio.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 19 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 28 settembre 2017

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