Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22789 del 20/10/2020

Cassazione civile sez. lav., 20/10/2020, (ud. 13/02/2020, dep. 20/10/2020), n.22789

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2597/2015 proposto da:

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, in

persona del Ministro pro tempore, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER

LE MARCHE, in persona del Dirigente scolastico pro tempore, Ambito

territoriale per la Provincia di Macerata, in persona del Direttore

pro tempore, tutti rappresentati e difesi dall’AVVOCATURA GENERALE

DELLO STATO presso i cui Uffici domiciliano ex lege in ROMA, alla

VIA DEI PORTOGHESI 12;

– ricorrenti –

contro

P.R., F.F., elettivamente domiciliate in

ROMA, VIA GIOVANNI PAISIELLO 15, presso lo studio dell’avvocato

ENNIO FRATTICCI, rappresentate e difese dall’avvocato NARCISO

RICOTTA;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 625/2014 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 31/10/2014 R.G.N. 411/2014.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. con la sentenza impugnata la Corte di appello di Ancona, in riforma della pronuncia del Tribunale di Macerata, riconosceva in favore di P.R. e F.F., appartenenti al personale ATA, assunte con plurimi contratti a termine, le somme corrispondenti al riconoscimento degli “scatti biennali di anzianità per tutta la durata del servizio a tempo determinato” e condannava il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca a corrispondere le relative differenze retributive oltre alla maggior somma tra rivalutazione ed interessi legali dalla maturazione al saldo;

la Corte territoriale riteneva che la domanda delle ricorrenti fosse fondata alla luce dell’art. 4 dell’Accordo Quadro attuato con Direttiva 1999/70/CE (oltre che con il D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 6), il quale consente un trattamento differenziato tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato sulla base di ragioni oggettive, che non possono essere ravvisate nella mera circostanza che un impiego sia qualificato di ruolo in base all’ordinamento interno e presenti alcuni aspetti caratterizzanti il pubblico impiego;

2. contro tale decisione il Ministero ha proposto ricorso affidato a

quattro motivi;

3. le lavoratrici hanno resistito con controricorso;

4. non sono state depositate memorie.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. va preliminarmente disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività formulata dalle controricorrenti;

risulta dagli atti ed è stato ammesso da entrambe le parti che la sentenza della Corte d’appello di Ancona è stata notificata all’Avvocatura Distrettuale di Ancona in data 12/11/2014;

il termine per la proposizione del ricorso per cassazione scadeva, dunque, l’11/1/2015 (domenica);

nella specie il ricorso è stato avviato per la notifica in data 12/1/2015 e, dunque, tempestivamente nel primo giorno seguente non festivo, ai sensi dell’art. 155 c.p.c., comma 3 (cfr. ex multis Cass. 30 luglio 2009, n. 17754);

2. con il primo motivo di ricorso il Miur denuncia nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., vizio di ultrapetizione (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4);

lamenta che la sentenza impugnata avrebbe dato una diversa qualificazione della domanda, che era stata intesa ad ottenere gli scatti biennali di anzianità ai sensi della L. n. 312 del 1980, art. 53, introducendo così un tema d’indagine e di decisione non introdotto dalle parti;

3. con il secondo motivo il Miur denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2947 c.c., dell’art. 2043c.c., dell’art. 2948 c.c., n. 4, L. n. 183 del 2011, art. 4, comma 43, D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 36, comma 5 (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3);

lamenta che la Corte abbia ritenuto non applicabile il termine di prescrizione quinquennale ritenendo che la ragione della domanda risiederebbe non nell’inadempimento degli obblighi retributivi ma nell’inadempimento dell’obbligo di trasposizione ed attuazione della direttiva Europea;

sostiene che la domanda con la quale l’assunto a tempo determinato rivendica il medesimo trattamento economico riservato al dipendente a tempo indeterminato non ha natura risarcitoria bensì retributiva e pertanto il termine di prescrizione è quello quinquennale previsto dall’art. 2948 c.c.;

aggiunge che nella specie non può venire in rilievo l’omessa trasposizione della direttiva, perchè quest’ultima è stata recepita con il D.Lgs. n. 368 del 2001 e precisa che, in ogni caso, anche così qualificata l’azione sarebbe soggetta al termine quinquennale fissato dalla L. n. 183 del 2011, art. 4;

infine richiama il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 575/2003 e sostiene che in caso di successione di più contratti a termine tra le stesse parti, ciascuno dei quali illegittimo ed efficace, il termine dei crediti retributivi inizia a decorrere per quelli che sorgono nel corso del rapporto dal giorno della loro insorgenza e per quelli che maturano alla cessazione a partire da tale momento;

