Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22789 del 03/11/2011

Cassazione civile sez. I, 03/11/2011, (ud. 06/07/2011, dep. 03/11/2011), n.22789

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –

Dott. FORTE Fabrizio – rel. Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

COMUNE DI BENEVENTO, in persona del sindaco p.t., autorizzato a stare

in giudizio con determina n. 339 del 31 maggio 2006 ed elettivamente

domiciliato in Roma, alla Via G. Belluzzo n. 27, presso l’avv. Pagano

Massimo che, con l’avv. Luigi Giuliano del settore legale dell’ente,

lo rappresenta e difende, per procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

S.F., in proprio e quale procuratore di S.L.,

giusta procure per notar Tommaso Caruso del 29 luglio e del 9

settembre 2019, ambedue come eredi degli originari controricorrenti

S.V. deceduto il (OMISSIS) e P.C.,

deceduta il (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avv. de

Chiaro Domenico, per procura a margine dell’istanza di costituzione

in giudizio del 16 marzo 2011, già rappresentante e difensore dei

coniugi S. e P. nel controricorso notificato il 6 e 7

luglio 2006, per procura a margine di detto atto;

– controricorrente –

e contro

ALTAIR 1973 s.r.l., con sede in (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante p.t. M.S., elettivamente domiciliato in

Roma alla Via Albalonga n. 7, presso l’avv. CLEMENTINO Palmieri,

unitamente all’avv. Vincenzo Colalillo, che rappresenta e difende la

società per procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli n. 681/06 del 22

febbraio – 2 marzo 2006;

Udita la relazione del Cons. Dott. Fabrizio Forte e sentiti l’avv. De

Chiaro, per i controricorrenti S., e il P.M. in persona del

sostituto procuratore generale Dott. CESQUI Elisabetta, che conclude

per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione notificata il 12 gennaio 2002, S.V. e P.C., comproprietari dei terreni in (OMISSIS), P.ta 25701, F. 100, P.le 430, 428, 297, 431 e 309 e P.ta 11067, F. 101, P.le 224, lotto E, 244, convenivano in giudizio dinanzi alla Corte d’appello di Napoli, il Comune di Benevento e la s.r.l. ALTAIR 73, concessionaria dell’intervento d’edilizia residenziale pubblica realizzato nell’area di proprietà degli attori, deducendo che i loro terreni erano stati occupati dal 1990 e non dal dicembre 1998, come affermato dalla concessionaria nell’offerta delle indennità e domandavano la liquidazione di queste ultime.

Il comune si costituiva e affermava che l’indennità offerta era stata liquidata ai sensi della L. n. 359 del 1992, art. 5 bis per la natura “edificabile” dell’area ablata, deducendo che spettava agli espropriati provare il loro diritto ad una indennità maggiore di quella offerta e di misura superiore al valore dichiarato, ai sensi del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 16 ai fini I.C.I. L’ente locale eccepiva il suo difetto di legittimazione passiva nell’opposizione all’indennità, in quanto ALTAIR 73 s.r.l. era concessionaria dei diritti di superficie sulle aree espropriate, delegata alla procedura espropriativa per le acquisizioni e tenuta al pagamento del dovuto anche per avere concluso convenzione il 23 maggio 1991 con il Comune di Benevento per effetto della quale tutti gli atti della procedura ablatoria dovevano porsi in essere “in nome e per conto dell’ente locale”.

Anche ALTAIR s.r.l., costituitasi, eccepiva il suo difetto di legittimazione passiva,dovendo rispondere dell’indennità il solo beneficiario del procedimento ablatorio, cioè l’ente locale.

La Corte di merito, riconosciuta la legittimazione passiva del Comune di Benevento, ha ritenuto edificabile l’area in quanto inserita nel locale Piano di edilizia economica e popolare ed ha liquidato l’indennità di espropriazione, ai sensi della L. n. 359 del 1992, art. 5 bis in Euro 118.623,60 e quella di occupazione in Euro 10.083,00.

