Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22788 del 28/09/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 28/09/2017, (ud. 20/07/2017, dep.28/09/2017),  n. 22788

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24525-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

F.LLI D.B. S.R.L., D.B.C., D.B.G.,

D.B.R.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2830/18/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DI PALERMO – SEZIONE DISTACCATA DI CATANIA, depositata il

25/09/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 20/07/2017 dal Consigliere Dott. NAPOLITANO LUCIO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1 – bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016; dato atto che il collegio ha autorizzato, come da Decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata, osserva quanto segue:

Con sentenza n. 2830/18/2014, depositata il 25 settembre 2014, non notificata, la CTR della Sicilia – sezione staccata di Catania – rigettò l’appello proposto nei confronti della F.lli D.B. S.r.l. dall’Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale di Catania, per la riforma della sentenza di primo grado della CTP di Catania, che aveva accolto il ricorso della contribuente per l’annullamento di avviso di accertamento e cartella di pagamento per IVA ed IRAP per l’anno 2001 a seguito di elementi acquisiti (dati relativi ad operazioni bancarie) nel corso d’indagine penale.

Avverso la pronuncia della CTR l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.

Disposta con ordinanza interlocutoria di questa Corte n. 2585/17 la rinnovazione del ricorso per cassazione e della relativa notifica, l’Amministrazione finanziaria, dando atto che, in pendenza del giudizio di legittimità, è sopravvenuta la cancellazione della società dal registro delle imprese, ha provveduto nel termine fissato all’integrazione del contraddittorio nei confronti dei soci nominativamente indicati in epigrafe.

Gli intimati non hanno svolto difese.

Con il primo motivo la ricorrente Amministrazione denuncia nullità della sentenza impugnata, per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4.

Il motivo è infondato, atteso che la sentenza impugnata risulta aver esposto diffusamente le ragioni in fatto ed in diritto poste a base della decisione, onde ne è pienamente desumibile la ratio decidendi.

Viceversa è manifestamente fondato il secondo motivo, con il quale l’Agenzia delle Entrate denuncia la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 33, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, nella parte in cui la sentenza impugnata, in consapevole contrasto con la giurisprudenza di questa Corte, ha negato qualsiasi rilievo, perchè priva di motivazione, all’autorizzazione rilasciata dall’Autorità giudiziaria per l’utilizzazione a fini fiscali degli elementi acquisiti dalla Guardia di Finanza nel corso d’indagine penale.

Invero la giurisprudenza di questa Corte ha precisato (tra le molte Cass. sez. 5, 27 gennaio 2016, n. 1464; Cass. sez. 5, 16 dicembre 2011, n. 27149; Cass. sez. 5, 16 maggio 2007, n. 11203), che l’autorizzazione prevista dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 33, comma 3, è posta a garanzia rispetto ai soli fini del processo penale, cioè a salvaguardia della riservatezza delle relative indagini e non già a tutela dei soggetti coinvolti nel procedimento penale medesimo o di terzi, sicchè finanche l’eventuale mancanza di autorizzazione non è preclusiva dell’utilizzabilità ai fini dell’accertamento tributario dei dati trasmessi. La sentenza impugnata, che non si è attenuta al succitato principio di diritto, va dunque, in accoglimento del motivo in esame, cassata con rinvio per nuovo esame alla CTR della Sicilia – sezione staccata di Catania, in diversa composizione, che vi si uniformerà.

Resta assorbito il terzo motivo.

Il giudice di rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

PQM

 

Accoglie il ricorso in relazione al secondo motivo, rigettato il primo ed assorbito il terzo.

Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Sicilia – sezione staccata di Catania, in diversa composizione, cui demanda anche di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 20 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 28 settembre 2017

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