Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22795 del 20/10/2020

Cassazione civile sez. lav., 20/10/2020, (ud. 09/07/2020, dep. 20/10/2020), n.22795

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – rel. Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19732-2016 proposto da:

SEGNO ASSOCIATI DI G.V. & C. S.A.S., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

CLITUNNO n. 51, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO MAZZA,

rappresentata e difesa dagli avvocati SERGIO FRUNCILLO, MATTEO

D’ANGELO;

– ricorrente –

contro

A.A., domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e

difesa dagli avvocati GIOVANNI GALLO, LUIGI SALERNO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 116/2016 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 24/02/2016 R.G.N. 420/2015.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. La Corte di appello di Salerno, con sentenza n. 116/2016, confermava il rigetto dell’opposizione a decreto ingiuntivo proposta da Segno Associati s.a.s. di G.V. & C. nei confronti di A.A., la quale aveva agito per ottenere la liquidazione del TFR relativo al rapporto di lavoro intercorso tra le parti dal 2 novembre 1987 al 28 luglio 2009.

2. L’eccezione sollevata da parte opponente, secondo cui la A. aveva violato il divieto di frazionamento del credito per avere precedentemente agito con altra azione monitoria per ottenere il pagamento della mensilità di giugno 2009, eccezione già respinta dal primo giudice, veniva rigettata anche dalla Corte di appello, in sintesi, sulla base dei seguenti argomenti:

– la somma dovuta per TFR è stata ingiunta in data 2 ottobre 2009;

– con missiva del 24 luglio 2009 la società aveva promesso di erogare il TFR alla sua ex dipendente dopo avere approntato i relativi conteggi, ma poi non vi aveva provveduto e neppure in appello aveva dimostrato di avere adempiuto;

– è da escludersi che la A. avesse agito con abusivo frazionamento dei propri crediti derivanti dal cessato rapporto di lavoro, in quanto la prima pretesa era relativa ad un credito alimentare (mensilità di giugno 2009), già certo, liquido ed esigibile, mentre per la richiesta di TFR il comportamento della lavoratrice era giustificato dal tenore della citata missiva della società in data 24 luglio 2009, contenente anche la comunicazione del licenziamento.

3. Per la cassazione di tale sentenza la società ha proposto ricorso affidato a tre motivi, cui ha resistito con controricorso la A., che ha pure depositato memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

4. Con il primo motivo la società ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 1175 e 1375 c.c., dell’art. 88c.p.c. e degli artt. 2 e 111 Cost. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), sostiene l’erroneità della sentenza per avere ritenuto giustificabile il frazionamento delle pretese in plurime richieste giudiziali di adempimento, in contrasto sia col principio di correttezza e buona fede che informa il rapporto obbligatorio in tutte le sue fasi, estendendosi anche a quella giudiziale, sia col principio del giusto processo.

5. Il secondo motivo denuncia omesso esame di fatti decisivi per il giudizio (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) per non avere la Corte di appello debitamente valutato: a) che la A. aveva agito anche una terza volta nell’aprile 2010 con un’azione ordinaria per il riconoscimento del rapporto di lavoro non formalizzato (periodo giugno 1985/ottobre 1987); b) che la missiva del 24 luglio 2009, con la quale si intimava il licenziamento (mai impugnato dalla lavoratrice), la società, oltre a precisare che per la liquidazione del TFR occorreva elaborare il conteggio, aveva comunicato che unitamente al trattamento di fine rapporto sarebbe stata erogata anche la retribuzione di giugno 2009.

6. Con il terzo motivo si censura la sentenza per inesistenza/apparenza/illogicità manifesta della sentenza e violazione degli art. 132 c.p.c. e art. 111 Cost. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4) in merito alle seguenti circostanze: a) inesistenza di una impugnativa di licenziamento; b) testuale riferimento nella lettera del 24 luglio 2009 ad ogni competenza ancora dovuta e non solo al TFR; c) natura alimentare anche del TFR; d) conoscenza di entrambi i crediti, basati sulla stessa documentazione.

7. Il ricorso è infondato.

8. Il primo motivo verte sulla questione del divieto di parcellizzazione della domanda e sul contrasto di tale condotta sia con il principio di correttezza e buona fede, sia con il principio costituzionale del giusto processo, nell’ottica di un abuso degli strumenti processuali.

9. La questione di diritto se il lavoratore, una volta cessato il rapporto di lavoro, debba avanzare in un unico processo tutte le pretese creditorie maturate nel corso del medesimo rapporto – quindi, più in generale, se debbano essere richiesti nello stesso processo tutti i crediti concernenti un unico rapporto di durata – e se la proposizione delle domande relative in giudizi diversi comporti l’improponibilità di quelle successive alla prima, è stata decisa dalle Sezioni Unite di questa Corte che, con le sentenze nn. 4090 e 4091 del 2017, hanno enunciato il seguente principio di diritto: “Le domande aventi ad oggetto diversi e distinti diritti di credito, benchè relativi ad un medesimo rapporto di durata tra le parti, possono essere proposte in separati processi, ma, ove le suddette pretese creditorie, oltre a far capo ad un medesimo rapporto tra le stesse parti, siano anche, in proiezione, inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o, comunque, fondate sullo stesso fatto costitutivo, – sì da non poter essere accertate separatamente se non a costo di una duplicazione di attività istruttoria e di una conseguente dispersione della conoscenza dell’identica vicenda sostanziale – le relative domande possono essere formulate in autonomi giudizi solo se risulti in capo al creditore un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata, e, laddove ne manchi la corrispondente deduzione, il giudice che intenda farne oggetto di rilievo dovrà indicare la relativa questione ex art. 183 c.p.c., riservando, se del caso, la decisione con termine alle parti per il deposito di memorie ex art. 101 c.p.c., comma 2”.

