Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22791 del 12/08/2021

Cassazione civile sez. VI, 12/08/2021, (ud. 08/04/2021, dep. 12/08/2021), n.22791

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15202-2020 proposto da:

S.I., elettivamente domiciliato presso la cancelleria della

CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso

dall’Avvocato FRANCESCO ROPPO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS);

– intimato –

avverso il decreto RG 8608/2018 del TRIBUNALE di BOLOGNA, depositato

il 02/03/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’08/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. FIDANZIA

ANDREA.

 

Fatto

RILEVATO

che viene proposto ricorso avverso il decreto del Tribunale di Venezia del 2 marzo 2020, il quale ha rigettato il ricorso proposto da S.I., cittadino del Gambia, avverso il provvedimento negativo della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale;

– che il Ministero dell’Interno non ha svolto difese;

– che sono stati ritenuti sussistenti i presupposti ex art. 380-bis.

Diritto

CONSIDERATO

1. che con un unico articolato motivo è stata dedotta la violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 in relazione all’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 2, la violazione della L. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 nonché l’omesso esame di fatti decisivi ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 anche con riferimento alla integrazione socio-lavorativa in Italia;

– che, in particolare, il ricorrente espone di essere meritevole della protezione umanitaria essendo stato pregiudicato il suo diritto all’integrità fisica da soggetti appartenenti al nucleo familiare formatosi con il secondo matrimonio della madre;

che, nonostante il Tribunale di Bologna abbia ritenuto che la condizione di effettiva vulnerabilità debba essere legata a gravi e sistematiche violazioni dei diritti umani direttamente riferibili alla vicenda personale del richiedente, in realtà, il giudice di merito non ha considerato autonomamente la sua vicenda personale ed i conseguenti rischi in caso di rimpatrio, né l’incolmabile sproporzione tra il contesto di vita acquisito in Italia e quello che avrebbe tornando in Gambia, tenuto conto del percorso di integrazione sociale seguito dal suo arrivo in Italia;

2. che il motivo è inammissibile;

che, in particolare, il Tribunale di Bologna si è occupato della vicenda personale familiare del ricorrente con riferimento alla richiesta di protezione sussidiaria, rilevando che le sue dichiarazioni in merito non evidenziano profili di danno grave, a norma del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), non avendo lo stesso dimostrato di aver cercato, in relazione alle lesioni subite nel contesto familiare, alcuna forma di tutela dalle autorità del suo paese di origine;

che la necessità che la condizione di effettiva vulnerabilità debba essere legata a gravi e sistematiche violazioni dei diritti umani direttamente riferibili alla vicenda personale del richiedente è stata coerentemente intesa dal Tribunale di Bologna con riferimento a situazioni di gravi violazioni perpetrate direttamente o comunque consentite dalle autorità del paese d’origine diverse dalla sua peculiare situazione familiare, della quale, il giudice di merito ha, invece, in modo puntuale evidenziato che il ricorrente, per sua precisa volontà, ha ritenuto di non far partecipi le stesse autorità statali;

che il Tribunale, ha, altresì, evidenziato la mancanza di specifici indicatori di vulnerabilità, mettendo in luce che lo stesso ricorrente aveva dichiarato di svolgere attività lavorativa prima di allontanarsi dal suo paese di provenienza; che, il ricorrente, al di là della sua vicenda familiare, non ha allegato neppure in questa sede autonome situazioni di vulnerabilità rispetto a quanto dedotto ai fini del riconoscimento delle protezioni maggiori, né può rilevare da solo il suo percorso di integrazione intrapreso in Italia, elemento che, secondo il costante orientamento di questa Corte, può essere sì considerato in una valutazione comparativa al fine di verificare la sussistenza della situazione di vulnerabilità, ma non può, tuttavia, da solo esaurirne il contenuto (vedi Cass. n. 4455 del 23/02/2018);

3. che la soccombenza del ricorrente non comporta la condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali, non essendosi il ministero costituito in giudizio.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, il 8 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 12 agosto 2021

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