Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2279 del 30/01/2020

Cassazione civile sez. VI, 30/01/2020, (ud. 10/01/2020, dep. 30/01/2020), n.2279

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso iscritto al n. 8288/2018 R.G. proposto da:

AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A., rappresentata dal procuratore

speciale G.A., rappresentata e difesa dagli Avv.

Alessandro Santucci ed Arturo Antonucci, con domicilio eletto presso

lo studio di quest’ultimo in Roma, corso Trieste, n. 87;

– ricorrente –

contro

L.D., L.F. e L.L.A.;

– intimati –

avverso l’ordinanza della Corte d’appello di Ancona n. 65/18

depositata il 10 gennaio 2018;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 gennaio

2020 dal Consigliere Mercolino Guido.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che l’Autostrade per l’Italia S.p.a. ha proposto ricorso per cassazione, per un solo motivo, avverso l’ordinanza del 10 gennaio 2020, con cui la Corte d’appello di Ancona ha accolto l’opposizione proposta da L.D., L.F. e L.L.A. avverso la stima delle indennità dovute per l’espropriazione di un fondo della superficie di 88/53 mq. sito in (OMISSIS) e riportato in Catasto al foglio (OMISSIS), particelle (OMISSIS), determinando l’indennità di espropriazione in Euro 96.586,23, quella per il soprassuolo arboreo in Euro 3.150,00, l’indennità di occupazione temporanea in Euro 6.970,28 e quella di occupazione d’urgenza in Euro 38.497,66, ed ordinandone il deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti, detratto l’importo già versato, con gl’interessi legali sulle maggiori somme riconosciute;

che gl’intimati non hanno svolto attività difensiva.

Considerato che con l’unico motivo d’impugnazione la ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, artt. 20,22-bis e 50, censurando l’ordinanza impugnata per aver determinato l’indennità di occupazione d’urgenza in relazione al periodo intercorso tra la data dell’immissione nel possesso del fondo e quella di deposito dell’indennità di espropriazione, senza considerare che, in quanto volta a compensare il pregiudizio derivante dal mancato godimento del fondo espropriato, detta indennità è dovuta fino alla data di emissione del decreto di esproprio, il quale determina la perdita della proprietà da parte dell’espropriato ed il corrispondente acquisto da parte dell’espropriante;

che la questione sollevata dalla ricorrente, avente ad oggetto l’interpretazione del D.P.R. n. 327 del 2001, art. 22-bis, comma 5, presenta caratteri di novità, avuto riguardo alla formulazione letterale di tale disposizione, la quale, prevedendo che l’indennità di occupazione è dovuta “per il periodo intercorrente tra la data di immissione in possesso e la data di corresponsione dell’indennità di espropriazione”, sembra discostarsi dal consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, formatosi sotto la vigenza della L. 25 giugno 1865, n. 2359, art. 72 e della L. 22 ottobre 1971, n. 865, art. 20, secondo cui la predetta indennità era dovuta fino alla data di emissione del decreto di espropriazione, che, determinando l’acquisto della proprietà da parte dell’espropriante, comportava la cessazione dell’occupazione legittima;

che, non essendo individuabili precedenti al riguardo, risulta opportuno rimettere la causa alla Prima Sezione civile, al fine di consentirne la discussione in pubblica udienza.

P.Q.M.

rimette la causa alla pubblica udienza della Prima Sezione civile.

Così deciso in Roma, il 10 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2020

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