Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22789 del 28/09/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 28/09/2017, (ud. 20/07/2017, dep.28/09/2017),  n. 22789

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25943/2015 proposto da:

COMUNE DI POZZUOLI, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIUSEPPE AVEZZAN A 2/B,

presso lo studio dell’avvocato STEFANO LATELLA, che lo rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

F.B., elettivamente domiciliata in ROMA, V.DEI GANDOLFI

6, presso lo studio dell’avvocato ILARIA COCCO, rappresentata e

difesa dall’avvocato RAFFAELE MASTRANTUONO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6917/18/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di NAPOLI, depositata il 07/07/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 20/07/2017 dal Consigliere Dott. LUCIO NAPOLITANO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte:

costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1 bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016; dato atto che il collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata e che parte ricorrente ha depositato memoria, osserva quanto segue:

Con sentenza n. 6917/18/2015, depositata il 7 luglio 2015, non notificata, la CTR della Campania ha accolto l’appello proposto nei confronti del Comune di Pozzuoli dalla sig.ra F.B., avverso la sentenza di primo grado della CTP di Napoli, che aveva invece rigettato il ricorso della contribuente avverso avviso di accertamento ICI relativo all’anno 2007, con il quale l’ente locale aveva contestato alla contribuente l’omesso versamento del tributo in relazione alla maggiore rendita catastale attribuita all’unità immobiliare oggetto di accertamento.

Avverso la pronuncia della CTR il Comune ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, cui resiste con controricorso la contribuente.

Con il primo motivo il Comune ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, assumendo che, diversamente da quanto ritenuto dalla CTR, l’atto impositivo, del quale dovevano intendersi parte integrante gli allegati A e B, quest’ultimo viceversa espressamente ritenuto “completamente irrilevante” dall’impugnata decisione, esponeva compiutamente i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche fondanti la pretesa impositiva.

Con il secondo motivo l’Amministrazione ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 162, della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, comma 1, e D.Lgs. 26 gennaio 2001, n. 32, art. 6, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, deducendo l’erroneità della pronuncia impugnata nella parte in cui ha ritenuto soggetti all’obbligo di allegazione gli atti normativi del Comune soggetti a pubblicità legale, mentre, quanto alla motivazione, era esplicitato, oltre che il titolo del possesso, il procedimento di calcolo dell’imposta per l’anno oggetto di accertamento.

Con il terzo motivo, infine, il Comune di Pozzuoli censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione della L. 21 novembre 2000, n. 342, art. 74,comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, laddove la CTR ha ritenuto che l’omessa notifica della rendita catastale ne impedisse l’utilizzazione ai fini della determinazione della base imponibile ICI, con conseguente annullamento in toto dell’impugnato avviso di accertamento, senza neppure rilevare che, avendo comunque la contribuente omesso qualsiasi versamento, ella sarebbe stata comunque obbligata quanto meno al pagamento del minore importo comunque scaturente dalla rendita dalla stessa dichiarata.

Va esaminato prioritariamente il terzo motivo, in forza del criterio della ragione più liquida (cfr. Cass. sez. unite 8 maggio 2014, n. 9936). Non è, in fatto, in contestazione tra le parti, che, nella fattispecie in esame, l’immobile in questione, in corso di costruzione al momento dell’acquisto della quota di usufrutto da parte della F., sia stato oggetto di lavori di variazione per la destinazione ad albergo, con denuncia per la relativa variazione da parte della contribuente in data 2 marzo 2004.

