Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22790 del 03/11/2011

Cassazione civile sez. I, 03/11/2011, (ud. 06/07/2011, dep. 03/11/2011), n.22790

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

A.A., A.S., AN.AN., A.

F., AN.ST., B.D. e A.E.

A., rappresentati e difesi, giusta procura speciale in calce

al ricorso, dall’avv. prof. Stanghellini Luca e dall’avv. Goffredo

Gobbi ed elett.te dom.ti presso lo studio del secondo in Roma, Via

Maria Cristina n. 8;

– ricorrenti –

contro

COMUNE DI POGGIBONSI, in persona della dott.ssa Bi.Ca.,

Responsabile U.O. di staff “Affari Generali e Istituzionali”,

rappresentato e difeso, giusta procura speciale a margine del

controricorso, dagli avv.ti Golini Paolo e Avilio Presutti ed

elett.te dom.to presso lo studio del secondo in Roma, Piazza S.

Salvatore in Lauro n. 10;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Firenze n. 579/05,

depositata il 12 aprile 2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 6

luglio 2011 dal Consigliere dott. Carlo DE CHIARA;

udito per i ricorrenti l’avv. prof. Luca STANGHELLINI;

udito per il controricorrente l’avv. Paolo GOLINI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.ssa

CESQUI Elisabetta, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 10 gennaio 1996 i sigg.

An.An., A., E.A., F., S. e S. e B.D. convennero il Comune di Poggibonsi davanti al Tribunale di Siena per ottenere il conguaglio del corrispettivo della cessione volontaria di un terreno soggetto ad esproprio stipulata con atto pubblico del 21 aprile 1982, contenente l’espressa previsione, all’art. 8, secondo cui il prezzo concordato “dovrà essere sottoposto a revisione sulla base delle nuove norme di legge che sostituiranno le norme dichiarate incostituzionali” con la sentenza 25 gennaio 1980, n. 5 della Corte costituzionale, “onde il prezzo effettivo sarà quello che risulterà dalla applicazione di tali norme, obbligandosi il Comune ad effettuare la integrazione del prezzo entro sessanta giorni dalla pubblicazione di tali norme”.

Il Comune resistette, eccependo preliminarmente la prescrizione del diritto degli attori.

Il Tribunale prima respinse, con sentenza non definitiva, l’eccezione di prescrizione e quindi, con sentenza definitiva, accolse la domanda condannando il Comune al pagamento del conguaglio con gli interessi.

Il Comune appellò entrambe le sentenze, riproponendo l’eccezione di prescrizione e contestando l’entità del conguaglio riconosciuto agli attori. Questi ultimi resistettero e proposero appello incidentale sulla decorrenza degli interessi e sul mancato riconoscimento della rivalutazione monetaria.

La Corte di Firenze accolse l’eccezione di prescrizione di cui al gravame principale e dichiarò assorbito il gravame incidentale.

Ritenne, infatti, in adesione alla giurisprudenza di legittimità, che il termine di prescrizione decennale decorresse dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della sentenza della Corte costituzionale 19 luglio 1983, n. 223 (recante la declaratoria di incostituzionalità del sistema degli acconti, in base ai criteri già dichiarati costituzionalmente illegittimi da Corte cost. n. 5/1980, salvo conguaglio in base alla definitiva disciplina da emanare in materia di indennità di espropriazione dei suoli edificabili, sistema introdotto in via temporanea dalla L. 29 luglio 1980, n. 385 e poi prorogato con L. 25 settembre 1981, n. 535, L. 29 luglio 1982, n. 481 e L. 23 dicembre 1982, n. 943), che comportava il ripristino del criterio indennitario del valore venale previsto dalla L. 25 giugno 1865, n. 2359, art. 39. A tal proposito disattese espressamente la tesi dell’appellato, secondo cui il termine decorreva, invece, dall’entrata in vigore dei nuovi criteri introdotti con il D.L. 11 luglio 1992, n. 333, art. 5 bis conv., con modif., in L. 8 agosto 1992, n. 359, ed escluse, altresì, che con il richiamato art. 8 dell’atto di cessione volontaria le parti avessero inteso differire l’esigibilità del credito all’entrata in vigore di una legge in senso formale.

Avverso la sentenza di appello i sigg. A. e B. hanno proposto ricorso per cassazione deducendo nove motivi di censura. Il Comune intimato ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno presentato anche memorie.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo di ricorso, denunciando violazione di norme di diritto, si sostiene che con l’entrata in vigore del D.L. n. 333 del 1992, cit., art. 5 bis era sorto in favore degli espropriati un nuovo diritto all’indennità, diverso per contenuto e distinto da quello previsto dalla L. n. 2359 del 1865. Dunque solo dalla data dell’entrata in vigore della nuova disciplina poteva farsi decorrere il termine di prescrizione.

1.1. – Il motivo è infondato.

