Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22789 del 09/11/2016


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Cassazione civile sez. lav., 09/11/2016, (ud. 12/07/2016, dep. 09/11/2016), n.22789

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente –

Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federrico – rel. Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 17935-2015 proposto da:

F.S., C.F. (OMISSIS), I.F.P. C.F.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CHIANA 48, presso

lo studio dell’avvocato ANTONIO PILEGGI, che li rappresenta e

difende, giusta delega in atti;

– ricorrenti –

contro

UBIS UNICREDIT BUSINESS INTEGRATED SOLUTIONS S.C.P.A., p.i.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI RIPETTA 70, presso lo

studio dell’avvocato MASSIMO LOTTI, che la rappresenta e difende

unitamente agli avvocati FABRIZIO DAVERIO, ANTONELLA LO SINNO,

SALVATORE FLORIO, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 610/2015 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 04/05/2015 R.G.N. 1772/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/07/2016 dal Consigliere Dott. FEDERICO BALESTRIERI;

udito l’Avvocato PILEGGI ANTONIO;

udito l’Avvocato LO SINNO ANTONELLA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CERONI Francesca, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso per

quanto di ragione.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n.2850/14 il Tribunale di Palermo respinse l’opposizione avverso l’ordinanza con cui il medesimo Tribunale rigettò l’impugnazione del licenziamento per riduzione di personale intimato il (OMISSIS) dalla UNICREDIT BUSINESS INTEGRATED SOLUTIONS SCPA (di seguito Ubis). Il Tribunale respinse anche l’opposizione proposta da Ubis avverso la parte dell’ordinanza che l’aveva condannata a pagare in favore di ciascuno dei lavoratori l’indennità sostitutiva del preavviso, in misura pari a sei mensilità.

Avverso tale sentenza hanno proposto reclamo sia l’Ubis, sia i lavoratori, chiedendo la riforma della pronuncia, anche laddove aveva quantificato l’indennità di mancato preavviso in sei, anzichè otto, mensilità.

Con sentenza depositata il 4 maggio 2015, la Corte d’appello di Palermo, in parziale riforma della pronuncia impugnata, respingeva le domande dei lavoratori inerenti il pagamento dell’indennità sostitutiva del preavviso, confermando per il resto la legittimità dei licenziamenti.

Per la cassazione di tale sentenza propongono ricorso i lavoratori, affidato a quattro motivi, poi illustrati con memoria.

Resiste la società Ubis con controricorso, poi illustrato con memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo i ricorrenti denunciano la violazione dell’art. 112 c.p.c. per omesso esame della censura inerente l’illegittimità del licenziamento per violazione dei criteri di scelta.

Lamentano che la sentenza impugnata esaminò unicamente i motivi di reclamo inerenti i vizi della procedura di licenziamento collettivo, ignorando i motivi di reclamo inerenti la violazione della L. n. 223 del 1991, art. 5 in ordine ai criteri di scelta dei lavoratori licenziandi, posto che il criterio adottato (maturazione del requisito pensionistico entro il 31.12.15 e la mancata adesione al pensionamento volontario incentivato), non prevedendo la compilazione di una graduatoria rigida e, non imponendo il licenziamento progressivo dei lavoratori man mano maturanti i requisiti pensionistici, assicurava alla datrice di lavoro un vero e proprio arbitrio nella gestione della procedura di licenziamento.

43 Il motivo è infondato, avendo la Corte di merito, sia pure implicitamente (cfr. Cass. n. 17580/14) esaminato la censura, chiarendo che l’adozione del criterio unico del possesso dei requisiti per l’accesso alla pensione di anzianità (unitamente a quello di non aver aderito all’esodo volontario di cui all’accordo 15.9.12) non solo era, secondo il consolidato orientamento di questa S.C., legittimo, ma, non consentendo alcun margine di discrezionalità o arbitrio da parte del datore di lavoro, non richiedeva alcuna comparazione con i lavoratori privi del detto requisito (cfr. in tal senso Cass. n. 19576/13, n. 4667/13). Ha inoltre correttamente affermato che non poteva ritenersi discriminatoria la volontà delle parti sociali, che stipularono l’accordo 22.11.12 conclusivo della prima fase della procedura, di escludere da quest’ultima gli aderenti all’esodo in quanto trattavasi di personale non più ricompreso nell’organico aziendale e che, aderendo all’esodo, aveva deciso di risolvere volontariamente il rapporto di lavoro, collocandosi dunque fuori dalla procedura di riduzione di personale di cui alla L. n. 223 del 1991.

1.1.- Per il resto deve considerarsi che a diverse conclusioni non può giungersi sulla base della considerazione che, prevedendo il criterio adottato la maturazione del requisito pensionistico entro il 31.12.15, esso consentisse all’azienda di licenziare o meno, discrezionalmente, i lavoratori che raggiungessero il predetto requisito nell’arco temporale in questione.