4. con il terzo motivo il Miur denuncia la violazione e falsa applicazione della direttiva 1999/70/CE e dell’accordo quadro ivi allegato, clausole n. 4 e 5, del D.Lgs. n. 297 del 1994, artt. 485, 489 e 526, D.Lgs. n. 368 del 2001, artt. 6 e 10, D.L. n. 70 del 2011, art. 9, comma 18, L. n. 124 del 1999, art. 4; artt. 77, 79 e 106 del c.c.n.l. 29 novembre 2007, dell’art. 36 Cost. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3);

assume, in sintesi, che il ricorso al contratto a termine nell’ambito scolastico risponde ad esigenze oggettive e temporanee e, pertanto, in assenza della necessaria continuità del rapporto, non può essere valorizzata a fini retributivi l’anzianità di servizio;

aggiunge che la contrattazione collettiva ha equiparato il personale assunto a tempo determinato a quello stabilmente immesso in ruolo quanto alle ferie, alle festività, ai permessi, ai congedi ordinari e straordinari, all’aspettativa, alla malattia e dalla maternità, sicchè è da escludere l’ipotizzata discriminazione;

invoca poi la disciplina dettata dal T.U. in tema di ricostruzione della carriera per sostenere che il riconoscimento integrale dell’anzianità di servizio prestato in forza di contratti a termine comporterebbe una discriminazione alla rovescia, ossia in danno degli assunti a tempo indeterminato;

5. con il quarto motivo il Miur denuncia la violazione della L. 11 luglio 1980, n. 312, art. 53, artt. 4 e 5 dell’Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, dell’art. 142 c.c.n.l. comparto scuola 24 luglio 2003 e art. 146 c.c.n.l. comparto scuola 29 novembre 2007, del D.P.R. 23 agosto 1988, n. 399, art. 3; D.L. n. 70 del 2011, art. 9, comma 18, come convertito dalla L. n. 106 del 2011; L. 3 maggio 1999, n. 124, art. 4,D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 6 (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3);

sostiene l’inapplicabilità ai supplenti annuali, poichè non titolari di un rapporto stabile di impiego, della L. n. 312 del 1980, art. 53, che disciplina gli aumenti periodici per ogni biennio di servizio prestato a partire dal 1 giugno 1977, in ragione del 2,50% calcolati sulla base dello stipendio iniziale;

aggiunge che gli scatti biennali sono stati superati con la privatizzazione e la conclusione del primo c.c.n.l. del 1995, che ha invece introdotto il nuovo sistema per scaglioni, permanendo l’operatività degli scatti biennali solo per gli insegnanti di religione;

rileva che la stessa Corte costituzionale nella sentenza n. 146 del 20 giugno 2013 ha riconosciuto che “il richiamo contenuto nella disposizione del contratto collettivo (art. 142 del c.c.n.l. per il quadriennio 2002-2005) si riferisce ai soli insegnanti di religione, attesa l’indubbia particolarità della loro situazione; nè a diversa conclusione può pervenirsi in riferimento all’art. 146 del contratto collettivo del settore scuola per il periodo 2006-2009”;

6. il ricorso è fondato nei termini di seguito illustrati;

7. si evince dal contenuto del ricorso di primo grado come testualmente riprodotto dalle controricorrenti nella parte relativa alle conclusioni che la domanda avanzata aveva ad oggetto il riconoscimento dell’anzianità giuridica ed economica indicandosi quale criterio per la determinazione delle differenze retributive quello degli “scatti biennali stipendiali a decorrere dal terzo anno di incarico annuale” e cioè degli scatti di cui alla L. n. 312 del 1980, art. 53, comma 3 (v. pag. 2 del controricorso);

di certo, dunque, le supplenti avevano chiesto il riconoscimento dell’anzianità di servizio in relazione ai periodi dei contratti a termine e di tanto non dubita lo stesso Miur il quale, oltre a riportare le conclusioni come sopra evidenziate, ha premesso che a base delle formulate richieste era stata posta la violazione del principio di non discriminazione tra docenti a tempo determinato e indeterminato;

ed allora non sussiste alcun profilo di nullità della sentenza per violazione tra il chiesto ed il pronunciato (come dedotto con il primo motivo di ricorso) quanto piuttosto un problema di fondatezza delle ragioni poste dalla Corte territoriale a fondamento del riconoscimento, quale criterio per soddisfare la pretesa di ottenere la medesima anzianità dei docenti a tempo indeterminato, quello degli scatti biennali e cioè del criterio di cui alla L. n. 312 del 1980, art. 53, comma 3 (ragioni che, invero, prescindono dall’espresso riferimento a tale disposizione della quale è tuttavia riprodotto il contenuto prescrittivo nella parte dispositiva);