Ne consegue che la rettifica del valore da parte dell’allora Agenzia del Territorio rispetto a quello dichiarato dalla contribuente postula che la variazione della rendita attribuita rispetto a quella provvisoriamente proposta dalla contribuente sia certamente successiva, come messa in atti, al 1° gennaio 2000, con conseguente obbligo di notifica della stessa, ai sensi della L. n. 342 del 2000, art. 74, comma 1, perchè l’atto attributivo o modificativo della rendita sia efficace, diversamente, quindi, da quanto disposto dallo stesso art. 74, comma 3, della citata legge, per le attribuzioni o rettifiche di rendita adottate entro il 31 dicembre 1999, in relazione alle quali il Comune può legittimamente chiedere l’imposta dovuta in base al classamento, che ha effetto dalla data di adozione e non da quella di notificazione (cfr. Cass. sez. 6-5, ord. 11 marzo 2014, n. 5621; Cass. sez. 5, ord. 18 maggio 2011, n. 10953; Cass. sez. 5, 8 luglio 2009, n. 16031).

La pronuncia impugnata, nella parte in cui ha ritenuto inutilizzabile la maggiore rendita attribuita dall’Agenzia del Territorio ai fini della determinazione della base imponibile dell’ICI per l’anno oggetto di accertamento, ha fatto, quindi, corretta applicazione del principio affermato in materia da questa Corte (cfr., da ultimo, Cass. sez. 5, 11 maggio 2017, n. 11682) secondo cui l’omessa notifica dell’attribuzione o rettifica della rendita catastale, adottata successivamente al 31 dicembre 2009, ne preclude l’utilizzabilità ai fini della determinazione della base imponibile dell’ICI, neppure potendo ipotizzarsi un vulnus alla difesa del Comune che avrebbe potuto eventualmente chiedere la chiamata in causa dell’Agenzia del Territorio (ora Agenzia delle Entrate), per consentirle di comprovare l’effettuata notificazione della rendita catastale del’unità immobiliare oggetto di accertamento, contestata dalla contribuente (cfr. Cass. sez. 6-5, ord. 20 gennaio 2017, n. 1439).

Nè, appare invero, pertinente, il richiamo da parte della ricorrente Amministrazione alla pronuncia di questa Corte, sez. 5, n. 5538 depositata il 6 marzo 2013, atteso che in essa si fa esclusivo riferimento al fatto che il contribuente abbia “titolo” ad impugnare, a seguito della notifica dell’avviso di accertamento ICI, anche l’atto presupposto dell’attribuzione della maggiore rendita catastale, la corretta esegesi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 3, come precisato dalla già citata Cass. n. 11682/17 portando a configurare in termini di facoltà e non di obbligo la relativa impugnazione dell’atto presupposto, autonomamente impugnabile secondo quanto previsto dallo stesso art. 19 del citato decreto.

Eventuali dubbi in ordine all’effettiva esistenza di contrasto nella giurisprudenza in materia di questa Corte, denunciato dalla ricorrente amministrazione in memoria, in relazione a quanto esposto dalla ivi citata Cass. sez. 5, 15 giugno 2016, n. 12323, debbono intendersi fugati, da ultimo, da Cass. sez. 5, 19 luglio 2017, n. 17825, ove è ben chiara la distinzione tra la nuova disciplina ordinaria di cui alla L. n. 342 del 2000, art. 74, comma 1, che ricorre pacificamente nel caso di specie, e quella transitoria di cui al citato art. 74, comma 3, per le cosiddette messe in atti anteriori al 1 gennaio 2000, sebbene non notificate.

Il rigetto del relativo motivo comporta l’assorbimento delle ulteriori censure, non senza rilevare, peraltro, che proprio in relazione alla stereotipo riferimento nella motivazione dell’avviso di accertamento impugnato all’omesso, insufficiente o tardivo versamento dell’imposta, neppure può ritenersi incontroverso, nè comunque parte ricorrente ha indicato tempo e luogo dell’allegazione della relativa circostanza nell’ambito del giudizio di merito, come avrebbe dovuto, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, che la contribuente abbia omesso del tutto il versamento dell’imposta per l’anno di riferimento anche in relazione al valore dell’immobile dalla stessa provvisoriamente dichiarato, ciò che avrebbe giustificato il parziale annullamento dell’atto.

Il recente consolidarsi della giurisprudenza di questa Corte riguardo alla questione oggetto della presente decisione giustifica l’integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

 

Rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 20 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 28 settembre 2017

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