Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22787 del 28/09/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 28/09/2017, (ud. 20/07/2017, dep.28/09/2017),  n. 22787

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20792-2015 proposto da:

V.D., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato ANTONINO CENTORRINO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 13811/2014 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,

depositata il 18/06/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 20/07/2017 dal Consigliere Dott. LUCIO NAPOLITANO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte,

costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1 bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016; dato atto che il collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata, osserva quanto segue:

Con sentenza n. 13811/14, depositata il 18 giugno 2014, questa Corte rigettò il ricorso proposto nei confronti dell’Agenzia delle Entrate dal sig. V.D. avverso la sentenza della CTR della Sicilia -sezione staccata di Messina – n. 143/2008, depositata il 23 ottobre 2008, che aveva, in riforma della pronuncia di primo grado, dichiarato inammissibile, perchè tardivo, il ricorso proposto dal contribuente per l’annullamento dell’avviso di accertamento impugnato per Irpef, Ilor e contributo al SSN relativi all’anno 1997.

Avverso la suddetta sentenza di questa Corte il contribuente ha proposto ricorso per revocazione, affidato ad un solo motivo, al quale l’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

Con l’unico motivo il ricorrente denuncia errore di calcolo ed errore di fatto risultante dagli atti e documenti di causa (art. 391 bis c.p.c. e art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4) sul presupposto che il ricorso avrebbe dovuto essere ritenuto proposto tempestivamente poichè, indipendentemente dal cumulo delle diverse tipologie di sospensione dei termini prese in esame dalla decisione impugnata, al 1 gennaio 2003 esso contribuente avrebbe dovuto usufruire della sospensione di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 15, comma 8, originariamente fissata fino al 18 marzo 2013 e poi prorogata più volte, senza soluzione di continuità, al 19 aprile 2004.

Il motivo è inammissibile.

Nessun errore di calcolo o derivante da erronea percezione degli atti di causa è ravvisabile, diversamente da quanto prospettato in ricorso, nella pronuncia impugnata.

Essa, infatti, è pervenuta al rigetto dell’appello proposto dal contribuente avverso la decisione della CTR della Sicilia – sezione staccata di Messina – che aveva dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal contribuente in data 15 aprile 2003 avverso avviso di accertamento notificato il 10 ottobre nei confronti del quale il contribuente aveva presentato in data 5 dicembre 2002 domanda di accertamento con adesione, sulla base della formulazione di un giudizio di diritto, che, in continuità a quanto già indicato dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. sez. 5, 28 giugno 2013, n. 16347), aveva escluso che potesse configurarsi una sorta di cumulo tra la sospensione di cui al D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 6, comma 3 e quella disciplinata dalla L. n. 289 del 2002, art. 15, comma 8, per l’ipotesi del mancato perfezionamento dell’accertamento con adesione o della mancata definizione dell’avviso di accertamento.

Nel caso di specie il ricorrente ipotizza che alla data del 1 gennaio 2003 avrebbe potuto senz’altro usufruire della sospensione dei termini di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 15, comma 8, indipendentemente dal cumulo delle due diverse tipologie di sospensione. Ciò sarebbe stato vero se l’avviso di accertamento, come previsto originariamente, fosse stato notificato nei sessanta giorni precedenti il 31 dicembre 2012.

Viceversa, nella fattispecie in esame, la sentenza impugnata rileva in fatto – e la circostanza non è contestata dal ricorrente – che l’avviso di accertamento in questione è stato notificato il 10 ottobre 2012, di modo che l’estensione a tale atto della possibilità di definizione agevolata è frutto della successiva previsione di cui alla L. n. 350 del 2003, art. 2, comma 48, agli avvisi di accertamento ed agli inviti al contraddittorio relativi al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2002.

Ne consegue che solo l’applicazione congiunta delle diverse tipologie di sospensione, in conseguenza della mancata definizione nel termine di giorni 90 dalla data (5 dicembre 2002) di proposizione dell’istanza, avrebbe consentito di ritenere il ricorso tempestivamente proposto alla data del 15 aprile 2003, in ragione del fatto che al 1 gennaio 2003 (data di entrata in vigore della L. n. 289 del 2002) il termine per la proposizione del ricorso poteva ritenersi pendente solo per effetto della sospensione conseguita all’istanza di accertamento con adesione, venendosi a saldare, quindi, con la previsione di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 15, comma 8; ciò che tuttavia la Corte ha escluso proprio sulla base del giudizio di diritto in punto d’inapplicabilità del c.d. “cumulo” delle sospensioni di cui si discute.

Il ricorso per revocazione, prospettando in termini di errore di calcolo o di fatto, quella che si pone in realtà in termini di censura sulla soluzione interpretativa delle citate norme già adottata da questa Corte nella sentenza in questa sede impugnata, deve essere, quindi, ritenuto inammissibile (cfr. Cass. sez. unite 30 ottobre 2008, n. 26022; Cass. sez. unite 28 maggio 2013, n. 13181; Cass. sez. 6-3, ord. 29 aprile 2016, n. 8472).

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

 

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 5.600,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 20 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 28 settembre 2017

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