Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22793 del 03/11/2011

Cassazione civile sez. I, 03/11/2011, (ud. 08/07/2011, dep. 03/11/2011), n.22793

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

SOCIETA’ COOPERATIVA C.A.E.M. A R.L. IN LIQUIDAZIONE COATTA

AMMINISTRATIVA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA OSLAVIA 14, presso l’avvocato

DE ROSA DANIELA, rappresentata e difesa dall’avvocato RUTA CARMELO,

giusta procura a margine;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI RAGUSA (C.F. (OMISSIS)), in persona del Sindaco pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI GRACCHI 187,

presso l’avvocato MAGNANO DI SAN LIO GIOVANNI, rappresentato e difeso

dall’avvocato FREDIANI ANGELO, giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 729/2004 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 04/08/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/07/2011 dal Consigliere Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata che ha concluso per l’inammissibilità, in subordine

rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La società qualificatasi come “C.A.E.M. s.r.l.” agiva in giudizio nei confronti del Comune di Ragusa, esponendo che a seguite di verbale di aggiudicazione, in seguito a regolare gara, le erano stati conferiti i lavori di costruzione di un asilo nido in via (OMISSIS), in conformità al progetto ed al capitolato speciale approvati con Delib. 3 agosto 1989, n. 387 del Consiglio comunale; che, iniziati i lavori di sbancamento, gli stessi venivano sospesi a seguito di contestazioni con la Direzione Lavori in ordine alla redazione dei calcoli strutturali, modificati, a causa della natura scoscesa dei terreno; che siccome il Comune non aveva, approvato alcuna variante al progetto, nonostante le sollecitazioni dell’esponente, questa era receduta dal contratto.

Tanto premesso, la società chiedeva il pagamento del corrispettivo dei lavori eseguiti e la rifusione dei danni, nell’importo di L. 24.099.211, oltre iva, interessi e spese.

Il Comune chiedeva il rigetto della domanda attrice ed eccepiva che l’impresa aveva stravolto arbitrariamente il progetto con una variante non approvata; in riconvenzionale, chiedeva la risoluzione del contratto per inadempimento dell’attrice, con condanna ai risarcimento dei danni.

Con distinto atto di citazione, la società C.A.E.M. conveniva in giudizio il Comune di Ragusa, impugnando la Delib. G.M. n. 1323 del 1993, con la quale era stata pronunciata la risoluzione del contratto per inadempimento dell’impresa; chiedeva dichiararsi l’illegittimità di detta delibera e la risoluzione del contratto per inadempimento del Comune, con condanna al risarcimento dei danni.

Si costituiva il Comune, e chiedeva il rigetto della domanda, ed in riconvenzionale instava per il risarcimento dei danni.

I due giudizi venivano riuniti.

Veniva disposta ed espletata consulenza tecnica d’ufficio; veniva espletata prova per testi.

Con sentenza non definitiva n. 121 del 2001, il Tribunale di Ragusa rigettava la domanda della società C.A.E.M., confermava la risoluzione del contratto per inadempimento dell’impresa, che condannava al risarcimento dei danni, per la cui Liquidazione rimetteva la causa sul ruolo.

Avverso detta sentenza proponeva appello la C.A.E.M.; il Comune si costituiva e chiedeva il rigetto dell’impugnazione.

La Corte d’appello, con sentenza 6/2-4/8/2004, ha respinto l’appello, confermando la sentenza non definitiva, e condannate l’appellante ai pagamento delle spese processuali in favore del Comune.

La Corte d’appello, premesso che la società, pur qualificatasi come “C.A.E.M. S.r.l.”, in realtà corrisponde alla “Società Cooperativa C.A.E.M. a r.l.”, ha evidenziato che: Iniziati i lavori di sbancamento, questi erano stati eseguiti in difformità rispetto al progetto originale, raggiungendo profondità notevolmente superiori e che, a ragione delle differenze di quota rispetto al livello stradale, era stato previsto dalla società il ricorso ad una massiccia struttura in cemento armato sulla quale realizzare l’unico piano della scuola, rialzandolo sino al livello della strada; il Direttore dei Lavori non aveva approvato i calcoli strutturali, che a tali fini prevedevano costosissime strutture in cemento armato e, con un primo ordine di servizio del 1/4/92, rilevato che gli scavi erano stati eseguiti a profondità ingiustificata e che i calcoli in cemento armato presentati con notevole ritardo prevedevano un aumento delle previsioni di spesa, aveva ordinato alla Cooperativa di provvedere alla revisione dei calcoli strutturali; trasmessi i nuovi calcoli, il Direttore dei Lavori, con il secondo ordine di servizio del 17/7/92, aveva rilevato che gli stessi stravolgevano le previsioni progettuali ed economiche del progetto e che non era mai stata autorizzata o preventivata alcuna perizia di variante, per cui aveva ordinato alla cooperativa di attenersi al progetto originale, diffidandola dall’apportarvi variazioni non autorizzate.