Ed invero, per un verso i ricorrenti non hanno dedotto nè documentato, onere su di essi incombente, che l’azienda abbia proceduto a licenziare i lavoratori in possesso del requisito pensionistico con criteri arbitrari (e cioè, ad esempio, dopo il perfezionamento del requisito pensionistico a discapito di altri), per altro verso occorre osservare che il criterio adottato è sufficientemente chiaro nel prevedere il licenziamento di quei lavoratori che avessero maturato, entro e sino al 31.12.15, il requisito pensionistico. Quel che rileva, in sostanza, è che l’azienda abbia provveduto a licenziare i lavoratori che abbiano raggiunto il requisito pensionistico entro il 31.12.15, non risultando che l’azienda abbia provveduto a licenziare successivamente lavoratori in possesso del detto requisito, rispetto a lavoratori che lo avessero maturato in epoca precedente.

1.2 Deve inoltre osservarsi che il criterio previsto dall’accordo sindacale del 2012 ben poteva prevedere, L. n. 223 del 1991, ex art. 24, comma 1, in un’ottica di corretta (rispondendo i requisiti adottati a criteri obiettivi e razionali, Cass. n. 4186/03) programmazione aziendale e di minor impatto sociale (essendosi previsto non il licenziamento in blocco di tutti i dipendenti in esubero, ma di quelli che avessero man mano raggiunto il requisito pensionistico, valorizzando il ruolo del sindacato nella ricerca di criteri che minimizzino il costo sociale della riorganizzazione produttiva in linea con la volontà del legislatore sovranazionale, espressa nelle direttive comunitarie recepite dalla L. n. 223 del 1991 e codificata nell’art. 27 della Carta di Nizza, cfr. Cass. n. 19453/15), ed al fine di evitare il rinnovo dell’intera procedura per licenziamenti già programmati ed oggetto di procedura conclusasi con accordo sindacale, il licenziamento dei dipendenti che avessero maturato, entro il 31.12.15, il requisito pensionistico, scaglionando dunque nel tempo i licenziamenti, apparendo illogico imporre, per una riduzione di personale già oggetto di procedura ed accordo in sede sindacale, successive e plurime procedure per i lavoratori che man mano raggiungessero il requisito pensionistico entro l’arco temporale concordato.

Deve dunque concludersi che, in assenza di adeguate difformi allegazioni, il criterio adottato della maturazione del requisito pensionistico entro il 31.12.15, non risulta essere contrario al principio dell’assenza di discrezionalità nella scelta dei licenziandi che abbiano raggiunto il predetto requisito pensionistico, prevedendo piuttosto il licenziamento del personale che tale requisito abbia man mano raggiunto nell’arco temporale in questione, senza margini di discrezionalità (principio che permea di legittimità il criterio del raggiungimento del requisito a pensione, Cass. n. 16.2.10 n.3603; Cass. n. 5884/11, n. 1949/11, n. 24343/10).

Deve comunque ribadirsi che i ricorrenti non hanno adeguatamente dedotto nè documentato, onere su di loro incombente, che l’azienda abbia proceduto a licenziare dipendenti in possesso del requisito pensionistico con criteri arbitrari (e cioè, ad esempio, dopo il perfezionamento del requisito pensionistico a discapito di altri); in particolare, poi, che essi sarebbe stati illegittimamente prescelti a vantaggio di colleghi nelle medesime condizioni.

2.- Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione della L. n. 223 del 1991, art. 5 e della L. n. 300 del 1970, artt. 15 e 16 (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), oltre ad omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5). Lamentano che la sentenza impugnata non avrebbe esaminato la clausola degli accordi sindacali che consentiva alla UBIS di mantenere eccezionalmente in servizio lavoratori pensionabili, omettendo altresì di pronunciarsi sull’errata applicazione di un criterio di scelta.

Il motivo, sostanzialmente connesso alla prima censura di cui non può che subire le sorti, presenta profili di inammissibilità, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 novellato, demandando a questa Corte nuovi accertamenti di fatto in ordine alle date di licenziamento di taluni sindacalisti, che peraltro, secondo la sentenza impugnata, aderirono all’accordo sull’esodo, ponendosi dunque fuori della fattispecie licenziamento di lavoratori i cui licenziamenti vennero in tesi posticipati.

A ciò deve aggiungersi che la circostanza che la Banca procedette ai licenziamenti senza rispettare il criterio della progressiva maturazione di requisito pensionistico non risulta adeguatamente allegata.

Deve infine evidenziarsi che il lamentato margine di discrezionalità attribuito all’azienda circa il mantenimento in servizio di lavoratori licenziabili in base all’accordo, evidenziato dalla sentenza impugnata, riguardava unicamente i dipendenti aderenti all’esodo volontario (di cui all’accordo sindacale del 15.9.12), con previsione di un periodo massimo di nove mesi, e dunque di dipendenti estranei alla platea dei licenziandi, in quanto volontariamente cessati dal lavoro.

3.- Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione della L. n. 223 del 1991, art. 4, comma 9 (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3). Lamentano che la sentenza impugnata ritenne erroneamente non necessario indicare nella comunicazione di cui all’art. 4, comma 9, i lavoratori pensionabili che sarebbero stati licenziati entro il 2015 ed i lavoratori aderenti all’esodo volontario.

