Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22792 del 28/09/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 28/09/2017, (ud. 19/07/2017, dep.28/09/2017),  n. 22792

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11057-2013 proposto da:

V.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MERULANA 234,

presso lo studio dell’avvocato CRISTINA DELLA VALLE rappresentata e

difesa dall’avvocato MARIO LAVATELLI e VINCENZO LATORRACA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE UNIVERSITA’ E RICERCA, – C.F. (OMISSIS), in

persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA

VIA DEI PORTIOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENRALE DELLO STATO, che

lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1604/2012 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 29/10/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 19/07/2017 dal Consigliere Dott. FERNANDES GIULIO.

Fatto

RILEVATO

che, con sentenza del 29 ottobre 2012, la Corte di Appello di Milano ha ritenuto la legittimità dei termini apposti ai contratti di lavoro intercorsi fra V.M. – quale docente – ed il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ed ha respinto la domanda di risarcimento del danno;

che per la cassazione di tale decisione ha proposto ricorso la V. affidato a tre motivi cui resiste il miur con controricorso;

che è stata depositata la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;

che la ricorrente ha depositato memoria ex art. 380 bis c.p.c. in cui si insiste per l’accoglimento del primo e del terzo motivo e si chiede che venga dichiarata cessata la materia del contendere in relazione al secondo essendo intervenuta, nelle more del giudizio, la stabilizzazione per effetto del regolare scorrimento della graduatoria ad esaurimento e non in forza della L. 13 luglio 2015, n. 107 entrata in vigore l’anno successivo alla immissione in ruolo;

che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

– con il primo motivo di ricorso si deduce violazione ed errata applicazione della Direttiva Comunitaria 1999/70/CE del 28 giugno 1999 e del D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368 in quanto la Corte di Appello aveva erroneamente ritenuto che la normativa in materia di reclutamento del personale scolastico presentasse caratteristiche di specialità ed autonomia tali da giustificarne la compatibilità con la normativa comunitaria senza tenere conto della continua e costante reiterazione del ricorso ai contratti di lavoro a termine senza limiti temporali che evidenziava la insussistenza di alcuno dei presupposti richiesti dalla normativa interna e da quella comunitaria per una legittima apposizione del termine (specifiche ragioni di carattere tecnico, organizzativo, produttivo, sostitutivo indicate in modo chiaro e sufficientemente specifico nel contratto e la cui ricorrenza in concreto deve essere provata dal datore di lavoro; il rispetto del limite temporale di durata — non superiore ai trentasei mesi – e, quindi, la temporaneità delle esigenze che con il contratto a termine si intendono soddisfare);

– con il secondo motivo si deduce violazione della citata Direttiva comunitaria 1999/70/CE, e del D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, art. 5 perchè la Corte territoriale nell’escludere l’applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, e l’illegittimità dei contratti a termine stipulati aveva privato la ricorrente di qualsiasi forma di tutela evidenziando come l’unica misura avente realmente una efficacia dissuasiva dall’utilizzazione della reiterazione della contrattazione a termine fosse la conversione del rapporto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato e non il risarcimento del danno;

– con il terzo motivo viene denunciata violazione della citata Direttiva comunitaria 1999/70/CE, e del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 5 in quanto, una volta esclusa la conversione del rapporto, dalla illegittimità dell’apposizione del termine al contratto di lavoro doveva, comunque, derivare il diritto al risarcimento del danno da quantificare nelle differenze retributive tra quanto effettivamente percepito e quanto la, ricorrente avrebbe percepito se fosse stata assunta a tempo indeterminato;

che le questioni oggetto dei primi due motivi di ricorso sono già state scrutinate da questa Corte nelle decisioni del 2016 nn. da 22552 a 22557, 23534, 23535 e da numerose altre successive, in relazione a fattispecie sostanzialmente sovrapponibili a quella in esame ed ai principi affermati in dette pronunce va data continuità e va, pertanto, ribadito che:

– A. “La disciplina del reclutamento del personale a termine del settore scolastico, contenuta nel D.Lgs. n. 297 del 1994, non è stata abrogata dal D.Lgs. n. 368 del 2001, essendone stata disposta la salvezza dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 70, comma 8, che ad essa attribuisce un connotato di specialità.

– B. “Per effetto della dichiarazione di illegittimità costituzionale della L. 3 maggio 1999, n. 124, art. 4, commi 1 e 11 e in applicazione della Direttiva 1999/70/CE1999 è illegittima, a far tempo dal 10.07.2001, la reiterazione dei contratti a termine stipulati ai sensi della L. 3 maggio 1999, n. 124, art. 4, commi 1 e 11 prima dell’entrata in vigore della L. 13 luglio 2015, n. 107, rispettivamente con il personale docente e con quello amministrativo, tecnico ed ausiliario, per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l’intero anno scolastico, sempre che abbiano avuto durata complessiva, anche non continuativa, superiore a trentasei mesi”.

– C. Ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 36 (originario comma 2, ora comma 5), la violazione di disposizioni imperative riguardanti l’assunzione o l’impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione.