Ad avviso della Corte di merito, era nel caso inapplicabile il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 16 avendo gli attori già perso il possesso dei beni alla data in cui avrebbero dovuto presentare la dichiarazione ai fini I.C.I., che legittimamente non si era fatta da essi; negato il maggior danno e fatti decorrere gli interessi dal 2001, le spese del giudizio si sono poste a carico dell’ente locale.

Con ricorso notificato il 5 giugno 2006, articolato in tre motivi, il Comune di Benevento ha chiesto la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Napoli.

Hanno resistito con distinti controricorsi notificati il 6 luglio dello stesso anno e l’11-12 luglio 2006, illustrati da memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c. i coniugi S. – P. e la s.r.l.

Altair.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente deve rilevarsi la nullità della procura a margine della “istanza di costituzione in giudizio” in sostituzione dei ricorrenti S.V. e P.C., deceduti in corso di causa, dei loro eredi F. e S.L., il primo rappresentante della seconda, difeso dallo stesso difensore dei defunti genitori avv. de Chiaro Domenico, con procura a margine della memoria di costituzione, atto ratione temporis nullo per non essere applicabile la novella di cui alla L. 18 giugno 2009, n. 69 ai processi instaurati prima della sua entrata in vigore, quale è la presente causa, che consente tali tipi di procure.

L’avv. de Chiaro peraltro è dotato di jus postulandi, essendo stato notificato il controricorso da lui sottoscritto quale difensore degli originari intimati che erano stati parti anche in sede di merito e validamente gli avevano conferito il potere di rappresentanza e difesa nel giudizio di cassazione di natura officioso e che quindi non si interrompe per la morte della parte, anche se dichiarata dal legale (Cass. 14 novembre 2001 n. 14194, tra altre).

2. Il ricorso del Comune di Benevento censura la sentenza di cui sopra per tre motivi: a) violazione dell’art. 1362 c.c. e dei principi in materia di ermeneutica dei contratti, oltre che della L. n. 865 del 1971, artt. 35 e 60 per avere ritenuto legittimato passivo dell’azione il solo Comune ricorrente, anche in base alla convenzione stipulata tra ente locale e concessionaria s.r.l. Altair; b) violazione della L. 8 agosto 1992, n. 359, art. 5 bis avendo i giudici di merito erroneamente ritenuto “edificabili” i suoli oggetto di espropriazione, perchè siti nell’ambito di un P.E.E.P., senza rilevare la loro concreta edificabilità legale e di fatto; c) violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 504, art. 16, comma 2, per non avere rigettato la domanda, perchè per tale norma deve detrarsi dall’indennità il valore dichiarato dal proprietario ai fini ICI, anche se eventualmente maggiore dell’indennizzo, per cui deve ritenersi che l’indennità di espropriazione, come affermato altre volte dalla Corte napoletana, non spetta all’espropriato, che abbia omesso la denuncia ai fini ICI. Nessuno dei motivi di ricorso è concluso da quesito ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., articolo che si applica ai ricorsi per cassazione proposti contro le sentenze e gli altri provvedimenti pubblicati dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, cioè dal 2 marzo 2006, data di deposito della sentenza impugnata in questa sede. L’art. 366 bis c.p.c. continua ad applicarsi, anche dopo la abrogazione, a tutti i ricorsi notificati fino all’entrata in vigore del D.Lgs. 18 luglio 2009 n. 69, in data 4 luglio 2009, che sono da considerare regolati dal pregresso decreto del 2006, con la conseguenza che, per il principio tempur regit actum (Cass. 4 gennaio 2011 n. 80 e ord. 24 marzo 2010 n. 7119), tali ricorsi senza i quesiti di chiusura devono considerarsi preclusi.

Il ricorso deve quindi dichiararsi inammissibile per ciascuno dei tre motivi in cui si articola e il Comune di Benevento, per la soccombenza, deve rimborsare a ciascuna delle controparti le spese del presente giudizio di cassazione, che si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il Comune di Benevento a pagare, a ciascuna delle parti controricorrenti, le spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in Euro 5.200,00 (cinquemiladuecento/00), di cui Euro 2.00,00 (duecento/00) per esborsi, oltre alle spese generali e agli accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 6 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2011

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