Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22792 del 20/10/2020

Cassazione civile sez. lav., 20/10/2020, (ud. 07/07/2020, dep. 20/10/2020), n.22792

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – rel. Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15839-2015 proposto da:

S.L., P.M., P.G., PU.GR.,

nella qualità di eredi di P.P., tutti elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA SALARIA 292, presso lo studio dell’avvocato

PIETRO ROCCASALVA, rappresentati e difesi dall’avvocato CARMELO

RUTA;

– ricorrenti –

contro

AZIENDA OSPEDALIERA PROVINCIALE (OMISSIS) RAGUSA, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA ALESSANDRIA 17, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO

CASIMIRO, rappresentata e difesa dall’avvocato DANILO VALLONE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 196/2015 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 23/02/2015 R.G.N. 960/2009.

 

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

1. La Corte d’appello di Catania, in riforma della pronuncia di primo grado del Tribunale di Modica, ha rigettato la domanda degli eredi di P.P., affetto da patologia tumorale al pancreas, volta ad ottenere la somministrazione, a carico del Servizio Sanitario Nazionale, dei farmaci prescritti dal dott. Pi.Ma., trattamento iniziato dal de cuius nel (OMISSIS).

La Corte, richiamata la disciplina intervenuta in ordine al multitrattamento D.B. nonchè le pronunce della Suprema Corte e della Corte Costituzionale, facendone applicazione al caso in esame, ha ritenuto decisivo rilevare che il P. aveva iniziato a sottoporsi alla terapia dopo la cessazione della sperimentazione del multitrattamento (cessata in seguito al comunicato del Ministero della sanità pubblicato sulla GU del 25/11/1998 salva una limitata ultrattività per i pazienti in trattamento a tale data) e che tale sperimentazione aveva acclarato l’inefficacia ed inappropriatezza della terapia in questione nel trattamento delle patologie tumorali senza che potesse essere consentito all’autorità giudiziaria sostituire il proprio giudizio, anche mediante CTU, alle valutazioni tecniche scientifiche espresse all’esito della sperimentazione.

2. Avverso tale pronuncia hanno proposto ricorso per cassazione gli eredi di P.P. deducendo due motivi di censura ulteriormente illustrati con memoria ex art. 378 c.p.c.. L’Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa ha resistito con controricorso.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

3. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 1, comma 7, così come modificato dal D.Lgs. n. 229 del 2009, nonchè vizio di motivazione.

Deducono che nella specie non era stata acquisita alcuna prova sull’inefficacia scientificamente provata della cura somministrata dal dott. Pi., presso il quale il P. era in cura dal marzo (OMISSIS), limitandosi la Corte ad affermare che il P. aveva iniziato a sottoporsi alla terapia dopo la conclusione della sperimentazione del multi trattamento D.B. terminata con l’accertamento dell’inefficacia ed inappropriatezza della terapia in questione; che il CTU aveva accertato la stabilizzazione temporale dell’adecarcinoma della testa del pancreas da cui era affetto il P. e che si presentava in buone condizioni generali tanto che aveva continuato la sua attività lavorativa.

Deducono che non vi era agli atti alcuna prova che il trattamento del dott. Pi. fosse stato oggetto di sperimentazione e fosse stata acclarata la sua inefficacia e inappropriatezza.

4. Con il secondo motivo denunciano omessa motivazione in ordine alla circostanza che la prestazione richiesta aveva offerto evidenze scientifiche di un significativo miglioramento e non costituiva violazione del principio di economicità essendo invece risultato che il trattamento somministrato dal dott Pi. aveva consentito un controllo della malattia e recupero della vita anche di relazione.

5. I motivi, congiuntamente esaminati stante la loro connessione, sono infondati. La Corte territoriale, dopo un’accurata esamina della normativa intervenuta in ordine al trattamento terapeutico D.B. ed alla giurisprudenza formatasi a riguardo,facendo applicazione al caso in esame dei principi richiamati, ha ricordato che l’Istituto Superiore della Sanità, con comunicazioni in data 28.7.1998 e 13.11.1998, aveva reso nota l’assenza di risposte favorevoli in ordine alla verifica dell’attività antitumorale del trattamento in parola e che la sperimentazione effettuata, ormai conclusa, ha escluso che il c.d. multitrattamento D.B. potesse costituire una valida alternativa terapeutica, secondo la formula usata dall’art. 1, comma 4, cit., rispetto a quella tradizionale (cfr. in termini Cass. n. 23671 del 2011).