– D. Nelle ipotesi di reiterazione dei contratti a termine stipulati ai sensi della L. 3 maggio 1999, n. 124, art. 4, comma 1 realizzatesi prima dell’entrata in vigore della L. 13 luglio 2015, n. 107, con il personale docente, per la copertura di cattedre a posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l’intero anno scolastico, deve essere qualificata misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente l’abuso ed a “cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell’Unione” la misura della stabilizzazione prevista nella citata L. n. 107 del 2015, attraverso il piano straordinario destinato alla copertura di tutti i posti comuni e di sostegno dell’organico di diritto, relativamente al personale docente, sia nel caso di concreta assegnazione del posto di ruolo sia in quello in cui vi sia certezza di fruire, in tempi certi e ravvicinati, di un accesso privilegiato al pubblico impiego, nel tempo compreso fino al totale scorrimento delle graduatorie ad esaurimento, secondo quanto previsto dalla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 109.

– E. Nelle predette ipotesi di reiterazione, realizzatesi dal 10.07.2001 e prima dell’entrata in vigore della L. 13 luglio 2015, n. 107, rispettivamente con il personale docente e con quello amministrativo, tecnico ed ausiliario, per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l’intero anno scolastico, deve essere qualificata misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente l’abuso ed a “cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell’Unione” la stabilizzazione acquisita dai docenti e dal personale ausiliario, tecnico ed amministrativo, attraverso l’operare dei pregressi strumenti selettivi- concorsuali.

– Nelle predette ipotesi di reiterazione, realizzatesi prima dell’entrata in vigore della L. 13 luglio 2015, n. 107, rispettivamente con il personale docente e con quello ausiliario, tecnico ed amministrativo, per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l’intero anno scolastico, deve affermarsi, in continuità con i principi affermati dalle SS.UU di questa Corte nella sentenza n. 5072 del 2016, che l’avvenuta immissione in ruolo non esclude la proponibilità di domanda per risarcimento dei danni ulteriori e diversi rispetto a quelli esclusi dall’immissione in ruolo stessa, con la precisazione che l’onere di allegazione e di prova grava sul lavoratore, in tal caso non beneficiato dalla agevolazione probatoria di cui alla menzionata sentenza.

– G. Nelle predette ipotesi di reiterazione di contratti a termine stipulati ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1 avveratasi a far data da 10.07.2001, ai docenti ed al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario che non sia stato stabilizzato e che non abbia (come dianzi precisato) alcuna certezza di stabilizzazione, va riconosciuto il diritto al risarcimento del danno nella misura e secondo i principi affermati nella già richiamata sentenza delle SSUU di questa Corte n. 5072 del 2016.

– H. Nelle ipotesi di reiterazione di contratti a termine in relazione ai posti individuati per le supplenze su “organico di fatto” e per le supplenze temporanee non è in sè configurabile alcun abuso ai sensi dell’Accordo Quadro allegato alla Direttiva, fermo restando il diritto del lavoratore di allegare e provare il ricorso improprio o distorto a siffatta tipologia di supplenze, prospettando non già la sola reiterazione ma le sintomatiche condizioni concrete della medesima;

che, pertanto, in applicazione dei predetti principi alla fattispecie in esame si rileva che per la V. non è con figurabile, alcuna abusiva reiterazione dei contratti a termine in quanto le assunzioni ebbero ad oggetto supplenze temporanee e supplenze su posti di “organico di fatto”, nè risulta, poi, che la predetta abbia allegato che vi fu nella concreta attribuzione delle supplenze sui posti in organico di fatto un uso improprio O distorto del potere di macrorganizzazione delegato dal legislatore al Ministero in ordine alla ricognizione dei posti e delle concrete esigenze del servizio e nemmeno che abbia allegato e provato circostanze concrete atte a dimostrare che negli Istituti in cui la prestazione fu eseguita non sussisteva un’effettiva esigenza temporanea;

che dall’infondatezza dei primi due motivi di ricorso discende il rigetto anche del terzo non essendo con figurabile un diritto al risarcimento del danno nel caso in esame in cui non è ravvisabile alcuna abusiva reiterazione dei contratti a termine;

che, alla luce di quanto esposto, in adesione alla proposta del relatore, il ricorso va rigettato in quanto la sentenza impugnata deve essere confermata, ex art. 384 c.p.c., comma 4, perchè il suo dispositivo è conforme a diritto sulla base della diversa motivazione qui enunciata;

che la novità e la complessità della questione, diversamente risolta dalle Corti territoriali e, soltanto dopo il deposito del ricorso, da questa Corte, giustificano la compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità tra le parti;

che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013) trovando tale disposizione applicazione ai procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, quale quello in esame (Cass. n. 22035 del 17/10/2014; Cass. n. 10306 del 13 maggio 2014 e numerose successive conformi).

PQM

 

La Corte, rigetta il ricorso e compensa le spese del presente giudizio.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 19 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA