Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22788 del 12/08/2021
Cassazione civile sez. trib., 12/08/2021, (ud. 01/06/2021, dep. 12/08/2021), n.22788
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –
Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –
Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –
Dott. D’ORIANO Milena – Consigliere –
Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6280/2018 R.G. proposto da:
C.M., elettivamente domiciliata in Roma, via Cipro 46, presso
l’avv. Vincenzo Noschese, che, unitamente all’avv. Alessandro Rizzo,
la rappresenta e difende giusta delega in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
Agenzia delle entrate, in persona del Direttore generale pro tempore,
elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso
l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per
legge;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione Regionale della Campania
(Napoli), Sez. 23, n. 6469/23/17, del 16 maggio 2017, depositata il
11 luglio 2017, non notificata.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4 febbraio
2021 dal Consigliere Dott. Botta Raffaele;
Preso atto che il P.G. non ha depositato conclusioni scritte e che le
parti non hanno depositato memorie.
Fatto
FATTO E DIRITTO
1. La controversia concerne l’impugnazione di un avviso di liquidazione per imposta di registro dovuta sulla divisione della comunione relativa ad un immobile in Napoli il cui 50% era stato acquisito dalla sig.ra E.R. in forza di aggiudicazione in una procedura espropriativa: il valore del restante 50% era determinato in una somma di Euro 106.232,00 ritenuta tassabile dall’Ufficio come eccedente la quota spettante. Il ricorso era accolto in primo grado, ma rigettato in appello con la sentenza in epigrafe avverso la quale la contribuente propone ricorso per cassazione con due motivi, cui resiste con controricorso l’Ufficio;
2. Il ricorso è fondato sulla base del consolidato orientamento di questa Corte in materia secondo cui “in tema di imposta di registro, in caso di scioglimento della comunione ereditaria mediante assegnazione di beni in natura ad un condividente e versamento agli altri eredi di somme di danaro pari al valore delle loro quote, si applica l’aliquota degli atti di divisione, e non quella della vendita, atteso che quest’ultima è utilizzabile, ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 34, soltanto ove al condividente siano attribuiti beni per un valore eccedente rispetto a quello a lui spettante e limitatamente alla parte in eccesso” (Cass. n. 20119 del 2012; n. 17512 del 2017);
3. Nel caso di specie la questione decisiva era l’accertamento che alla contribuente fosse stata attribuita una “eccedenza” rispetto alla quota spettante. Il giudice tributario, senza alcuna adeguata motivazione e senza condurre uno specifico accertamento sul punto, afferma che tale eccedenza vi fosse, quasi assumendola a presupposto della propria decisione;
4. Pertanto il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio della causa alla Commissione Tributaria Regionale della Campania in diversa composizione che provvederà anche per le spese della presente fase del giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, e rinvia, anche per le spese, alla Commissione Tributaria Regionale della Campania in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 1 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 12 agosto 2021