La Corte ha rilevato che l’attrice non aveva dimostrato che i lavori eseguiti rispettassero il progetto approvato, ed anzi risultava il contrario dalla relazione redatta dal C.T.U.; nè in senso contrario deponeva la dichiarazione testimoniale dell’ingegner T. G. o T.G., professionista incaricato dei calcoli dalla Cooperativa.

Nessuna rilevanza poteva attribuirsi ai contatti informali tra il detto calcolista, il Direttore dei Lavori e l’ingegnere capo del Comune al fine di modificare il progetto originario (di cui peraltro si ignorava se fossero intervenuti prima o dopo il primo o il secondo ordine di servizio), che mai si erano concretizzati in atti opponibili alla Pubblica Amministrazione, e che non potevano in alcun modo fungere da autorizzazione alla società a discettarsi dal progetto originale.

Dalle risultanze istruttorie emergeva che la società non aveva dato esecuzione alle opere previste nel progetto, ma le aveva eseguite in difformità sin dai lavori di sbancamento.

Quanto alla deduzione dell’appellante, che il Direttore dei lavori sarebbe stato solo la longa manus del committente, risultava che il Direttore dei Lavori si era pronunciato con i due ordini di servizio del 1/4/1992 e del 17/7/92, con cui aveva ripetutamente ordinato alla società di attenersi al progetto originale, per cui non poteva essere messa in discussione la – costante volontà dell’Ente committente e dei Direttore dei Lavori di pretendere il rispetto del contratto nelle previsioni originarie. Nè, anche alla luce dell’ampia istruttoria svolta in primo grado, si ravvisava la necessita di predisporre ulteriori accertamenti tecnici.

Avverso detta pronuncia propone ricorso per cassazione la Società Cooperativa C.C.A.E.M. in liquidazione coatta amministrativa, affidato a due motivi.

Resiste con controricorso il Comune; detta parte ha depositato altresì la memoria ex art. 378 c.p.c.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Con il primo motivo, la, società ricorrente denuncia “omesso esame di fatti decisivi, omessa considerazione di prove vertenti su fatti decisivi ed omesso esame documenti decisivi: mancanza di motivazione.” Secondo la C.A.E.M., il Giudice d’appello, se avesse minimamente apprezzato la deposizione dell’ing. T. come risulta dal verbale dell’udienza del 10/2/1999, avrebbe inteso più correi, talmente i termini della questione e i fatti ritenti dal Direttore dei Lavori e dall’Ing. Capo del Comune, facendo esatta applicazione dell’art. 1660 c.c. e della L. n. 109 del 1994, art. 25; secondo la ricorrente, è lecito dubitare che la Corte catanese non abbia neppure letto la testimonianza dell’ing. T., se è vero che ad essa non vi è alcun riferimento in sentenza, mentre si fa riferimento alle testimonianze del Direttore dei Lavori e dell’ingegnere Capo del Comune, “che indica erroneamente Ing. Capo del Genio Civile”, e senza prospettare alcun dubbio sulla attendibilità di detti testi, responsabili di una progettazione eseguita sulla carta, senza preventivo studio della situazione dei luoghi e della relazioni geologiche, disposte dallo stesso Ente committente i vedi le conclusioni dello stesso geologo dott. R., e la testimonianza del teste G., non valutati dalla Corte).

1.2.- Col secondo motivo, la società ricorrente denuncia “mancata applicazione e, comunque, erronea interpretazione dell’art. 1660 cod. civ. e della L. n. 109 del 1994, art. 25, comma 1, lett. e) e comma 5 bis in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5. Difetto di motivazione su un punto decisivo della controversia”.