8. va, al riguardo, ritenuto fondato il quarto motivo di ricorso del Miur;

sulla questione questa Corte si è espressa con la sentenza n. 22558 del 7 novembre 2016 (seguita da numerose successive conformi, tra cui Cass. n. 14675/2017 e Cass. n. 15997/2017), con cui si è affermato che, in tema di retribuzione del personale scolastico, l’art. 53 cit., che prevedeva scatti biennali di anzianità per il personale non di ruolo, non è applicabile ai contratti a tempo determinato del personale del comparto scuola ed è stato richiamato, del D.Lgs. n. 165 del 2001, ex art. 69, comma 1 e art. 71, dal c.c.n.l. 4 agosto 1995 e dai contratti collettivi successivi, per affermarne la perdurante vigenza limitatamente ai soli insegnanti di religione;

con tale sentenza si è osservato, tra l’altro, che a far tempo dalla contrattualizzazione dell’impiego pubblico, gli scatti biennali non hanno più fatto parte della retribuzione del personale di ruolo della scuola, docente, tecnico ed amministrativo ed è stata richiamata la sentenza della Corte costituzionale n. 146 del 20 giugno 2013, la quale ha evidenziato a quale categoria di docenti la norma in questione si riferisse ed ha precisato che la possibilità per l’Amministrazione di stipulare contratti a tempo indeterminato non di ruolo era venuta meno con l’approvazione della L. 20 maggio 1982, n. 270 e non poteva rivivere ad opera della contrattazione collettiva;

al momento della contrattualizzazione del rapporto di impiego del personale della scuola, dunque, la L. n. 312 del 1980, art. 53, poteva dirsi vigente ed efficace solo relativamente ai docenti di religione e ad alcune particolari categorie di insegnanti che, sebbene non immessi nei ruoli, prestavano attività sulla base, non di supplenze temporanee o annuali, bensì in forza di contratti a tempo indeterminato previsti in via eccezionale dalla L. n. 270 del 1982, art. 15 (è il caso dei docenti di educazione musicale il cui rapporto è stato ritenuto a tempo indeterminato da Cass. n. 8060 dell’8 aprile 2011, che ha ribadito in motivazione la non spettanza degli scatti biennali di cui all’art. 53, ai supplenti ed al personale “il cui rapporto di servizio trova fondamento in incarichi attribuiti di volta in volta e si interrompe nell’intervallo tra un incarico e l’altro”);

nei richiamati arresti si è affermato anche che il riconoscimento degli scatti biennali finirebbe per assicurare all’assunto a tempo determinato un trattamento economico di miglior favore rispetto a quello riservato al personale della scuola definitivamente immesso nei ruoli, trattamento che non può certo trovare giustificazione nella clausola 4 dell’Accordo quadro;

9. da tanto consegue che va accolto il quarto motivo di ricorso, rigettato il primo ed assorbiti gli altri;

la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto con rinvio alla Corte d’appello di Ancona che, in diversa composizione, deciderà la causa con riferimento alla avanzata domanda di riconoscimento dell’anzianità di servizio ai fini della progressione stipendiale e delle correlate differenze retributive tenendo conto di quanto sopra evidenziato oltre che di quanto affermato da questa Corte nella medesima decisione n. 22558 del 7 novembre 2016 laddove è stato precisato che nel settore scolastico la clausola 4 dell’Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere la anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai c.c.n.l. succedutisi nel tempo, sicchè vanno disapplicate le disposizioni dei richiamati c.c.n.l. che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato;

10. al giudice del rinvio è demandato altresì il regolamento delle spese del giudizio di legittimità;

11. l’accoglimento del ricorso rende inapplicabile del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

La Corte accoglie il quarto motivo di ricorso, rigetta il primo, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Ancona, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 13 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2020

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