Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22785 del 28/09/2017
Cassazione civile, sez. VI, 28/09/2017, (ud. 07/06/2017, dep.28/09/2017), n. 22785
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NAPPI Aniello – Presidente –
Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –
Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 17557-2016 proposto da:
D.I.E., quale erede di D.I.O.,
P.M.T., quale erede del sig. P.G. già in
proprio e quale erede della sig.ra C.D., PI.CL., quale
erede del Sig. Pi.Li., PA.GI., G.M.P.,
B.M., B.F., P.A., quale erede del
sig. P.G. già in proprio e quale erede della sig.ra
C.D., P.L., P.F., quale erede del sig.
P.G. già in proprio e quale erede della sig.ra C.D.,
R.A.M. in proprio e quale erede di
D.I.O., PA.AN., in proprio nonchè erede di C.D.,
elettivamente domiciliati in ROMA, VIA MARESCIALLO PILSUDSKI 118,
presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO PAOLETTI, rappresentati e
difesi dall’avvocato ROBERTO RIGHI;
– ricorrenti –
contro
RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA (OMISSIS), in persona dell’Institore,
elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la
CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa
dall’avvocato FRANCESCO ALCARO;
– controricorrente –
nonchè contro
COMUNE di VIAREGGIO;
– intimato –
avverso la sentenza n. 1116/2015 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,
depositata il 12/06/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 07/06/2017 dal Consigliere Dott. VALITUTTI ANTONIO.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che:
B.F., + ALTRI OMESSI
la Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. ha resistito con controricorso e con memoria;
l’intimato Comune di Viareggio non ha svolto attività difensiva.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che:
con l’unico motivo di ricorso i ricorrenti lamentano che la Corte territoriale abbia accolto l’eccezione pregiudiziale di giudicato esterno, proposta dal Comune di Viareggio con riferimento alla sentenza n. 1232/2003, con la quale la medesima Corte aveva definito i giudizi di opposizione alla stima proposti dagli esponenti prima che il Consiglio di Stato, con pronuncia n. 1617/2004, dichiarasse l’illegittimità, per difetto della dichiarazione di pubblica utilità, dell’intera procedura espropriativa;
ad avviso della Corte d’appello, invero, “il presupposto logico giuridico necessario di quella decisione” sarebbe costituito dalla legittimità del procedimento espropriativo, talchè sul legittimo espletamento della procedura ablatoria si sarebbe formato il giudicato, con conseguente preclusione dell’azione risarcitoria da cd. occupazione usurpativa;
Ritenuto che:
le conclusioni cui è pervenuta la Corte di merito siano infondate, atteso che nel giudizio di opposizione alla stima delle indennità di espropriazione e di occupazione temporanea, devoluti alla competenza in unico grado della Corte di appello, le questioni concernenti la legittimità o l’illegittimità del procedimento espropriativo vengono decise in via incidentale dal giudice dell’opposizione alla stima, ai sensi dell’art. 34 c.p.c., se del caso disapplicando il decreto di esproprio illegittimo, non potendo essere demandata a detto giudice l’accertamento definitivo dell’illegittimità di tale provvedimento (Cass. 21/02/2006, n. 3784; Cass. 22/12/2016, n. 26763);
invero, gli istanti non avrebbero potuto proporre, nel giudizio di opposizione alla stima conclusosi con la sentenza n,. 1232/2003, la domanda di accertamento della legittimità della procedura espropriativa, con efficacia di giudicato, considerato che la competenza giurisdizionale a conoscere della domanda che investe la legittimità del procedimento di espropriazione in generale, e del sub procedimento per la determinazione dell’indennità in particolare, appartiene al giudice amministrativo (Cass. Sez. U. 12/03/2001, n. 107), come è attualmente confermato dal D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, art. 133, comma 1, lett. g), che include la materia dell’espropriazione tra quelle rientranti nella giurisdizione esclusiva di detto giudice;
l’impugnata sentenza debba essere, pertanto, cassata con rinvio alla Corte d’appello di Firenze in diversa composizione, che dovrà procedere all’esame del merito della controversia, facendo applicazione dei principi di diritto suesposti;
ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, debba darsi atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
PQM
Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata; rinvia alla Corte d’appello di Firenze in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Motivazione Semplificata.
Così deciso in Roma, il 7 giugno 2017.
Depositato in Cancelleria il 28 settembre 2017