Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22784 del 20/10/2020

Cassazione civile sez. lav., 20/10/2020, (ud. 09/01/2020, dep. 20/10/2020), n.22784

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5159/2014 proposto da:

E.D.R. S.N.C., in persona del legale rappresentante pro

tempore elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GIUSEPPE MAZZINI

123, presso lo studio dell’avvocato GERMANA GATTO, rappresentata e

difesa dall’avvocato FILOMENA SIMONE;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS), in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro

tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A.

Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S. C.F. (OMISSIS),

elettivamente domiciliato in ROMA VIA CESARE BECCARIA 29 presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli

avvocati ANTONINO SGROI, CARLA D’ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, LELIO

MARITATO;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

e contro

EQUITALIA LECCE S.P.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 4052/2013 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 02/12/2013 R.G.N. 4760/2011.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. con sentenza in data 2 dicembre 2013 la Corte di Appello di Lecce ha confermato la sentenza di primo grado che, in parziale accoglimento dell’opposizione a cartella esattoriale per il mancato pagamento di contributi maturati dal 2000 al 2004, in occasione dell’attivazione delle procedure di mobilità, dichiarava dovuta la somma di Euro 27.163,89 oltre accessori e sanzioni civili;

2. avverso tale sentenza la s.n.c. E.D.R. ha proposto ricorso affidato a due motivi, al quale non hanno opposto difese l’INPS, anche quale procuratore speciale della S.C.C.I. s.p.a., e Equitalia Etr, ora Agenzia delle Entrate Riscossione.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

3. con i motivi di ricorso la parte ricorrente deduce violazione dell’art. 132 c.p.c. e nullità della sentenza, per avere la Corte di merito condiviso la motivazione del primo giudice in tema di applicabilità della prescrizione quinquennale e decorrenza, omettendo qualsivoglia argomentazione a sostegno (primo motivo) e violazione della L. n. 335 del 1995, art. 3, commi 9 e 10, L. n. 223 del 1991, art. 16, lett. b), art. 2935 c.c., per non avere motivato sul dies a quo del decorso della prescrizione e per avere ritenuto, con motivazione insufficiente, non costituire domanda nuova la rideterminazione del credito da parte dell’INPS in applicazione della prescrizione quinquennale;

4. il ricorso principale è da rigettare;

5. premessa l’applicabilità, ratione temporis, del novellato vizio di motivazione (così come interpretato da Cass., Sez. U, n. 8053 del 2014 e successive conformi), il primo mezzo d’impugnazione si risolve nel lamentare non l’omesso esame di un fatto inteso nella sua accezione storico-fenomenica (e quindi non un punto o un profilo giuridico), un fatto principale o primario (ossia costitutivo, impeditivo, estintivo o modificativo del diritto azionato) o secondario (cioè un fatto dedotto in funzione probatoria) sibbene la sufficienza del ragionamento logico e dunque un caratteristico vizio motivazionale, in quanto tale non più censurabile (v. la citata Cass., Sez.U., n. 8053 del 2014);

6. il controllo della motivazione, è ora confinato sub specie nullitatis, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, il quale, a sua volta, ricorre solo nel caso di sostanziale carenza del requisito di cui all’art. 132 c.p.c., n. 4, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione o dell’apprezzamento della materia controversa affidato dai giudici del gravame alla motivazione per relationem;

7. quanto al secondo mezzo d’impugnazione va riaffermato che l’omessa pronuncia su alcuni dei motivi di appello – così come, in genere, l’omessa pronuncia su domanda, eccezione o istanza ritualmente introdotta in giudizio – risolvendosi nella violazione della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, integra un difetto di attività del giudice di secondo grado che deve essere fatto valere attraverso la specifica deduzione del relativo error in procedendo, la quale soltanto consente alla parte di chiedere e al giudice di legittimità – in tal caso giudice anche del fatto processuale – di effettuare l’esame, altrimenti precluso, degli atti del giudizio di merito e, così, anche dell’atto di appello;

8. inoltre, in ipotesi di denuncia di un error in procedendo, l’esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità, presuppone comunque l’ammissibilità del motivo di censura, cosicchè il ricorrente è tenuto – in ossequio al principio di specificità ed autosufficienza del ricorso, che deve consentire al giudice di legittimità di effettuare, senza compiere generali verifiche degli atti, il controllo demandatogli del corretto svolgersi dell’iter processuale – non solo ad enunciare le norme processuali violate, ma anche a specificare le ragioni della violazione, in coerenza con quanto prescritto dal dettato normativo, secondo l’interpretazione da lui prospettata (cfr., ex plurimis, Cass. n. 21621 del 2007);

9. coerentemente, con riferimento all’ipotesi in cui sia stata denunciata l’omessa pronuncia da parte del giudice di secondo grado sulle doglianze mosse in appello, è necessario che nel ricorso per cassazione siano esposte quelle specifiche circostanze di merito che avrebbero portato all’accoglimento del gravame, non potendo ottemperarsi a tale principio mediante il mero generico richiamo ad altri atti o scritti difensivi presentati nei precedenti gradi di giudizio;

10. ove l’error in procedendo inerisca alla falsa applicazione del principio tantum devolutum quantum appellatum, l’autosufficienza del ricorso per cassazione impone che, nel ricorso stesso, siano esattamente riportati sia i passi del ricorso introduttivo con i quali la questione controversa sia stata dedotta in giudizio, sia quelli del ricorso d’appello con cui le censure, asseritamente pretermesse, siano state formulate;

11. nessuno di tali oneri risulta ottemperato dalla parte ricorrente e la mancata deduzione del vizio nei termini indicati, evidenziando il difetto di identificazione del preteso errore dei giudici del merito, impedisce il riscontro ex actis dell’asserita omissione e rende, pertanto, inammissibile il motivo;

12. il ricorso incidentale dell’ente previdenziale, incentrato sulla censura avverso la ritenuta inammissibilità del gravame incidentale volto ad ottenere la riforma della sentenza di prime cure che aveva ritenuto rinunciata la domanda di pagamento delle somme portate dalla cartella nei limiti della prescrizione decennale, va dichiarato inammissibile per difetto di interesse alla proposizione dell’impugnazione incidentale con la quale si pretende di reintrodurre il tema del termine prescrizionale da applicare nella specie, irretrattabilmente risolto dalla Corte di merito nel senso della prescrizione quinquennale;

13. le spese del giudizio di legittimità, in considerazione dell’esito, sono compensate;

14. ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, principale e incidentale, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale, dichiarato inammissibile l’incidentale; spese compensate. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente principale e incidentale, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 9 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2020

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