Con il primo motivo il ricorrente si duole invece che nessuna sperimentazione scientifica sia stata fatta con riferimento alla terapia somministrata dal Dott. Pi. fin dal (OMISSIS) e che invece tale trattamento aveva offerto evidenze scientifiche di un significativo beneficio come risultante dalla circostanza di un sostanziale arresto della patologia ed un miglioramento generale del paziente. Parte ricorrente, tuttavia, in primo luogo, non afferma di aver provato o di aver chiesto di provare che la terapia a lui somministrata fosse differente dal multitrattamento D.b., ma anzi deve ritenersi che il Dott. Pi. avesse suggerito proprio il metodo D.B.. Secondo quanto emerge dalla sentenza impugnata lo stesso Tribunale aveva fatto riferimento al trattamento D.B. ritenedendo irrilevante l’esito negativo della sperimentazione del metodo D.b. e considerando conforme all’art. 32 Cost. la conclusione del ctu secondo cui – al di là del responso scientifico inappellabile che ha escluso la presenza di un’apprezzabile attività antitumorale nelle multiterapie antineoplastiche non ufficiali – è regola in tutte le sperimentazione di questo tipo per motivi etico compassionevoli, che i pazienti in condizioni stazionarie di malattia possono continuare a seguire la terapia intrapresa.

6. Quanto al trattamento D.B. l’Istituto Superiore della Sanità, con comunicazioni in data 28.7.1998 e 13.11.1998, ha reso nota l’assenza di risposte favorevoli in ordine alla verifica dell’attività antitumorale del trattamento in parola, la sperimentazione effettuata e ormai conclusa deve ritenersi che abbia escluso che il c.d. multitrattamento D.B. possa costituire una valida alternativa terapeutica, così come affermato nella sentenza impugnata.

7. Argomentare diversamente equivarrebbe a sostenere che un trattamento medico-farmacologico debba essere posto a carico della collettività laddove sussista una qualsiasi “speranza terapeutica”, in contrasto con il consolidato principio secondo cui, al fine del riconoscimento del diritto all’erogazione da parte del S.S.N. di cure tempestive non erogabili dal servizio pubblico, l’evidenza scientifica dei benefici apportati alla salute dalla terapia o cura richiesta costituisce requisito imprescindibile della domanda, l’adeguatezza della terapia rispetto al singolo caso potendo venire in rilievo solo per escludere che terapie corroborate scientificamente possano comunque essere concesse (così da ult. Cass. n. 6775 del 2018, sulla scorta di Cass. nn. 17244 del 2016 e 18676 del 2014).

In tale ultimo senso deve intendersi il rilievo attribuito dalla giurisprudenza di questa Corte alla necessità che il giudice di merito tenga conto del principio di appropriatezza fissato dalla norma di legge e operi in relazione ad esso anche il giudizio di efficacia della terapia (così Cass. nn. 10692 del 2008, 18676 del 2014, 7279 del 2015), non potendo l’eventuale efficacia meramente individuale di una terapia per la quale non esistano obiettive evidenze scientifiche giustificare l’accollo alla collettività della relativa spesa (in tal senso, da ult., Cass. n. 8733 del 2019).

8. Il secondo motivo è invece inammissibile, essendosi chiarito che l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nel testo riformulato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, (conv. con L. n. 134 del 2012), introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione che è relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, nel quale paradigma non è inquadrabile la censura concernente la omessa valutazione di deduzioni difensive (Cass. n. 14802 del 2017).

9. Per le premesse considerazioni il ricorso deve essere rigettato con condanna dei ricorrenti a pagare le spese processuali. Avuto riguardo all’esito del giudizio ed alla data di proposizione del ricorso sussistono i presupposti di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti a pagare le spese processuali liquidate in Euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre 15% per spese generali ed accessori di legge, nonchè Euro 200,00 per esborsi.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 7 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2020

 

 

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