Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22795 del 09/11/2016


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Cassazione civile sez. lav., 09/11/2016, (ud. 21/07/2016, dep. 09/11/2016), n.22795

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 8566-2014 proposto da:

B.P., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL

POGGIO LAURENTINO 118, presso lo studio dell’avvocato PAOLA

TRENTADUE, rappresentato e difeso dall’avvocato PATRIZIA DI NUNNO,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

e contro

I.R.S. INDUSTRIE RIUNITE SPALMATI S.R.L.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 383/2013 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 02/10/2013, R.G. N. 197/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/07/2016 dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con sentenza del 5/10/2012 il Tribunale di Brescia, in parziale accoglimento del ricorso proposto da B.P. nei confronti di Industrie Riunite Spalmati s.r.l. accertò, in ragione del rapporto di agenzia intercorso tra le parti, il diritto del predetto al pagamento dell’indennità sostitutiva del preavviso, nonchè al pagamento della somma dovuta a titolo di Firr e a titolo di indennità meritocratica, rigettando le domande proposte dallo stesso e dirette al pagamento di differenze provvigionali, dell’indennità di cui all’art. 1751 c.c., dell’indennità suppletiva di clientela e del risarcimento del danno ex art. 1751 c.c., comma 4. Respinse, altresì, la domanda riconvenzionale spiegata da I.R.S. al fine di ottenere l’indennità sostitutiva del preavviso.

2.Con sentenza del 2/10/2013 la Corte d’appello di Brescia, investita dell’impugnazione di entrambe le parti, in riforma della sentenza di primo grado, ritenuta l’assenza della giusta causa di recesso, confermò esclusivamente la domanda attinente al pagamento del Firr, rigettando le altre domande proposte dal B. e, in accoglimento della riconvenzionale avanzata dalla società, condannò il B. al pagamento dell’indennità sostitutiva di preavviso, dichiarando inammissibile il ricorso proposto dal medesimo con riferimento all’indennità sostitutiva di clientela.

3. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il B. sulla base di un unico motivo. La società non ha svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con unico motivo il ricorrente deduce: violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro; omessa, insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia prospettato dal sig. B..

2. Rileva che l’indennità di mancato preavviso e l’indennità meritocratica spettano al ricorrente in ragione dell’idoneità della comunicazione della società all’agente del 10/4/2009 a integrare gli estremi della giusta causa di dimissioni. Deduce, inoltre, che la sussistenza della giusta causa di recesso determina in favore del predetto il diritto all’indennità suppletiva di clientela.

2.2. Il motivo è infondato e va rigettato. Esso s’incentra sull’interpretazione del significato della citata lettera inviata dalla società, alla quale si pretende di attribuire un senso diverso da quello ad esso ritenuto dalla Corte territoriale. Quest’ultima ha rilevato che il complessivo contenuto dello scritto si riferisce non già all’intera condotta dell’agente ma al comportamento relativo alla raccolta di un determinato ordine e, quindi, che esso “non abbia toni offensivi e ingiuriosi, e neppure manifesti una completa sfiducia nei confronti dell’agente”.

Conseguentemente, ha reputato che il contenuto dello scritto non fosse tale da giustificare l’immediato recesso dal rapporto di agenzia, rendendone impossibile la prosecuzione nel termine del preavviso. La censura del ricorrente, quindi, investe l’accertamento della concreta ricorrenza degli elementi di fatto ritenuti idonei a integrare i parametri della giusta causa di licenziamento, piuttosto che valutazioni integranti la specificazione del nucleo normativo dell’art. 2119, talchè la medesima sfugge al sindacato di legittimità (cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n. 25144 del 13/12/2010, Rv. 615742: “Giusta causa di licenziamento e proporzionalità della sanzione disciplinare sono nozioni che la legge, allo scopo di adeguare le norme alla realtà da disciplinare, articolata e mutevole nel tempo, configura con disposizioni, ascrivibili alla tipologia delle cosiddette clausole generali, di limitato contenuto e delineanti un modulo generico che richiede di essere specificato in sede interpretativa, mediante la valorizzazione sia di fattori esterni relativi alla coscienza generale, sia di principi che la stessa disposizione tacitamente richiama. Tali specificazioni del parametro normativo hanno natura giuridica e la loro disapplicazione è, quindi, deducibile in sede di legittimità come violazione di legge, mentre l’accertamento della concreta ricorrenza, nel fatto dedotto in giudizio, degli elementi che integrano il parametro normativo e le sue specificazioni e della loro concreta attitudine a costituire giusta causa di licenziamento, ovvero a far sussistere la proporzionalità tra infrazione e sanzione, si pone sul diverso piano del giudizio di fatto, demandato al giudice di merito e incensurabile in cassazione se privo di errori logici o giuridici. Pertanto, l’operazione valutativa compiuta dal giudice di merito nell’applicare le clausole generali come quella di cui all’art. 2119 c.c. o all’art. 2106 c.c., che dettano tipiche “norme elastiche”, non sfugge ad una verifica in sede di giudizio di legittimità, sotto il profilo della correttezza del metodo seguito nell’applicazione della clausola generale, poichè l’operatività in concreto di norme di tale tipo deve rispettare criteri e principi desumibili dall’ordinamento generale, a cominciare dai principi costituzionali e dalla disciplina particolare (anche collettiva) in cui la fattispecie si colloca”). La doglianza, pertanto, finisce con il prospettare una valutazione delle risultanze istruttorie difforme da quella proposta dalla società, in tal modo sottoponendo alla Corte di legittimità questioni di mero fatto atte a indurre a un preteso nuovo giudizio di merito precluso in questa sede (v. Sez. 5, Sentenza n. 25332 del 28/11/2014, Rv. 633335: “Il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, nel quale le censure alla pronuncia di merito devono trovare collocazione entro un elenco tassativo di motivi, in quanto la Corte di cassazione non è mai giudice del fatto in senso sostanziale ed esercita un controllo sulla legalità e logicità della decisione che non consente di riesaminare e di valutare autonomamente il merito della causa. Ne consegue che la parte non può limitarsi a censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendovi la propria diversa interpretazione, al fine di ottenere la revisione degli accertamenti di fatto compiuti”).

2.3. Quanto al prospettato vizio motivazionale, se ne evidenzia l’inammissibilità già per la sua formulazione. Va rilevato che, nel testo vigente ratione temporis, l’art. 360 c.p.c., n. 5, novellato ex L. n. 134 del 2012, non consente la denuncia, come si legge nel ricorso, di “omessa, insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio”, ma, piuttosto, di “omesso esame circa un punto decisivo della controversia”. Secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite (Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629831), il nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5), introduce nell’ordinamento un vizio specifico che concerne l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che se esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Una simile prospettazione difetta del tutto nella specie.

3. Per tutte le ragioni indicate il ricorso va rigettato. Nessun provvedimento va adottato con riferimento alle spese di giudizio, in mancanza di svolgimento di attività difensiva da parte della società.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 21 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2016

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