Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22787 del 03/11/2011

Cassazione civile sez. trib., 03/11/2011, (ud. 12/10/2011, dep. 03/11/2011), n.22787

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – rel. Consigliere –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 26483/2009 proposto da:

M.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CASSAZIONE, rappresentato e difeso da

se stesso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE – (OMISSIS), in persona del Direttore

Centrale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 133/2008 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di PALERMO, SEZIONE DISTACCATA di MESSINA del 12/06/08,

depositata il 30/09/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ETTORE CIRILLO;

è presente il P.G. in persona del Dott. RAFFAELE CENICCOLA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte:

– ritenuto che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione a sensi dell’art. 380 bis c.p.c.:

“Il 30 settembre 2008 la CTR – Sicilia (sez. Messina), dichiarato inammissibile il gravame dell’Agenzia delle entrate, ha accolto invece l’appello principale dell’avv. M.F., difensore del contribuente S.G., riformando parzialmente la sentenza della CTP di Messina n. 343/09/2003, nella parte in cui aveva omesso la pronunzia sulla distrazione delle spese di prime cure, e compensando le spese del secondo grado.

Ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un solo motivo con quesito, l’avv. M.F., in proprio; l’Agenzia delle entrate si è costituita con controricorso.

Il ricorso è tempestivo: il termine ex art. 327 c.p.c., scadeva di domenica.

Il ricorrente si duole della compensazione delle spese di secondo grado, perchè operata, a suo dire, in violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 15, e dell’art. 92 c.p.c., nonostante la completa soccombenza della amministrazione e con motivazione illogica, e quindi sostanzialmente omessa o apparente.

In effetti, dal confuso argomentare della CTR, pare che la ragione della compensazione sia fondata su due motivi: a) il notevole lasso di tempo tra l’istanza di rimborso (14/07/1989) e il ricorso in primo grado (24/07/1998) è sintomatico dell’intento del contribuente di lucrare su interessi e rivalutazione; b) l’appello principale dell’avv. M. ha reso intempestivo l’appello autonomo dell’Ufficio, essendo spirato il termine per il gravame incidentale.

Deve, al riguardo, osservarsi che, sebbene anche nel regime anteriore a quello introdotto dalla L. n. 263 del 2005, art. 2, comma 1, lett. a), la compensazione delle spese deve trovare un pur minimo supporto motivazionale, che, peraltro, non richiede l’adozione di argomentazioni specificamente riferite a tale provvedimento, purchè le ragioni giustificatrici dello stesso siano chiaramente desumibili dal contesto della motivazione adottata (Sez. Un. 20598/2008), resta fermo che la valutazione operata dal giudice di merito risulta censurabile in cassazione allorchè la motivazione posta a fondamento della decisione sia palesemente illogica e tale da inficiare, per la sua inconsistenza ed evidente erroneità, il processo decisionale del giudice (Cass. 24531/2010).

Nel caso in esame la CTR ha giustificato la statuizione di compensazione con le inconferenti argomentazioni sopra riassunte;

ciononostante, esercitando in poteri correttivi di cui all’art. 384 c.p.c., la statuizione può restar ferma mutandone, però, la motivazione, atteso che, all’epoca della decisione drappello, v’era contrasto giurisprudenziale circa il rimedio esperibile in caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore.

Per un primo orientamento tale omissione costituiva errore materiale, come tale emendabile con la procedura di correzione ex art. 287 c.p.c., Sez. 2, Ordinanza n, 591 del 08/07/1983 (Rv. 429501). Per un secondo orientamento, non era configurabile la fattispecie dell’errore materiale della sentenza, verificandosi un vero e proprio vizio della pronuncia, in violazione del disposto dell’art. 112 c.p.c. (in relazione all’art. 93 c.p.c.), suscettibile di doglianza dinanzi al giudice del grado successivo per effetto dell’impugnazione, “in parte qua”, della sentenza viziata Sez. 1, Sentenza n. 3356 del 07/04/1999 (Rv. 525012).

L’incertezza è stata solo recentemente superata, a favore della prima tesi, da Sez. U, Sentenza n. 16037 del 07/07/2010 (Rv. 613868).

Le oscillazioni giurisprudenziali sulla stessa ammissibilità del rimedio impugnatorio esperito dell’avv. M. consentono, dunque, di confermare la compensazione delle spese d’appello con correzione motivazionale ex art. 384 c.p.c., u.c.. Conseguentemente il ricorso può essere deciso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 1″.

Rilevato che vi è in atti prova della tempestiva notifica del ricorso e che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata alle parti costituite;

osservato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condividendo i motivi in fatto e in diritto della relazione, ritiene che ricorra l’ipotesi della manifesta infondatezza del ricorso, per tutte le ragioni sopra indicate nella relazione;

considerato che è equo compensare anche le spese del giudizio di legittimità, alla luce di oscillazioni giurisprudenziali solo recentemente superate.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 12 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2011

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