10. E’ stato così affermato che, pur essendo proponibili separatamente le domande relative a singoli crediti distinti ancorchè riferibili al medesimo rapporto di durata, tuttavia, le questioni relative a tali crediti che risultino inscrivibili nel medesimo ambito di altro processo precedentemente instaurato, così da potersi ritenere già in esso deducibili o rilevabili – nonchè, in ogni caso, le pretese creditorie fondate sul medesimo fatto costitutivo possono anch’esse ritenersi proponibili separatamente, ma solo se l’attore risulti in ciò “assistito” da un oggettivo interesse al frazionamento (v. sent. cit.). Quel che rileva è che il creditore abbia un interesse oggettivamente valutabile alla proposizione separata di azioni relative a crediti riferibili al medesimo rapporto di durata ed inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un ipotizzabile giudicato, ovvero fondati sul medesimo fatto costitutivo (v. sent. cit., in motivazione).

11. Sulla scia di tale orientamento sono state emesse anche altre pronunce di questa Corte (v. Cass. 17893 del 2018; Cass. n. 6591 del 2019).

12. Nel caso in esame, il giudice di merito, motivando sulle circostanze che avevano giustificato la distinta proposizione delle domande, ha di fatto accertato che esisteva un “interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata”, adottando una soluzione interpretativa coerente e in linea con l’orientamento espresso dalle S.U..

13. La sentenza impugnata ha evidenziato che la somma oggetto del presente giudizio (credito per TFR) era stata ingiunta in data 2 ottobre 2009 e che la società, che era tenuta ad erogarla alla sua dipendente, aveva comunicato sin dal 24 luglio 2009 che vi avrebbe provveduto, riservandosi unicamente di predisporre il relativo conteggio, ma a tale incombente non aveva dato seguito (pag. 3 sentenza).

14. Alla luce del tenore di questa comunicazione, la Corte di appello ha argomentato che il comportamento tenuto dalla creditrice non poteva essere configurato in termini di abuso per frazionamento della domanda rispetto alla proposizione della prima azione monitoria (ricorso per decreto ingiuntivo depositato il 30 luglio 2009), avendo la A. sostanzialmente atteso che la datrice di lavoro provvedesse spontaneamente a corrisponderle il TFR, dovendosi in tal senso intendere il passaggio della sentenza impugnata secondo cui “il credito per TFR non avrebbe mai potuto essere richiesto nella medesima sede, atteso che la stessa Segno Associati, con la missiva del 24.7.2009, aveva manifestato la necessità di predisporre un conteggio…”.

15. Il secondo motivo censura la sentenza per omesso esame di fatti decisivi per il giudizio (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5). Esso investe la soluzione di merito che la Corte di appello ha espresso condividendo integralmente e ribadendo il giudizio espresso dal Tribunale in merito alla vicenda.

16. In proposito, va osservato che opera la previsione di inammissibilità del ricorso per cassazione, di cui all’art. 348-ter c.p.c., comma 5, che esclude che possa essere impugnata ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 la sentenza di appello “che conferma la decisione di primo grado”. Tale disposizione si applica, agli effetti del D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 2, conv. in L. n. 134 del 2012, ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione successivamente all’11 settembre 2012. Nel caso in esame, il ricorso in appello venne proposto nel 2015, per cui tale disposizione trova applicazione. Il secondo motivo è dunque inammissibile.

17. A ciò va aggiunto, quanto al terzo giudizio (ordinario) avviato dalla lavoratrice, avente ad oggetto il riconoscimento della retrodatazione del rapporto di lavoro, che non è stato neppure chiarito nel ricorso per cassazione quale possa essere la rilevanza di tale azione, avviata in epoca posteriore e non anteriore a quella di cui si discute in questa sede.

18. Il terzo motivo è del pari inammissibile.

19.E’ noto che in seguito alla riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54 conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6, individuabile nelle ipotesi – che si convertono in violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e danno luogo a nullità della sentenza – di “mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale”, di “motivazione apparente”, di “manifesta ed irriducibile contraddittorietà” e di “motivazione perplessa od incomprensibile”, al di fuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un “fatto storico”, che abbia formato oggetto di discussione e che appaia “decisivo” ai fini di una diversa soluzione della controversia (Cass. n. 23940 del 2017; v. pure Cass. S.U. n. 8053 del 2014).

20. L’obbligo di motivazione previsto in via generale dall’art. 111 Cost., comma 6, e, nel processo civile, dall’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, è violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero essa risulti del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione (per essere afflitta da un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili oppure perchè perplessa ed obiettivamente incomprensibile) e, in tal caso, si concreta una nullità processuale deducibile in sede di legittimità ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 (Cass. n. 22598 del 2018).

21. In tale contesto, è denunciabile in cassazione l’anomalia motivazionale che si concretizza nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili”, quale ipotesi che non rende percepibile l’iter logico seguito per la formazione del convincimento e, di conseguenza, non consente alcun effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice (Cass. n. 12096 del 2018).

22. Nessuno di tali vizi ricorre nella specie. La sentenza ha dato conto delle ragioni della decisione e tali ragioni non sono nè apparenti nè contraddittorie, nè radicalmente inficiate dal punto di vista logico. Piuttosto la censura tende, per altra concorrente via rispetto al secondo motivo, a sollecitare un riesame del merito, inammissibile in questa sede.

23. Il ricorso va dunque rigettato, con condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate nella misura indicata in dispositivo per esborsi e compensi professionali, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione, ai sensi del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, art. 2.

24. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali (nella specie, rigetto del ricorso) per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto (v. Cass. S.U. n. 23535 del 2019).

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in Euro 200,00 per esborsi e in Euro 5.000,00 per compensi, oltre 15% per spese generali e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 9 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2020

 

 

 

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