Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22793 del 20/10/2020

Cassazione civile sez. lav., 20/10/2020, (ud. 07/07/2020, dep. 20/10/2020), n.22793

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17418-2014 proposto da:

M.V., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GERMANICO 197,

presso lo studio dell’avvocato ALFREDO GALASSO, rappresentato e

difeso dall’avvocato ANTONINO TURTURICI;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, RISCOSSIONE

SICILIA S.P.A. (ex SERIT SICILIA S.P.A.);

– intimati –

avverso la sentenza n. 321/2013 del TRIBUNALE di SCIACCA, depositata

il 20/12/2013 R.G.N. 190/2010.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che, con sentenza depositata il 20.12.2013, il Tribunale di Sciacca ha dichiarato inammissibile per tardività l’opposizione agli atti esecutivi proposta da M.V. avverso la cartella esattoriale con cui gli era stato ingiunto il pagamento di contributi dovuti e non versati;

che avverso tale pronuncia M.V. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo tre motivi di censura;

che l’INPS e la società concessionaria dei servizi di riscossione sono rimasti intimati;

che, disposta con ordinanza la rinnovazione della notifica del ricorso per cassazione all’INPS, siccome precedentemente effettuata presso un domicilio eletto diverso da quello indicato nell’intestazione della sentenza impugnata, parte ricorrente ha chiesto revocarsi l’ordinanza medesima, adducendo che la notifica era stata correttamente effettuata al domicilio eletto nella memoria di costituzione dell’INPS in prime cure, che era stato invece erroneamente riportato nell’intestazione della sentenza;

che è stato all’uopo acquisito il fascicolo di ufficio.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che va preliminarmente dato atto che la notifica del ricorso per cassazione all’INPS è stata correttamente effettuata a mani dell’avv. V.F., presso il cui studio in Sciacca risulta domiciliato l’avv. Giantony Ilardo, costituitosi per l’INPS in proprio e quale mandatario di S.C.C.I. s.p.a., giusta indicazione contenuta nella memoria di costituzione in primo grado, acquisita al fascicolo d’ufficio del presente procedimento in data 23.9.2019, rimanendo pertanto revocata l’ordinanza con cui questa Corte aveva disposto la rinnovazione della notifica all’INPS;

che, con il primo motivo, il ricorrente denuncia violazione dell’art. 155 c.p.c., comma 4, per avere il Tribunale ritenuto la tardività dell’opposizione agli atti esecutivi nonostante che il 14.3.2010, ultimo giorno utile per la proposizione dell’opposizione, cadesse di domenica e dovesse pertanto essere prorogato di diritto al giorno successivo;

che, sebbene il vizio sia stato dedotto ex art. 360 c.p.c., n. 3 e non ex art. 360 n. 4, risulta consolidato il principio di diritto secondo cui l’erronea intitolazione del motivo di ricorso per cassazione non osta alla riqualificazione della sua sussunzione in altre fattispecie di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, nè determina l’inammissibilità del ricorso, se dall’articolazione del motivo sia chiaramente individuabile il tipo di vizio denunciato e questo rientri tra i vizi deducibili per cassazione (cfr., fra le tante, Cass. nn. 4036 del 2014, 25557 del 2017);

che, nel merito, il motivo è fondato, cadendo effettivamente il giorno 14.3.2010 di domenica e dovendo pertanto essere prorogato il termine di venti giorni al giorno successivo (15.3.2010), in cui peraltro la stessa sentenza dà atto essere stato depositato il ricorso in opposizione;

che, pertanto, assorbiti gli ulteriori motivi, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata al Tribunale di Sciacca, in persona di diverso magistrato, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo, assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Sciacca, in persona di diverso magistrato, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 7 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2020

 

 

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