Il motivo è infondato. Oltre a quanto sopra osservato, deve rilevarsi che la Corte di merito ha correttamente evidenziato che la comunicazione “de qua” riguardava soltanto i lavoratori licenziati all’esito della procedura di cui alla L. n. 223 del 1991, art. 4 e non già i dipendenti che, aderendo all’esodo incentivato, risolsero i loro rapporti di lavoro volontariamente.

4.- Con il quarto motivo i ricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione dell’art. 1362 c.c., in relazione alla “dichiarazione aziendale n. 1” contenuta in calce al quinto punto delle premesse dell’accordo sindacale del 22 novembre 2012. Violazione e falsa applicazione dell’art. 1218 c.c. e della L n. 148 del 2011, art. 8, commi 1, 2 e 2 bis (art. 360 c.p.c., n. 3).

Lamentano che la sentenza impugnata accolse il motivo di reclamo della Banca resistente avverso la statuizione di condanna della stessa al pagamento dell’indennità sostitutiva del preavviso, ritenendo, erroneamente, pattuita tra le parti una clausola di esclusione dell’obbligo di preavviso. Per altro verso la sentenza ritenne che detta pattuizione derogasse validamente non solo al contratto collettivo nazionale, ma anche all’art. 2118 c.c. ed alla L. n. 223 del 1991, art. 4, comma 9, nella parte in cui prevede che “l’impresa ha facoltà di licenziare gli impiegati, gli operai e i quadri eccedenti, comunicando per iscritto a ciascuno di essi il recesso”.

Questa la prima parte della motivazione investita dalla prima parte del presente motivo: “La clausola secondo cui l’azienda non riconoscerà l’indennità di mancato preavviso agli aderenti all’esodo (dichiarazione aziendale 1), già oggetto dell’accordo del 15 settembre 2012 e testualmente riportata nella premessa del successivo accordo del 22 novembre 2012, infatti, è stata formalmente accettata dai sindacati che hanno sottoscritto anche quest’ultimo accordo, atteso che il suo art. 1 ha previsto che “le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo”.

Sarebbe dunque conclamata, secondo i ricorrenti, la violazione dell’art. 1362 c.c., già sotto il profilo dell’interpretazione letterale, del documento denominato “Accordo in sede aziendale per la definizione della procedura di cui alla L. n. 223 del 1991, artt. 4 e 24 del 22 novembre 2012” nelle cui premesse, quinto punto, pag. 3, è stato riprodotto testualmente l’art. 3 dell’accordo sindacale del 15 settembre 2012.

4.1- Il motivo è infondato. La sentenza impugnata ha accertato che le parti sociali, nell’accordo 15.9.12, avevano escluso l’indennità sostitutiva del preavviso per coloro che avessero aderito all’esodo. Che tale clausola venne recepita dall’accordo 22.11.12, concluso all’interno della procedura di licenziamento collettivo, formandone “parte integrante e sostanziale del presente accordo”. Ha correttamente considerato che tale accordo aziendale, stipulato da organizzazioni sindacali aventi i requisiti di cui alla L. n. 148 del 2011, art. 8, comma 1 ben poteva derogare anche “in peius” rispetto ai contratti collettivi di diverso livello (Cass. n. 12098/10), nonchè, ai sensi dell’art. 8 citato, anche in deroga alle disposizioni di legge (per quanto qui interessa l’indennità sostitutiva del preavviso) inerenti le “conseguenze del recesso dal rapporto di lavoro” (art. 8, comma 2, lett. e). La motivazione della sentenza impugnata è dunque corretta, nè risultano vizi interpretativi dell’accordo 22.11.12, peraltro neppure specificamente chiariti, essendosi i ricorrenti limitati a riprodurre l’accordo, lamentando che la norma pattizia era stata rinvenuta nella mera trascrizione, tra le premesse dell’accordo 22.11.12, dell’art. 3 dell’accordo 15.9.12, censurando il valore negoziale della dichiarazione contenuta in tale ultimo accordo, senza considerare che tale dichiarazione (che peraltro formò oggetto dell’accordo 15.9.12 e sottoscritto dalle oo.ss.) fu comunque recepita nell’accordo 22.11.12. Anche la doglianza secondo cui in tal modo sarebbe leso il diritto fondamentale e non derogabile all’indennità sostitutiva del preavviso (cita Cass. n. 16017/07), non tiene conto di quanto sopra evidenziato con riferimento al disposto di cui alla L. n. 148 del 2011, art. 8. Deve infatti considerarsi che tale principio ben può essere derogato in ipotesi di crisi aziendale (cui fa espresso riferimento l’art. 8, comma 1 in parola) e di accordi sindacali diretti alla maggior tutela dei lavoratori in caso di prospettiva di licenziamento, al fine di assicurare il minor costo sociale dell’operazione e di salvaguardare la prosecuzione dell’attività di impresa e la relativa occupazione, finalità cui è del resto diretta la L. n. 223 del 1991.

5.- Il ricorso deve essere pertanto rigettato.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti, come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 100,00 per esborsi, Euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2016

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