Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22787 del 09/11/2016


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Cassazione civile sez. lav., 09/11/2016, (ud. 06/07/2016, dep. 09/11/2016), n.22787

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – rel. Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 22922/2010 proposto da:

G.D., C.F. (OMISSIS), rappresentata e difesa dagli

avvocati MASSIMO URSO e ANTONIETTA GALLO, domiciliata in ROMA PIAZZA

CAVOUR PRESSO LA CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, giusta

procura speciale in atti;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE C.F.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli

avvocati ALESSANDRO RICCIO, CLEMENTINA PULLI e MAURO RICCI, giusta

delega in atti;

– controricorrente –

e contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE C.F. (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 496/2010 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 20/04/2010 R.G.N. 2230/08;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/07/2016 dal Consigliere Dott. ADRIANA DORONZO;

udito l’Avvocato CLEMENTINA PULLI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MASTROBERARDINO Paola, che ha concluso per l’inammissibilità in

subordine il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La Corte d’appello di Catanzaro, con sentenza pubblicata in data 20 aprile 2010, ha parzialmente accolto l’appello proposto dall’Inps contro la sentenza resa Tribunale di Cosenza tra l’appellante e G.D., che aveva riconosciuto a quest’ultima l’indennità di accompagnamento a decorrere dal (OMISSIS). La Corte ha confermato la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge per il riconoscimento della prestazione assistenziale richiesta, ma ha ritenuto che lo stato di impossibilità ad attendere alle ordinarie occupazioni dovesse farsi risalire al momento della visita peritale, ossia al 14 maggio 2008, alla cui data erano ancorate le valutazioni del c.t.u. sull’autonomia della ricorrente.

2. Contro la sentenza, la G. propone ricorso per cassazione fondato su un unico motivo. L’Inps resiste con controricorso, mentre il Ministero dell’economia e delle finanze non svolge attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il motivo di ricorso è fondato sull’omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, costituito dal rilievo che, secondo un principio consolidato della giurisprudenza di legittimità, la decorrenza dello stato invalidante non può essere fissata acriticamente alla data delle operazioni peritali ma deve essere accertata dal giudice di merito con la massima precisione possibile, attraverso un’accurata valutazione delle risultanze di causa. La Corte territoriale, disattendendo questo principio, non aveva considerato che in data 18/6/2009, in seguito alla sentenza del Tribunale di Cosenza, ella era stata sottoposta a visita di verifica all’esito della quale la commissione medica aveva confermato appieno la sussistenza dei requisiti sanitari per usufruire dell’indennità di accompagnamento.

2. Il motivo è infondato oltre ad essere inammissibile, dal momento che la parte, pur dando atto che il documento asseritamente non esaminato dal giudice di merito sarebbe stato allegato al fascicolo di secondo grado, non lo deposita unitamente al ricorso per cassazione, non lo trascrive nella sua integrità o per sintesi, nè soprattutto fornisce precise indicazioni per un suo facile reperimento nel presente giudizio. In tal modo la parte non rispetta il duplice onere imposto, a pena di inammissibilità del ricorso, dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e, a pena di improcedibilità, dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, di indicare esattamente nell’atto introduttivo in quale fase processuale ed in quale fascicolo di parte si trovi il documento in questione, e di evidenziarne il contenuto, trascrivendolo o riassumendolo nei suoi esatti termini, al fine di consentire al giudice di legittimità di valutare la fondatezza del motivo, senza dover procedere all’esame dei fascicoli d’ufficio o di parte (v. da ultimo, Cass., 12 dicembre 2014, n. 26174; Cass., 7 febbraio 2011, n. 2966).

3. Il motivo è altresì infondato, giacchè la Corte ha motivato le ragioni per le quali ha ritenuto di fissare alla data della visita peritale il momento in cui si è perfezionato il requisito sanitario necessario per il riconoscimento della prestazione: in particolare, ha tenuto conto e dato atto che la consulenza disposta dal primo giudice, pur riconoscendo la sussistenza di un quadro invalidante del 100%, aveva escluso la sussistenza delle condizioni necessarie per il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento e in particolare la totale incapacità della funzione deambulatorio autonoma ovvero l’impossibilità di espletamento degli atti quotidiani della vita. Il dissenso del Tribunale da tali conclusioni era sì condivisibile ma, con riguardo alla decorrenza della prestazione, il giudice di prime cure non aveva considerato che la descrizione riportata nell’elaborato tecnico delle condizioni psicofisiche della G. era riferita alla data della visita, effettuata il (OMISSIS), giacchè solo nel corso della stessa il consulente aveva potuto valutare la residua autonomia della stessa, laddove, se avesse voluto far riferimento alla situazione precedente, egli avrebbe suffragato la sua affermazione attraverso il richiamo a documenti sanitari.

3. La motivazione è senz’altro esistente – sì che non può configurarsi il vizio di omessa motivazione – ma anche sufficiente e congrua, ossia priva errori di carattere logico tecnico.

4. Il ricorso deve pertanto essere rigettato. Ai sensi dell’art. 152 disp. att. c.p.c., nel testo successivo alla riforma disposta con D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 42, comma 11, conv. in L. 24 novembre 2003, n. 326, applicabile ratione temporis, nessun provvedimento sulle spese deve essere adottato in presenza di autodichiarazione della parte attestante la sussistenza dei requisiti per il godimento dell’esenzione dal pagamento delle spese processuali.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; nulla sulle spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2016

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