Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22785 del 20/10/2020

Cassazione civile sez. lav., 20/10/2020, (ud. 09/01/2020, dep. 20/10/2020), n.22785

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14435/2014 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto rappresentato e difeso dagli

avvocati SERGIO PREDEN, ANTONELLA PATTERI, LUIGI CALIULO;

– ricorrente –

contro

M.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE

MILIZIE 38, presso lo studio dell’avvocato ANDREA DE ROSA, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4949/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 27/05/2013 R.G.N. 10403/2011.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1 La Corte d’appello di Roma, in riforma della sentenza di primo grado, ha accolto il ricorso dell’attuale intimato volto alla condanna dell’Inps alla rideterminazione del trattamento pensionistico sulla base di una contribuzione di 35 anni ed ha confermato che la maggiorazione di cui al D.L. n. 501 del 1995, art. 4, convertito con L. n. 11 del 1996, rilevava anche ai fini della misura della pensione di cui l’appellante era titolare (pensione di anzianità anticipata) e, per l’effetto, ha condannato l’Inps al pagamento delle differenze pensionistiche;

2.1a Corte distrettuale, inoltre, ha confermato che l’aumento figurativo o convenzionale dell’anzianità contributiva rilevava non solo ai fini del conseguimento del diritto alla pensione di anzianità, ma anche ai fini della misura della stessa prestazione;

3. per la cassazione della sentenza ricorre l’Inps con un motivo;

4. M.A. ha resistito con controricorso, ulteriormente illustrato con memoria.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

5. con il motivo di ricorso l’Inps lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 29 giugno 1996, n. 414, art. 3 e del D.L. 25 novembre 1995, n. 501, art. 4, convertito nella L. 5 gennaio 1996, n. 11 e assume che ove volesse interpretarsi la decisione della Corte distrettuale come di accoglimento della tesi di parte avversa, che vuole l’accredito figurativo oggetto di causa collocato in epoca anteriore al 31 dicembre 1994, la sentenza stessa sarebbe viziata per le seguenti ragioni: a) dal testo della norma emerge che la contribuzione effettiva al 31.12.1994 era stata considerata solo al fine di predisporre i piani di pensionamento anticipato da sottoporre all’approvazione ma il pensionamento non poteva che avvenire successivamente, per cui la maggiorazione andava ad aggiungersi alla totale contribuzione effettiva, compresa quella successiva accreditata nelle more dell’approvazione del piano e fino alla sua attuazione; b) l’incremento figurativo doveva essere collocato al momento della cessazione del lavoro, necessariamente compreso tra il 1 gennaio 1995 e il 31 dicembre 1997, cioè quando si sarebbe appresa la reale misura della maggiorazione;

6. il ricorso è fondato in continuità con l’orientamento già espresso da questa Corte di cassazione con le recenti ordinanze nn. 12328 del 2018, 34192 del 2019 ed altre coeve conformi;

7 si controverte della richiesta di accertamento del diritto alla collocazione dei contributi figurativi anteriormente alla data del 31.12.1994, al fine della fruizione del coefficiente di rivalutazione del 2,50 per cento, in luogo di quello inferiore;

8. questa Corte ha già avuto modo di affermare (v. Cass. nn. 10946 del 2016 e 20496 del 2017) che “in tema di pensionamento anticipato dei lavoratori addetti ai pubblici servizi di trasporto (autoferrotranvieri), disciplinato dal D.L. n. 501 del 1995, art. 4, conv. con modif. dalla L. n. 11 del 1996, la maggiorazione contributiva va imputata alla quota di pensione maturata successivamente al 31 dicembre 1994, sicchè ad essa deve essere applicata l’aliquota annua di rendimento del 2 per cento, prevista dalla normativa in vigore a tale momento”;

9. l’art. 4 del citato D.L., sotto la rubrica “Pensionamento anticipato del personale autoferrotranviario”, per la parte che qui interessa, così prevede: “1. Al fine di favorire il processo di riorganizzazione e risanamento del settore del pubblico trasporto, le aziende appartenenti a tale settore predispongono, per il triennio 1995-1997, d’intesa con le organizzazioni sindacali territoriali di categoria, programmi di pensionamento anticipato di anzianità e di vecchiaia, tenendo conto delle domande a tal fine presentate dal proprio personale risultante dipendente al 31 dicembre 1994, sulla base della anzianità contributiva maturata a tale data nel Fondo per la previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, ovvero dell’età anagrafica con una maggiorazione, ai fini del conseguimento del diritto alle predette prestazioni, in misura non superiore a sette anni. Tale maggiorazione non potrà, in ogni caso, essere superiore al periodo compreso tra la data di risoluzione del rapporto di lavoro e quella del conseguimento del requisito di età pensionabile previsto dalle norme del Fondo e in vigore al momento della presentazione della domanda”;

10. inoltre, la L. n. 724 del 1994, art. 17, dispone: “Con effetto dal 1 gennaio 1995 le disposizioni in materia di aliquote annue di rendimento ai fini della determinazione della misura della pensione dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, pari al 2 per cento, sono estese ai regimi pensionistici sostitutivi, esclusivi ed esonerativi dell’assicurazione predetta, per le anzianità contributive o di servizio maturate a decorrere da tale data”;

11. infine, ai sensi del D.Lgs. n. 414 del 1996, art. 3, comma 3, per le pensioni di vecchiaia, invalidità specifica e anzianità del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto iscritto al Fondo di previdenza, l’importo della pensione è determinato dalla somma: a) della quota di pensione corrispondente all’importo relativo alle anzianità contributive acquisite nel Fondo di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto anteriormente al 1 gennaio 1996, calcolato con riferimento alla data di decorrenza della pensione secondo la normativa vigente presso il soppresso Fondo che resta a tal fine confermata in via transitoria; b) della quota di pensione corrispondente all’importo del trattamento pensionistico relativo alle anzianità contributive acquisite presso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti a decorrere dal 1 gennaio 1996, calcolato secondo le norme dell’assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti. La quota determinata secondo le regole del Fondo è, a sua volta, ripartita in tre quote: a) fino al 31 dicembre 1992 con un coefficiente di rendimento del 2,50 per cento; b) dal 1 gennaio 1993 fino al 31 dicembre 1994, con lo stesso coefficiente del 2,50 per cento; c) dal 1 gennaio 1995 fino al 31 dicembre 1995, col coefficiente di rendimento del 2 per cento;

12. la tesi difensiva dell’Inps risponde alla lettera e alla ratio della norma;

13. la norma fissa al 31 dicembre 1994 l’anzianità contributiva dei singolo dipendente che intende accedere alla procedura di pensionamento anticipato e che costituisce il presupposto per la predisposizione del piano di prepensionamento da valere per il triennio successivo: tale anzianità contributiva (o l’età anagrafica), diviene poi oggetto di maggiorazione, ai fini del conseguimento della pensione anticipata di anzianità o di vecchiaia, in misura non superiore a sette anni; la norma prevede altresì (comma 1, ultimo periodo) che questa maggiorazione non potrà in nessun caso essere superiore al periodo compreso tra la data di risoluzione del rapporto di lavoro e quella di conseguimento del requisito dell’età pensionabile previsto dalle norme dei fondo e in vigore al tempo della presentazione della domanda;

14. Il citato art. 4, comma 1, rende evidente che il suo scopo è stato quello di incentivare il pensionamento anticipato dei lavoratori addetti al pubblico trasporto, nel contesto di un processo di riorganizzazione e risanamento del settore, con la previsione di un incentivo al prepensionamento attraverso l’accredito di una contribuzione figurativa in relazione ad un’anzianità virtuale, al fine di accelerare la maturazione del diritto a pensione (v. in tal senso, Cass. nn. 515, 252 del 2007 e i precedenti ivi richiamati);

15. i contributi sono figurativi perchè coprono un periodo di lavoro fittizio, riconosciuto al lavoratore in aggiunta al periodo effettivamente lavorato, e vengono accreditati sul conto assicurativo del dipendente per il periodo necessario al perfezionamento del diritto alla pensione, senza oneri per il lavoratore;

16. la natura figurativa di tale contribuzione risulta ribadita in numerose altre decisioni di questa Corte, le quali hanno altresì precisato che la maggiorazione, prevista dall’art. 4, della anzianità contributiva, ovvero dell’età anagrafica, non comporta solo l’anticipo della decorrenza della pensione rispetto alla data ordinaria di conseguimento del diritto, ma incide altresì sulla misura della prestazione giacchè nell’arco temporale intercorrente tra la data della anticipazione della decorrenza stessa e quella ordinaria del conseguimento del diritto viene accreditata la contribuzione figurativa (v. i precedenti già richiamati nel paragrafo n. 14);

17. dalla finalità e dalla struttura della contribuzione figurativa prevista dall’art. 4 della citata disposizione normativa discende che essa va collocata temporalmente nel momento successivo all’effettiva cessazione dell’attività lavorativa, già coperta da contribuzione effettiva;

18. la disciplina applicabile a tale contribuzione non può che essere, in difetto di disposizione contraria, quella in vigore al momento del suo accreditamento, ossia nel caso in esame, al momento della cessazione del rapporto di lavoro;

19. in definitiva, in caso di pensionamento anticipato dei personale dipendente da imprese pubbliche di trasporto previsto dal D.L. n. 501 del 1996, convertito in L. n. 11 del 1996, la maggiorazione contributiva prevista dall’art. 4 del citato D.L., deve essere imputata alla quota di pensione maturata successivamente al 31 dicembre 1994 e ad essa deve essere applicata l’aliquota annua di rendimento del 2 per cento prevista dalle disposizioni in vigore a tale momento, e non invece l’aliquota del 2,5 per cento applicabile sulla contribuzione maturata fino al 31 dicembre 1994;

20. il ricorso deve essere accolto, l’impugnata sentenza va cassata e la causa va rinviata, anche per le spese, alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione che, nel rielaborare i conteggi, si atterrà al suddetto principio di diritto.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, cui demanda anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 9 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2020

 

 

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