Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2279 del 02/02/2021

Cassazione civile sez. I, 02/02/2021, (ud. 06/10/2020, dep. 02/02/2021), n.2279

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. DI STEFANO Pierluigi – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

Dott. MACRI’ Ubalda – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16170/2019 proposto da:

B.E., domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria

Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso

dall’avvocato Maestri Andrea, giusta procura speciale in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’interno, c/o Avvocatura generale Stato;

– resistente –

avverso la sentenza n. 212/2019 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 16/01/2019;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale,

Francesca Ceroni, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

06/10/2020 dal Consigliere Dott. Paola Vella.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. La Corte d’appello di Bologna ha confermato il rigetto, da parte del Tribunale di Bologna, delle domande di protezione internazionale o in subordine umanitaria o in ulteriore subordine del rilascio di un permesso di soggiorno D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 18, o infine di riconoscimento del diritto di asilo ex art. 10 Cost., proposte dal sig. B.E., nato in (OMISSIS), il quale aveva dichiarato di aver abbandonato il suo Paese “per non subire la condanna del carcere”, essendo stato arrestato dalla polizia per il reato di omosessualità – su denunzia del datore di lavoro, avvertito da un collega che, nell’albergo dove lavorava come vigilante, aveva scoperto la sua relazione (perdurante da circa un anno) con un turista finlandese di nome P., cui egli aveva acconsentito per avere il denaro necessario per l’operazione del padre, malato di ulcera – ed essendo riuscito a fuggire dal carcere durante un permesso premio, concessogli per partecipare al funerale del padre.

2. Il ricorrente ha impugnato la decisione di secondo grado con ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo. Il Ministero intimato non ha svolto difese, limitandosi a depositare un “atto di costituzione” al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione ex art. 370 c.p.c., comma 1.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

3. Il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione: dell’art. 2 Cost., art. 10 Cost., comma 3 e art. 32 Cost.; art. 3 CEDU; art. 13 della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo; D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 2, art. 5, comma 6 e art. 19, comma 1; D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 14; D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 3 e 32. Osserva, in particolare, che “è illegittima la sentenza quivi impugnata che erroneamente non considera motivi legittimanti il soggiorno le particolari condizioni di vulnerabilità personale del ricorrente in riferimento alla peculiare situazione degli omosessuali in Gambia”, rientrando l’omosessualità tra le condizioni personali per le quali lo straniero può essere oggetto di persecuzione, con conseguente divieto di refoulement ex art. 19, comma 1, T.U.I..

4. Il motivo è inammissibile poichè non si confronta con la principale ratio decidendi della sentenza impugnata, incentrata sulla incoerenza, contraddittorietà, illogicità e non plausibilità del racconto del richiedente, ritenuto perciò inattendibile sulla scorta di plurimi rilievi – puntualmente illustrati a pag. 6-7 della sentenza – in base ai quali la Corte territoriale ha escluso che potessero ritenersi provati i fatti specifici sui quali sono state imperniate le domande proposte.

5. D’altro canto, anche le doglianze genericamente svolte nella parte introduttivo-narrativa del ricorso (v. pag. 3) non trovano riscontro nella decisione impugnata, sia con riguardo alla mancata acquisizione di C.O.I. (in realtà ampiamente acquisite e pedissequamente trascritte a pag. 9-10 della sentenza), sia in riferimento alla contestata motivazione del diniego di protezione umanitaria (avendo il giudice a quo escluso non solo il profilo di vulnerabilità connesso alla natura omosessuale del richiedente – per l’inverosimiglianza delle vicende narrate – ma anche ulteriori analoghi profili derivanti dal breve soggiorno in Libia, nonchè la stessa allegazione, prima ancora della dimostrazione, di uno stabile inserimento nel tessuto sociale italiano e di una stabile attività lavorativa).

6. Segue il rigetto del ricorso, senza necessità di statuizione sulle spese, in assenza di difese dell’intimato.

7. Sussistono i presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater (v. Cass. Sez. U., 4315/2020).

PQM

Rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2021

 

 

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