Il Giudice d’appello avrebbe dovuto rilevare l’errore od omissione del progetto esecutivo e considerare fondata la denuncia della società in ordine alle sorprese geologiche riscontrate durante i lavori di sbancamento, tenere conto del fatto che l’impresa non è andata avanti nei lavori quando non era stato possibile procedere all’approvazione dei calcoli rielaborati per fatto emissivo del Direttore dei lavori del Comune di Ragusa; lo stesso C.T.U. nella relazione integrativa non aveva potuto fare altro che giustificare le conclusioni della propria relazione, assumendo di essersi limitato a rispondere al mandato ricevuto dal Giudice, di accertare se i calcoli presentati dall’Impresa e le relative opere realizzate fino alla risoluzione del contratto fossero conformi al progetto e non invece quello di verificare l’assoluta rispondenza del progetto ai luoghi (vedi pag. 2 della relazione integrativa del C.T.U.); tale affermazione, correlata alle altre risultanze istruttorie, conferma che lo sbancamento era avvenuto nel rispetto delle conclusioni del geologo e delle disposizioni del Direttore dei Lavori, e non su iniziativa autonoma dell’impresa, e per la necessità di rendere l’opera assolutamente statica, nel rispetto della normativa antisismica.

La vicenda trae origine dal fatto, inconfutabile, che il progetto originario, pur essendo stato definito ed approvato come “esecutivo”, tale non era secondo la prassi dell’epoca, in quanto il calcolo degli impianti e delle opere strutturali dei lavori, appaltati era stato contrattualmente posto a carico dell’impresa. Non v’è dubbio che vi erano state nel caso gravi carenze progettuali di origine e quindi di fatti obiettivamente prevedibili secondo l’ordinaria diligenza, per cui, essendo stata la sospensione dei lavori resa necessaria per La redazione di calcoli strutturali di diverso tipo ed entità per le manchevolezze progettuali originarie imputabile alla stazione appaltante, la sospensione dei lavori era da ritenersi evento direttamente imputabile al Comune.

2.1.- Il primo motivo va respinto.

E’ costante il principio, secondo il quale “Il vizio di omessa o insufficiente motivazione, deducibile in sede di legittimità ex art. 360 c.p.c., n. 5 sussiste solo se nel ragionamento del giudice del merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato o deficiente esame di punti decisivi della controversia e non può invece consistere in un apprezzamento dei fatti e dello prove in senso difforme da quello preteso dalla parte, perchè la citata norma non conferisce alla Corte di cassazione il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice del merito, al quale soltanto spetta di individuare le fonti del proprio convincimento, e, all’uopo, valutare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, e scegliere tra le risultanze probatorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (così tra le ultime, le pronunce 27162/2009, 18119/2008, 23929/2007, 15489/2007, 5797/2005, 16459/2004). Nello specifico, a tacere dalla poco comprensibile doglianza della ricorrente sulla ipotizzabile omessa lettura da parte della Corte del merito della deposizione del teste T. (testimonianza invero a cui fa riferimento la sentenza impugnata) e dai profili di carenza di autosufficienza, in relazione alla detta testimonianza, neppure riportata per intero ma per punti, nell’ambito di una ricostruzione tutta di parte in relazione a quanto si sostiene essere stato dichiarato, nonchè per quanto riguarda il generico riferimento alla relazione geologica, nel resto le censure si atteggiano a rilievi di merito, a fronte della decisione della Corte del merito, basata sulle prove testimoniali, sulla C.T.U. e sui documenti dell’appalto.

2.2.- Anche il secondo motivo va disatteso.

Il motivo è carente infatti sul piano dell’autosufficienza, non riportando, almeno nella parti relative alla prospettata inadeguata valutazione nel progetto originario dello stato di fatto esistente, i contenuti della relazione geologica e della relazione; nel resto, la parte intenderebbe far valere una diversa interpretazione delle testimonianze come già valutate dal giudice del merito.

3.1.- Conclusivamente, il ricorso va respinto.

Le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la Cooperativa C.A..E.M. a r.l.

in liquidazione coatta amministrativa al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 6000,00, oltre Euro 200,00 per spese.

Così deciso in Roma, il 8 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2011

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