Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22786 del 03/11/2011

Cassazione civile sez. trib., 03/11/2011, (ud. 12/10/2011, dep. 03/11/2011), n.22786

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – rel. Consigliere –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

SOCIETA’ COOPERATIVA TIRRENO a RL (OMISSIS), in persona

dell’amministratore unico e legale rappresentante, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIALE REGINA MARGHERITA 262, presso lo studio

dell’avvocato NARDI MASSIMO, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato MARSICO LUIGI giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 197/2008 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di ROMA dell’1/10/08, depositata il 09/10/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ETTORE CIRILLO;

e presente il P.G. in persona del Dott. RAFFAELE CENICCOLA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte:

ritenuto che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione a sensi dell’art. 380 bis c.p.c.: “Con sentenza del 9 ottobre 2008, la CTR-Lazio ha rigettato l’appello proposto dalla Coop. Tirreno nei confronti dell’Agenzia delle entrate, confermando l’avviso di accertamento per l’anno d’imposta 1999 (Iva, Irpeg, Irap).

Ha motivato la decisione ritenendo che: a) la CTP non era tenuta a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, abbia indicato gli elementi fondanti il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri rilievi e circostanze, non menzionati specificamente ma logicamente incompatibili con la decisione adottata; b) l’avviso di accertamento era legittimo, tenuto conto che gli agenti del fisco, durante la verifica, avevano accertato diverse inesattezze ed errori della contabilità, tali da indurre i verificatori, nella determinazione del reddito, a ricorrere al metodo induttivo, esplicitamente previsto dalla norme per i casi di specie; c) la contribuente, in sede di verifica e in corso di causa, non aveva addotto alcun elemento per idoneo a dimostrate la correttezza del proprio operato.

Ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, la Coop. Tirreno; l’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.

Riguardo al primo motivo di ricorso, per motivazione omessa o insufficiente ex art. 360 c.p.c., n. 5, il mezzo è manifestamente inammissibile. Trascura – infatti – la ricorrente che, nel vigore dell’art. 366-bis c.p.c., il motivo di ricorso per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, deve essere accompagnato da un momento di sintesi che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità; il motivo, cioè, deve contenere – a pena d’inammissibilità – un’indicazione riassuntiva e sintetica, che costituisca un “quid pluris” rispetto all’illustrazione del motivo e che consenta al giudice di valutare immediatamente l’ammissibilità del ricorso Sez. U, n. 12339 del 20/05/2010). Nulla di tutto ciò è leggibile nel caso di specie, ma solo una proposizione dialogica finale (pag. 8, cpv.), genericamente descrittiva e non rispondente ai requisiti di legge (“Ergo, concludendo sul punto in esame, può affermarsi che la sentenza impugnata, in seguito alle considerazioni che precedono, è affetta da carenza e insufficienza di motivazione, il che la rende inidonea a giustificare la decisione”).

Anche con riguardo al secondo motivo di ricorso – per violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2, lett. d), – si rileva che il mezzo è inammissibile. Manca, infatti, un vero e proprio quesito di diritto, avente le caratteristiche individuate da plurime decisioni delle Sezioni Unite e delle Sezioni Semplici di questa Corte. Il quesito di diritto, com’è noto, deve comprendere l’indicazione sia della “regula iuris” adottata nel provvedimento impugnato, sia del diverso principio che la parte ricorrente assume corretto e che si sarebbe dovuto applicare in sostituzione del primo.

La mancanza, evidente nella specie, anche di una sola delle due suddette indicazioni rende il ricorso inammissibile (Cass. n. 24339 del 30/09/2008). Invero il quesito, contrariamente all’odierna formulazione (“se sia legittimo o meno il ricorso al metodo dell’accertamento induttivo di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39 senza preventiva analisi e successiva declaratoria della sussistenza della gravità, del numero e della frequenza delle irregolarità riscontrate in sede di verifica”), deve investire in pieno la “ratio decidendi” della sentenza impugnata e proporre un’alternativa di segno opposto (Cass. n. 4044 del 19/02/2009), altrimenti risolvendosi in una tautologia o in un interrogativo circolare (Sez. U, n, 28536 del 02/12/2008), se non addirittura -come nella specie – in una proposizione puramente assertiva.

Concludendo, il ricorso deve essere dichiarato manifestamente inammissibile.

Conseguentemente il ricorso può essere deciso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 1″.

Rilevato che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata alle parti costituite; osservato che, a seguito della discussione in camera di consiglio, condividendo i motivi in fatto e in diritto della relazione, il Collegio ritiene che ricorra l’ipotesi della manifesta inammissibilità del ricorso per cassazione;

considerato, infine, che le spese di legittimità seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente alle spese del giudizio di legittimità liquidate in Euro 1.300,00 per onorario, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 12 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2011

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