Il diritto al corrispettivo della cessione volontaria, così come il diritto all’indennità di espropriazione, resta unico nonostante il variare del criterio stabilito dalla legge per la determinazione del suo ammontare, perchè immutato è il titolo da cui trae origine, ossia l’atto di cessione o il decreto di espropriazione. Del resto nessuno dubita dell’applicabilità di nuovi criteri di liquidazione del corrispettivo o indennità introdotti da una legge sopravvenuta (e che sia riferita anche alle espropriazioni passate) in qualsiasi fase del giudizio di accertamento del loro ammmontare, applicabilità che sarebbe invece da escludere se l’introduzione di una nuova disciplina comportasse il sorgere di un nuovo diritto a fondamento della domanda, atteso il divieto di domande nuove in corso di causa.

Errano i ricorrenti nel richiamare Cass. 16082/2004, che a loro giudizio avrebbe affermato la diversità e non cumulabilità dei diritti indennitari disciplinati dalla L. del 1865 e dalla L. del 1992. Quel precedente, infatti, a prescindere che non prende in considerazione la legge ottocentesca, si limita ad affermare tuttaltro, ossia ad escludere la cumulabilità della maggiorazione prevista per il proprietario diretto coltivatore dalla L. 22 ottobre 1971, n. 865, art. 17, comma 1, (come modif. dalla L. 28 gennaio 1977, n. 10, art. 14, comma 5) ove il prezzo della cessione volontaria sia determinato secondo i criteri valevoli per le aree edificabili, e non afferma in alcun modo il sorgere di un nuovo e diverso diritto al mutare della sua disciplina legislativa.

2. – Il secondo e il terzo motivo, tra loro connessi, vanno esaminati congiuntamente.

2.1. – Con il secondo motivo si denuncia violazione degli artt. 2934 e 2935 c.c. Premesso che il principio della decorrenza della prescrizione dalla pubblicazione della sentenza n. 223/1983 della Corte costituzionale costituisce una mera elaborazione giurisprudenziale derivante, quale corollario, da quella della reviviscenza del criterio indennitario di cui alla L. n. 2359 del 1865, si sostiene che queste due elaborazioni costituiscono “la parte terminale di un caos normativo iniziato con la declaratoria di incostituzionalità n. 5/1980, alla quale reagì il legislatore con la promulgazione della L. n. 385 del 1980, la quale, come è noto, a sua volta, rinviava per il conguaglio dell’indennità ad una futura legge sostitutiva, legge mai venuta ad esistenza, prima dell’altra declaratoria di incostituzionalità del 1983”. Da tale caos sarebbe scaturita “la oggettiva mancanza di riconoscibilità delle disposizioni normative rimaste in vigore dopo il luglio 1983”; dunque non potrebbe non attribuirsi rilievo all’ignoranza incolpevole dell’esistenza del proprio diritto da parte del titolare, alla luce dei principi affermati da Corte cost. 24 marzo 1988, n. 364 sulla rilevanza dell’errore di diritto, sia pure in materia penale, e degli approdi della giurisprudenza di legittimità in tema di decorrenza della prescrizione del diritto al risarcimento del danno ai sensi dell’art. 2947 c.c., differita al momento della conoscibilità del danno medesimo e del nesso causale da parte del danneggiato, nonchè del rilievo attribuito all’errore di diritto, anche nel settore civile, dall’art. 1429 c.c..

2.2. – Con il terzo motivo si solleva questione di legittimità costituzionale, per violazione degli artt. 3 e 24 Cost., di una interpretazione dell’art. 2935 c.c. che ammetta il decorso del termine di prescrizione pur in presenza di errore di diritto incolpevole sull’esistenza del diritto da azionare.

2.3. – Il secondo motivo è infondato, perchè non sussistono nè il caos normativo, nè la conseguente oggettiva non riconoscibilità delle disposizioni di legge in vigore, e dunque l’ignoranza incolpevole degli aventi diritto, dedotti dai ricorrenti.

L’espressione “caos normativo” – sottolineano questi ultimi – è usata dalla stessa Corte d’appello.

Si tratta, però, di espressione chiaramente enfatica, usata dalla Corte fiorentina al solo fine di giustificare la decisione di compensare fra le parti le spese processuali; comunque si tratta di espressione incongrua se intesa a denotare una situazione di obiettiva incertezza della disciplina del diritto al corrispettivo della cessione tale, addirittura, da giustificare l’errore incolpevole del cedente sulla sussistenza del medesimo diritto o la sua esigibilità e, dunque, sulla decorrenza del termine della sua prescrizione.

La soluzione accolta dalla giurisprudenza ormai pacifica individua, com’è noto, nella data di pubblicazione della sentenza n. 223/1983 della Corte costituzionale il momento dal quale decorre il termine di prescrizione decennale del diritto all’integrazione dell’indennità di espropriazione, o del corrispettivo della cessione, allorchè la vicenda ablativa si sia perfezionata (rispettivamente con il decreto di esproprio o la cessione volontaria) nel vigore della L. n. 385 del 1980, prima che venisse dichiarata incostituzionale (in parte qua) con la predetta sentenza (cfr. Cass. 11293/1999 e successivamente, fra le molte, Cass. 21758/2004, 11843/2007, 4200/2009).

Tale soluzione deriva pianamente (gli stessi ricorrenti parlano di “corollario”) dal riconoscimento -altrettanto pacifico – che, a seguito della declaratoria di incostituzionalità del regime temporaneo oggetto di quella sentenza, non potendo certo ammettersi un vuoto normativo sui criteri di liquidazione dell’indennità di esproprio, riprendeva vigore il criterio generale del valore venale già previsto dalla legge fondamentale del 1865.

I ricorrenti sottolineano, nella memoria, che però questa Corte ha adottato per la prima volta detta soluzione soltanto con la sentenza n. 11293 del 1999, dunque allorchè la prescrizione del loro diritto si dovrebbe considerare già maturata, e richiamano, altresì, Cass. 15811/2010 e 6514/2011 sulla necessità di tutelare, in caso di overruling, l’affidamento riposto dalle parti sul precedente orientamento giurisprudenziale.

Deve rispondersi che, anzitutto, ogni regola o principio giuridico preesiste, secondo il nostro ordinamento, al suo riconoscimento da parte della giurisprudenza (e del resto è normale che una giurisprudenza sulla prescrizione di un determinato diritto si formi solo dopo lo spirare del relativo termine). Inoltre nessun overruling si è mai verificato sulla questione che ci interessa (che peraltro non ha natura processuale, mentre è solo alle questioni processuali che si riferiscono i precedenti del 2010 e 2011 sopra richiamati) , dato che prima di Cass. 11293/1999, cit., questa Corte non aveva mai affermato alcunchè di diverso in proposito.

Dunque potrebbe parlarsi, semmai, di una certa complessità o difficoltà ricostruttiva o interpretativa della normativa vigente, configurabilì, al più, come ostacoli di mero fatto all’esercizio del diritto e non incidenti, dunque, sulla decorrenza del termine di prescrizione (cfr., fra le molte, Cass. 12386/2000, 747/1997, 4235/1996, 5748/1994, 986/1993).

Deriva da quanto sopra che la questione di legittimità costituzionale, sollevata con il terzo motivo, è irrilevante nel caso in esame.

3. – Con i restanti motivi – dal quarto al nono – viene criticata, sotto vari profili, l’interpretazione data dalla Corte d’appello alla clausola di cui all’art. 8 del contratto di cessione (riportata sopra in narrativa), sostenendosi che, quale che sia la soluzione da dare in generale, in base alla legge, al problema della decorrenza del termine di prescrizione del diritto alla integrazione del corrispettivo della cessione volontaria, comunque nella specie le parti avevano inteso, con quella clausola, differire l’esigibilità del diritto stesso – e conseguentemente la decorrenza del termine di prescrizione – al momento dell’entrata in vigore di una nuova legge (non di una mera soluzione giurisprudenziale) di disciplina della determinazione dell’indennità espropriativa, legge da indentificarsi, appunto, nella L. n. 359 del 1992.

3.1. – Tali motivi sono inammissibili.

La clausola in questione, nella misura in cui si discosti dalle previsioni della legge, sarebbe comunque nulla e sostituita da quelle previsioni, ai sensi dell’art. 1419 c.c., comma 2. La cessione volontaria del bene assoggettato ad espropriazione per pubblica utilità, infatti, integra un contratto ad oggetto pubblico, in cui il prezzo si correla in modo vincolato ai parametri legali di determinazione dell’indennità espropriativa, secondo la normativa vigente al momento della procedura ablativa (fra le molte, Cass. 1886/1996, 4658/1997, 13250/1999, 8970/2001, 21758/2004, 22105/2004, 8217/2007). E ciò vale anche per il particolare profilo della esigibilità del credito, come questa Corte ha pure avuto occasione di precisare nella motivazione della sentenza n. 11843/2007.

Nè è esatto che – come sostengono i ricorrenti – il precedente da ultimo richiamato sarebbe in contrasto con Cass. Sez. Un. 24687/2010, in cui sarebbe affermato – si legge nella memoria di parte – essere l’accordo di cessione “libero sull’an debeatur” ed essere le parti, “quindi, libere anche di differire nel tempo, al verificarsi di una condizione sospensiva e alla scadenza del termine convenuto, il diritto al conguaglio”.

Vero è, invece, che la richiamata pronuncia delle Sezioni Unite; non fa che ribadire il consolidato orientamento della Corte, secondo cui gli accordi espropriativi, tra i quali rientra la cessione volontaria, sono liberi esclusivamente “nell’an” (non già nell'”an debeatur”, come inesattamente si afferma nella memoria), nel senso che all’autonomia negoziale delle parti è lasciata solo la scelta se stipulare o meno l’atto di cessione.

4. – Il ricorso va in conclusione respinto. Sui soccombenti gravano le spese processuali, liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti alle spese processuali, liquidate in Euro 10.200,00, di cui 10.000,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 6 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA