Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22791 del 03/11/2011

Cassazione civile sez. I, 03/11/2011, (ud. 07/07/2011, dep. 03/11/2011), n.22791

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Maria Rosa – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

COMUNE DI MENTANA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA IMERA 16, presso l’avvocato TOPPETA PIETRO,

che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI ROMA LA SAPIENZA, in persona del legale

rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI

12, presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 167/2005 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 17/01/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/07/2011 dal Consigliere Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato PIETRO TOPPETA che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito, per la controricorrente, l’Avvocato DANIELA GIACOBBE che ha

chiesto l’inammissibilità o il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CICCOLO Pasquale Paolo Maria che ha concluso per il rigetto del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” agiva nei confronti del Comune di Mentana, per ottenere il rilascio de. compendio immobiliare di proprietà, costituente la clinica “Madonna delle Rose”, ed il risarcimento dei danni per l’illegittima occupazione, esponendo che il Comune di Mentana, scaduta dopo tre mesi la requisizione disposta per destinare il compendio in oggetto ad abitazione dei senzatetto, nonostante reiterate richieste, non aveva provveduto a recuperare la disponibilità dei locali ed alla successiva riconsegna.

Il Comune eccepiva che sin dal 5/2/1981, non appena scaduta la requisizione, aveva formalmente riammesso l’Università noi possesso degli immobili, e che quindi il protrarsi dell’occupazione era dipeso dall’inattività dell’Università. In corso di causa, il Comune, disposto e fatto eseguire lo sgombero dei locali, riconsegnava il complesso all’Università. Il Tribunale dichiarava cessata la materia del contendere quanto alla domanda di rilascio e rigettava la domanda risarcitoria, ritenendo legittimati passivi i singoli occupanti abusivi. Interponeva appello l’Università, insistendo per la condanna dell’Università al risarcimento dei danni, negli importi indicati, sia per il degrado delle strutture e degli arredi, che per l’abusiva occupazione.

La Corte d’appello di Roma, con sentenza depositata il 17/1/05, ha condannato il Comune a pagare all’Università la somma di Euro 11.424.026,60, oltre interessi legali dalla sentenza al salde, nonchè alla rifusione delle spese di lite di ambedue i gradi del giudizio, ed ha posto a carico del Comune medesimo per intero le spese della C.T.U. svolta in primo grado.

La Corte del merito ha ritenuto che, scaduto il termine di mesi tre, previsto nel provvedimento del Sindaco, il Comune, che in esecuzione del decreto di requisizione aveva acquisito il possesso dei complesso immobiliare come da verbale dei 6/11/1980, avrebbe dovuto, con un contrario atto, riacquisire la libera disponibilità del compendio, liberandolo dai senzatetto, che lo avevano nel frattempo occupato, e riconsegnare il tutto all’Università, rimanendo, sino alla riconsegna, occupante abusivo; il Comune si era invece limitato ad inviare la lettera del 5/2/1981, con cui comunicava all’Università che, scaduta la requisizione, la stessa era reintegrata formalmente nel possesso, senza però provvedere alla materiale riconsegna a causa della permanenza dei senzatetto; il Comune era ben consapevole di essere tenuto agli adempimenti necessari per ottemperare all’obbligo di rilascio, come tali dallo stesso posti in essere successivamente (emissione di ordinanza di sgombero il 2/8/1994, richiesta all’Autorità per l’esecuzione dell’intervento, ed infine, verbale di riconsegna del 5/8/1994); il Comune, pertanto, era da ritenersi, per tutta la durata dell’occupazione abusiva, quale detentore ed utilizzatore senza titolo dei locali in oggetto, ancorchè a goderne fossero i senzatetto, e, come autore dell’illecito, era tenuto al risarcimento dei danni.

La Corte del merito ha condiviso la valutazione dei danni per l’uso abnorme dei locali negli oltre 13 anni di occupazione, operata dal C.T.U., arch. Be.Fa., con riferimento al settembre 1992, in L. 12.883.668.375, ritenendo buono lo stato, di conservazione al momento della requisizione, mentre ha ritenuto poco credibile e non sorretto da validi argomenti l’assunto del C.T. del Comune, in relazione ad ammaloramenti delle strutture in cemento armato per vizi costruttivi; ha aggiornato infine detto importo, equitativamente, al 5 agosto 1994 in L. 20.000.000.000, compresi gli interessi.

Il Giudice del merito ha altresì valutato equitativamente in L. 100.000.000 alla data del rilascio, somma attualizzata alla data della sentenza, per rivalutazione ed interessi, in L. 120.000.000, il danno per la perdita ed il degrado dei beni mobili e, sempre equitativamente, ha quantificato l’indennizzo per il mancato godimento dei locali o per uso diretto dei beni, secondo la loro destinazione o per locazione, in lire 10 milioni al mese, pari, per l’intero periodo, a L. 1.621.000.000, importo attualizzato alla data della pronuncia, per rivalutazione ed interessi, in L. 2.000.000.000.

Avverso detta sentenza ricorre il Comune, sulla base di due motivi.

Resiste con controricorso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”.

Il Comune ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1.- Con il primo motivo, il Comune denuncia violazione e/o falsa applicazione della L. n. 142 del 1990, art. 38, comma 2, da applicarsi alla fattispecie quale ius superveniens, norma che attribuisce ai Sindaco il potere di adottare con atto motivato i provvedimenti contingibili ed urgenti, fra l’altro, in materia edilizia, quale ufficiale ai Governo, sicchè le conseguenze dell’atto vengono a ricadere necessariamente sull’Amministrazione statale.

1.2.- Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia vizio di motivazione, omessa, insufficiente e/o contraddittoria, circa un punto decisivo della controversia: il Comune, all’atto dei la cessazione della requisizione, con la comunicazione del 3/2/1981, aveva immesso nella giuridica disponibilità dei locali l’Università, che pertanto, da tale momento, avrebbe potuto e dovuto porre in essere tutte le azioni intese a far valere il diritto di proprietà e le facoltà connesse, quindi tutte le azioni esecutive o conservative per il recupero della materiale disponibilità degli immobili.

2.1.- I due motivi del ricorso, intimamente connessi, vanno esaminati congiuntamente e sono da ritenersi fondati nei limiti e per le ragioni in appresso indicati.

E’ opportuno premettere che, nel presente giudizio, è incontestato che il Sindaco ha adottato il provvedimento di requisizione di cui si tratta quale Ufficiale di Governo e che, avvenuta la riconsegna del complesso immobiliare e dichiarata cessata la materia de contendere sul punto, si discute della sola pretesa risarcitoria dell’Università in relazione al periodo successivo alla scadenza dei tre mesi prevista nel provvedimento di requisizione, sino alla riconsegna del 5/8/94.

Come affermato dalle Sezioni Unite nella pronuncia 4671 del 1997 (e vedi, le successive pronunce 5764/97, 902/93, 182/99,1128 6/99), in relazione all’attività di requisizione di immobili, posta in essere dal Sindaco su delega del Commissario straordinario di Governo per le zone colpite dal sisma del 1980, D.L. n. 76 del 1980, art. 3 conv.

con modificazioni, nella L. n. 874 del 1980, delega da ritenersi interorganica, l’Amministrazione che procede alla requisizione acquista la disponibilità dell’immobile sottraendola al proprietario o titolare di altro diritto sullo stesso, e quindi si fa carico, nella normalità dei casi, della custodia e della detenzione, sulla stessa gravando gli oneri economici conseguenti alla requisizione sia che si tratti di corresponsione dell’indennità di requisizione che di danni conseguenti ad attività illecita o arbitraria, salvo l’accertamento, riservato al giudice del merito, sul se e quali obblighi siano residuati a carico del soggetto passivo della requisizione in forza delle speciali previsioni della normativa e del concreto provvedimento amministrativo da cui origina la singola requisizione. Come rilevato da ultimo da Cass. 8056/2009, tale principio vale nell’arco temporale entro il quale permane l’efficacia del provvedimento di requisizione, mentre, caducato il provvedimento ed intervenuto il provvedimento di derequisizione, da cui la cessazione degli effetti di tale atto,”non è più invocabile la responsabilità del delegante per le obbligazioni nascenti dall’attività svolta dal delegato nell’esercizio del potere;

delegatogli, e ciò in quanto in tale ipotesi, non si tratta del mancato adempimento delle dette obbligazioni, ma, più esattamente, di quelle(del tutto diverse) restitutorie e risarcitorie, connesse all’indebito protrarsi dell’occupazione dell’immobile, che configurano pertanto una responsabilità aquiliana rispetto alla quale vige il principio della responsabilità dell’illecito (Cass. 04/0557, 03/5462, 96/4416)”, dovendo ritenersi la legittimazione passiva del Comune “quale materiale detentore ed utilizzatore sino titulo dell’immobile …ed autore dell’illecito risarcibile (così.

Cass. 4416/96 e 5462/03).

Nè in contrario avviso possono invocarsi le pronunce 183/99 e 25437/07, che hanno affermato la legittimazione passiva del Comune, atteso che, nel primo caso, si trattava di proroga, della requisizione disposta dal Sindaco L. n. 2248 del 1865, ex art. 7 all.

F, e nel secondo, in presenza di immobile non derequisito dal Comune alla data in cui erano cessate per legge le provvidenze a favore della popolazione colpita dal terremoto, è stato valorizzato il difetto di mutamento del titolo, in forza del quale l’immobile era stato in origine requisito, facendosi comunque salva l’eventuale azione di rivalsa, per non avere il Comune provveduto alla derequisizione ovvero per le conseguenze patrimoniali legate alla mancata restituzione al proprietario.

Nella specie, la Corte territoriale ha rilevato che il Comune, “che in esecuzione del decreto di requisizione, aveva acquisito il possesso del complesso, come da verbale del 6/11/1980, avrebbe dovuto, con un contrario atto, riacquisire la libera disponibilità del complesso, liberandolo dai senzatetto, che, frattanto, io avevano occupato, e riconsegnarlo all’Università”, ritenendo l’Ente territoriale, sino alla riconsegna al proprietario, quale occupante abusivo.

In tal modo, la Corte territoriale, con motivazione apodittica nel riferimento al verbale del novembre 1980, di cui, non sono stati indicati gli elementi idonei in tesi a supportare le conseguenze tratte, non ha spiegato sulla base di quali specifici elementi abbia potuto ritenere il Comune, già all’inizio della requisizione, come possessore dell’immobile, con ciò configurandosi il titolo della responsabilità dell’Ente locale, pur in presenza del provvedimento assunto dal Sindaco come Ufficiale di Governo. E tale carenza motivazionale si riflette sulla ricostruzione operata in sentenza in relazione alla fase successiva allo scadere del termine di durata della requisizione. Da ciò consegue la cassazione della pronuncia impugnata, con rinvio alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, che dovrà provvedere alla rivalutazione degli atti, ai fine di individuare se sussista, alla stregua degli atti processuali, il titolo di responsabilità in capo al Comune, e che provvedere anche in relazione alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 7 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2011

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