Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22786 del 28/09/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 28/09/2017, (ud. 18/07/2017, dep.28/09/2017),  n. 22786

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23255-2016 proposto da:

M.D., elettivamente domiciliato in ROMA piazza Cavour presso

la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso

dall’avvocato NAVA ALESSANDRA;

– ricorrente –

COMUNE DI TREVISO, in persona del Sindaco e legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZALE DELLE BELLE

ARTI n. 2, presso lo studio dell’avvocato GABRIELE PIROCCHI,

rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONELLO CONIGLIONE e

GIAMPAOLO DE PIAZZI;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 1891/2016 del TRIBUNALE di TREVISO, depositata

il 14/07/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dal Consigliere Dott. CORRENTI VINCENZO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

M.D. propone ricorso per cassazione, illustrato da memoria, contro il Comune di Treviso, che resiste con controricorso proponendo ricorso incidentale, avverso la sentenza del Tribunale di Treviso, che ha rigettato l’appello a sentenza del GP reiettiva della opposizione a verbale per violazione dell’art. 141 C.d.S., comma 3, per avere omesso di regolare adeguatamente la velocità in modo da non costituire pericolo in prossimità degli attraversamenti pedonali siti in prossimità di due scuole.

La sentenza ha sancito trattarsi di illecito che sanziona il pericolo presunto accertato da agenti motociclisti e confortato dalle risultanze di causa complessivamente valutate.

E’ preliminare l’esame del ricorso incidentale che lamenta la errata affermazione di tempestività dell’appello/posto che la sentenza era stata notificata dal Comune il 12.12.2014 mentre la citazione in appello era stata notificata il 9.1.2015 ma depositata il 16.1 2015.

Nonostante specifica eccezione del Comune, il Giudice di appello, con ordinanza resa il 12.5.2015, pur rilevando che il gravame andava introdotto con ricorso anzicchè con citazione, aveva ritenuto tempestiva l’impugnazione valorizzando il disposto del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 4, che prevede il mutamento di rito.

La deduzione del controricorrente è fondata/ posto che il tema della conversione dell’atto processuale, a differenza di quanto avviene in sede penale, va circoscritto nel senso che, in via generale, il ricorso o la citazione sono proponibili ed efficaci purchè si rispettino i termini specificamente previsti nel particolare procedimento ritualmente esperibile.

Nella fattispecie l’impugnazione andava proposta con ricorso e non con citazione, che sarebbe stata tempestiva se notificata e depositata nei termini nè vi sono ragioni per discostarsi dall’indirizzo delle S.U., confermato da ulteriore recente decisione (S.U. n. 2907/2014).

Nella fattispecie è pacifico, dal doveroso riscontro degli atti, che la sentenza fu notificata il 12.12.2014, la citazione in appello fu notificata il 9.1.2015 ma depositata il 16.1.2015.

L’invocato, da parte del ricorrente, il D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 4, non opera per il giudizio di appello (Cass. N. 13815/2016).

Donde l’accoglimento del ricorso incidentale perchè l’appello non poteva essere proseguito, il rigetto del principale e la condanna del soccombente alle spese di appello e di legittimità.

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso incidentale, cassa senza rinvio la sentenza perchè l’appello non poteva essere proseguito ex art. 383 c.p.c., rigetta il ricorso principale e condanna il ricorrente principale alle spese di appello in Euro 2000 per compensi oltre accessori e spese forfettarie nel 15%, ed a quelle di legittimità in Euro 1200 di cui 200 per spese vive, dando atto dell’esistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato ex D.P.R. n. 115 del 2002.

Così deciso in Roma, il 18 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 28 settembre 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA