Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22785 del 03/11/2011

Cassazione civile sez. trib., 03/11/2011, (ud. 12/10/2011, dep. 03/11/2011), n.22785

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – rel. Consigliere –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

MERATE AUTO SPA (OMISSIS) in persona dell’amministratore unico,

elettivamente domiciliata in ROMA, LUNGOTEVERE MICHELANGELO 9, presso

lo studio dell’avvocato MANFREDONIA MASSIMO, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato CORIELLI ELENA, giusta mandato

speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS) in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende, ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 100/2008 della Commissione Tributaria

Regionale di MILANO del 24.10.08, depositata il 12/12/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ETTORE CIRILLO;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RAFFAELE

CENICCOLA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte:

ritenuto che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione a sensi dell’art. 380 bis c.p.c.: “Con sentenza del 24 ottobre 2008, la CTR- Lombardia accoglie l’appello proposto dalla Agenzia delle entrate nei confronti della Soc. Merate Auto e, in fattispecie di condono rateale L. n. 289 del 2002, ex art. 9-bis, rigetta il ricorso col quale la contribuente chiede che, avendo fruito di sanatoria non perfezionata per versamenti insufficienti, le sanzioni siano limitate al 30% sulla differenza rispetto al versato. Afferma che, avendo la contribuente pagato somme non consone con quanto dichiarato in sede di definizione agevolata, l’amministrazione può dichiarare l’inefficacia del condono e, trovando invece applicazione il D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13 sono dovute le sanzioni commisurate alle imposte non versate o versate in ritardo, come risultanti dal controllo delle dichiarazioni originariamente presentate, effettuato ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54.

Propone ricorso per cassazione, affidato a due connessi motivi, la Soc. Merate Auto; resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate.

Con motivi, autosufficienti e corredati da idonei quesiti, la contribuente denuncia la violazione dell’art. 9-bis cit., per avere i giudici d’appello negato gli effetti immediati della sanatoria specificamente prevista da tale disposizione, sulla scorta di mere circolari ministeriali e senza tener conto della novazione del rapporto tributario conseguente al suddetto condono. I rilievi colgono nel segno e consento la delibazione della questione sul ed.

“condono demenziale”, dando continuità ai principi enunciati da questa Sezione nelle pronunzie 6 ottobre 2010, n. 20745 (Giust. civ. Mass. 2010, 10) e 11 ottobre 2010, n. 20966 (Il civilista 2010, 12, 20).

Con la prima pronunzia si è affermato:

Il condono previsto alla L. n. 289 del 2002, art. 9-bis relativo alla possibilità di definire gli omessi e tardivi versamenti delle imposte e delle ritenute emergenti dalle dichiarazioni presentate, mediante il solo pagamento dell’imposta e degli interessi od, in caso di mero ritardo, dei soli interessi, senza aggravi e sanzioni, costituisce una forma di condono demenziale e non premiale come, invece deve ritenersi per le fattispecie regolate dalla L. n. 289 del 2002, artt. 7, 8, 9, 15 e 16, le quali attribuiscono al contribuente il diritto potestativo di chiedere un accertamento straordinario, da effettuarsi con regole peculiari rispetto a quello ordinario, con la conseguenza che, nell’ipotesi di cui all’art. 9-bis, non essendo necessaria alcuna attività di liquidazione D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis in ordine alla determinazione del “quantum”, esattamente indicato nell’importo specificato nella dichiarazione integrativa presentata ai sensi del comma 3, con gli interessi di cui all’art. 4, il condono è condizionato dall’integrale pagamento di quanto dovuto e il pagamento rateale determina la definizione della lite pendente solo se integrale, essendo insufficiente il solo pagamento della prima rata cui non segua l’adempimento delle successive.

Con la seconda pronunzia si è ribadito:

In ragione del carattere eccezionale del condono previsto dalla L. n. 289 del 2002, art. 9-bis, ed in assenza di clausole esplicitamente riferibili a tale istituto, non può sussistere un principio generale destinato a valere in caso di silenzio del legislatore diretto a riconoscere effetti al pagamento tardivo; tale forma di condono, infatti, è perfezionabile solo mediante il pagamento dell’intera imposta dovuta entro le scadenze stabilite dalla norma.

Si tratta di principi di diritto che trovano fondamento nella strutturale distinzione tra condono premiale e condono demenziale, come già delineata da questa Sezione nella decisione 31 agosto 2007, n. 18353, secondo cui la sanatoria ex art. 9-bis costituisce un condono tributario del secondo tipo, che – basandosi sul presupposto di un illecito fiscale – elimina o riduce le sanzioni, ma a condizione di rispettare la stessa procedura.

La sentenza d’appello – che si è conformata a tali principi (sia pure attraverso l’improprio riferimento a circolari ministeriali sul punto) – va, dunque, confermata; la seconda censura del primo motivo, per mero vizio motivazionale (art. 360 c.p.c., n. 5) sulle stesse questioni, resta assorbita.

Conseguentemente il ricorso può essere deciso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 315 c.p.c., comma 1″.

Osservato che, a seguito degli adempimenti di rito e della discussione in camera di consiglio, condividendo i motivi in fatto e in diritto della relazione, il Collegio ritiene che ricorra l’ipotesi della manifesta infondatezza del ricorso per cassazione;

considerato, infine, che le spese di legittimità seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alle spese del giudizio di legittimità liquidate in Euro 3.500,00 per onorario, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 12 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2011

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