Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22792 del 03/11/2011

Cassazione civile sez. I, 03/11/2011, (ud. 08/07/2011, dep. 03/11/2011), n.22792

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Maria Rosa – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, AGENZIA DEL DEMANIO, in persona del Direttore pro tempore,

domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope legis;

– ricorrenti –

contro

S.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 344/2004 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 07/06/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/07/2011 dal Consigliere Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata che ha concluso per l’inammissibilità, in subordine

accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

S.A. proponeva opposizione avverso l’ordinanza ingiunzione emessa il 30/9/98 e notificata il 9/10/98, con cui l’Ufficio del Registro di Casarano le aveva intimato il pagamento di L. 1.965.000 a titolo di indennizzo per l’occupazione sine titulo della zona demaniale antistante l’abitazione della stessa, in (OMISSIS), ed “in via riconvenzionale”, chiedeva la condanna del Ministero alla restituzione della somma di L. 550.000, versata a titolo di cauzione il 31/8/92, sull’erroneo presupposto che occorresse un’ apposita concessione per aprire un varco d’accesso alla zona demaniale.

Il Ministero eccepiva l’incompetenza per valore del Pretore adito, deduceva che la S. aveva realizzato un passo carraio in cemento ed occupato due fasce di spazio demaniale, eccepiva non potersi restituire la cauzione, per non avere l’opponente ottemperato agli obblighi dell’atto di concessione, e chiedeva in riconvenzionale la condanna della S. al pagamento di L. 1.965.000, oltre rivalutazione ed interessi.

Il 1^ Giudice accoglieva l’opposizione, annullava l’ordinanza ingiunzione e condannava il Ministero a restituire la cauzione.

Interponeva appello il Ministero.

Con sentenza 28/4-7/6/2004, la Corte d’appello di Lecce ha dichiarato l’illegittimità dell’ingiunzione emessa dall’Ufficio del Registro di Casarano, e compensato tra le parti le spese dei due gradi del giudizio.

La Corte, respinta l’eccezione di incompetenza, ha rilevato che l’ingiunzione, emessa e notificata dopo l’entrata in vigore del D.P.R. n. 43 del 1988, art. 130 era inidonea ad attivare la riscossione coattiva mediante ruoli, costituiva mero invito al pagamento e doveva pertanto considerarsi radicalmente illegittima, siccome emessa in carenza assoluta di potere.

Propongono ricorso per cassazione il Ministero dell’Economia e Finanze e l’Agenzia del Demanio, affidato a due motivi. L’intimata non ha svolto difese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1.- Con il primo motivo, i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 43 del 1988, art. 130, comma 2 che non riguarda l’indennizzo per l’occupazione di suolo demaniale, che costituisce semplice entrata patrimoniale dello Stato, ma si riferisce essenzialmente alle entrate fiscali, come confermato dal successivo D.Lgs. n. 51 del 2008, art. 229.

1.2.- Con il secondo motivo, parte ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, per avere il Giudice del merito totalmente ignorato la questione di fatto sollevata dall’Amministrazione, oggetto di istruttoria in primo grado, sull’uso esclusivo o meno del bene demaniale e sul diritto di pretendere un indennizzo per la sola realizzazione di un manufatto nell’area in questione, atteso che l’ingiunzione emessa ai sensi del R.D. n. 639 del 1910 è da ritenersi “sopravvissuta” al disposto di cui al D.P.R. n. 43 del 1988, art. 130, comma 2 quale invito al pagamento di quanto accertato come dovuto.

2.1.- Il secondo motivo del ricorso, che costituisce il punto di forza fatto valere dall’Amministrazione, è fondato ed assorbe quanto sostenuto con il primo motivo.

E’ costante il principio secondo il quale l’ingiunzione emessa ai sensi del R.D. n. 639 del 1910 deve ritenersi “sopravvissuta” nella sua componente di atto di accertamento della pretesa erariale, idoneo a dar vita ad un giudizio di legittimità della pretesa, al disposto di cui al D.P.R. n. 43 del 1988, art. 130, comma 2 del che ha disposto l’abrogazione delle sole previgenti disposizioni in materia di riscossione e non anche quelle in materia di accertamento;

l’ingiunzione pertanto, inidonea per se stessa, in quanto emanata dopo l’entrata in vigore del D.P.R. n. 43 del 1988, ad attivare il procedimento di riscossione a mezzo ruoli, si sostanzia pur sempre in un invito al pagamento di quanto dovuto, in ordine al quale la notifica a mezzo posta deve ritenersi strumento idoneo al fine di portare il contribuente a conoscenza della pretesa erariale e di consentirgli la piena tutela del diritto di difesa anche in sede giudiziaria (così, tra le ultime, le pronunce 10923/2003, 17612/04).

La Corte d’appello, nel richiamare tale principio, ha peraltro del tutto omesso di trarre le conseguenze della natura residuale così accertata; ed invero, l’ingiunzione, perduta la funzione di precetto e di titolo esecutivo azionabile in forme diverse dalla procedura di riscossione a mezzo ruolo tramite il concessionario – non essendo più consentito avvalersi della procedura regolata dagli artt. 5 e seguenti del decreto del 1910, che dalle modalità di formazione ed esecuzione del ruolo prescindeva -, ha conservato la residuale funzione di atto impositivo con efficacia accertativa della pretesa erariale, come tale idoneo ad introdurre un giudizio sulla debenza dell’imposta, e nel giudizio di opposizione all’ingiunzione, l’Amministrazione, che sul piano dell’onere probatorio assume la posizione di attore in senso sostanziale, ove ne chieda la conferma, avanza una domanda consistente nel veder riconosciuto in tutto o in parte il diritto di recupero così azionato, sicchè la cognizione del giudice non può limitarsi alla verifica dei presupposti formali di validità dell’atto impositivo, ma deve estendersi al merito della pretesa erariale in esso espressa, sulla cui fondatezza è comunque tenuto a statuire, anche a prescindere da una specifica richiesta in tal senso,e sulla base degli elementi di prova addotti dall’ente creditore e contrastati dal soggetto ingiunto (così le pronunce 19194/2006 e 14812/2010).

Il ricorso va pertanto accolto per quanto sopra esposto,va quindi cassata la sentenza impugnata e va rinviata la causa alla Corte d’appello di Lecce in diversa composizione, anche in relazione alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Lecce in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 8 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2011

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