Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22784 del 28/09/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 28/09/2017, (ud. 07/06/2017, dep.28/09/2017),  n. 22784

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPPI Aniello – Presidente –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17514/2016 proposto da:

BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA SPA, in persona del legale

rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEL CONSOLATO

6, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO SERRA, rappresentata e

difesa dall’avvocato ALBERTO CERIONI;

– ricorrente –

contro

CURATELA FALLIMENTARE (OMISSIS) SPA, in persona del Curatore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 22, presso lo

studio dell’avvocato BARBARA PALOMBI, rappresentata e difesa

dall’avvocato CINZIA TOLOMEI;

– controricorrente –

avverso il decreto n. R.G. 202/2016 del TRIBUNALE di ANCONA,

depositato il 07/06/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 07/06/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO VALITUTTI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che:

la Banca Monte dei Paschi di Siena ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso il decreto del Tribunale di Ancona depositato il 7 giugno 2016, con il quale è stata dichiarata inammissibile, in quanto tardiva, l’opposizione L. Fall., ex art. 98, proposta dall’istituto di credito, a fronte dell’esclusione, operata dal giudice delegato, dell’intero credito per il quale la banca aveva proposto istanza di insinuazione tardiva;

la curatela fallimentare ha replicato con controricorso;

Considerato che:

con i due motivi di ricorso la istante si duole del fatto che il Tribunale abbia ritenuto tardiva l’opposizione allo stato passivo poichè proposta dalla banca il 13 gennaio 2016, ossia ben oltre il termine di trenta giorni L. Fall., ex art. 99, dalla comunicazione del provvedimento del giudice delegato, effettuata dal curatore il 13 ottobre 2015 all’indirizzo di posta elettronica certificata (p.e.c.) indicato nel ricorso depositato ai sensi della L. Fall., art. 101;

la ricorrente deduce, invero, che il cambio di detto indirizzo sarebbe stato effettuato dall’istituto di credito mediante indicazione di un nuovo indirizzo, nell’intestazione delle osservazioni proposte nei confronti del provvedimento di esclusione L. Fall., ex art. 95;

Ritenuto che:

ai sensi della L. Fall., art. 93, comma 3, n. 5, la domanda di ammissione al passivo debba contenere “l’indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata, al quale ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura, le cui variazioni è onere comunicare al curatore”, dovendosene desumere che il tenore letterale della norma richiede che le variazioni debbano essere comunicate al curatore con la specificazione che a tale nuovo indirizzo il creditore intende ricevere le comunicazioni relative alla procedura, non essendo sufficiente la mera annotazione nell’intestazione della memoria L. Fall., ex art. 95, restando, in mancanza, valida l’originaria indicazione contenuta nell’istanza di ammissione al passivo;

tale conclusione, cui è correttamente pervenuto il Tribunale, sia – del resto – in linea con quanto affermato da questa Corte, sia pure in diversa materia, circa la necessità che il mutamento di indirizzo, al quale ricevere le comunicazioni relative al procedimento, risulti da un qualche elemento idoneo ad attestare, chiaramente ed inequivocabilmente, la volontà di effettuare la modifica, invitando ad eseguire le comunicazioni necessarie nel nuovo indirizzo (Cass. 30/07/2014, n. 17378);

in ogni caso, l’eventuale irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporti la nullità se la consegna telematica ha comunque prodotto il risultato della conoscenza o conoscibilità dell’atto e determinato così il raggiungimento dello scopo legale (Cass. Sez. U. 18/04/2016, n. 7665);

Rilevato che:

nella specie, il Tribunale ha affermato (p. 7) che la comunicazione del decreto del giudice delegato è andata comunque a buon fine, essendo stata regolarmente effettuata all’originario indirizzo di p.e.c., in data 13 ottobre 2015, determinandosi, in tal modo la conoscibilità di detto provvedimento in capo al destinatario;

Ritenuto che:

essendosi l’impugnata pronuncia della Corte d’appello conformata alla giurisprudenza di questa Corte, e non avendo i motivi di ricorso offerto elementi che consentano di mutare l’orientamento della stessa, ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., il ricorso debba essere dichiarato inammissibile (Cass. Sez. U. 21/03/2017, n. 7155).

PQM

 

dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente, in favore della controricorrente, alle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 13.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 100,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 7 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 28 settembre 2017

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