Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22784 del 09/11/2016


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Cassazione civile sez. lav., 09/11/2016, (ud. 24/06/2016, dep. 09/11/2016), n.22784

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – rel. Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 22482/2010 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA n. 29 presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli

avvocati ALESSANDRO RICCIO, MAURO RICCI e GIUSEPPINA GIANNICO,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

G.P., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIALE ANGELICO 97, presso lo studio dell’avvocato DANIELA INCALZA,

rappresentato e difeso dall’avvocato GIACOMO GRECO, giusta delega in

atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 447/2010 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 25/02/2010, R.G. N. 1359/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/06/2016 dal Consigliere Dott. ADRIANA DORONZO;

udito l’Avvocato SERGIO PREDEN per delega orale GIUSEPPINA GIANNICO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUZIO Riccardo, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- Con sentenza depositata in data 25 febbraio 2010 la Corte di appello di Lecce ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dall’Inps contro la sentenza resa dal Tribunale del lavoro di Brindisi che aveva riconosciuto in favore di G.P. l’assegno ordinario di invalidità, revocatogli in sede amministrativa.

2. – A fondamento della pronuncia la Corte ha posto la tardività dell’appello, in quanto depositato in data 16 maggio 2008, e dunque oltre il termine breve previsto dall’art. 325 c.p.c., da calcolarsi a partire dal 9 aprile 2008, data in cui la sentenza di primo grado era stata notificata all’Istituto previdenziale presso la sede provinciale di Brindisi.

3. Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso l’Inps che, con un unico motivo, illustrato da memoria. Il G. resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo di ricorso l’Inps denuncia lai la violazione e falsa applicazione degli artt. 170, 285, 325 e 326 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3: assume che la notifica della sentenza di primo grado non era idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione poichè effettuata dall’originario ricorrente-appellato al rappresentante legale pro tempore dell’Inps, con sede in Brindisi, piazza Vittoria, e non ai procuratori costituiti nel giudizio di primo grado, avvocati Daniele De Leonardis e Marcello Raho, in virtù di procure generali alle liti.

2. Il motivo è fondato. In via preliminare deve respingersi l’eccezione di inammissibilità del ricorso per cassazione sollevata ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, dal controricorrente. La parte ha infatti trascritto integralmente sia il mandato rilasciato ai suoi difensori in sede di costituzione nel giudizio di primo grado sia la relazione di notificazione apposta sul retro della sentenza del tribunale di Brindisi, che peraltro risulta depositata unitamente ai fascicoli di parte, come specificato nello stesso ricorso. Questi elementi, peraltro non contestati perchè emergenti dalla stessa sentenza impugnata, sono sufficienti al Collegio per valutare la veridicità della questione e la sua natura decisivi nel pieno rispetto del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione e di specificità dei motivi. Deve peraltro evidenziarsi che la deduzione investe un error in procedendo, rispetto al quale il giudice di legittimità è giudice del fatto, in senso processuale, sicchè gli è consentito l’accesso agli atti.

3. Nel merito, è principio costante nella giurisprudenza di questa Corte che l’art. 326 c.p.c., comma 1, ricollega la decorrenza del termine breve d’impugnazione non già alla conoscenza, sia pure legale, della sentenza, ma al compimento di una formale attività acceleratoria e sollecitatoria, data dalla notificazione della sentenza effettuata nelle forme tipiche del processo di cognizione al procuratore costituito della controparte, secondo la previsione degli artt. 285 e 170 c.p.c.. Se la notificazione è eseguita in forma diversa, ed in particolare alla controparte personalmente, essa non vale a far decorrere il termine breve per l’impugnazione (ex plurimis, Cass., 27 aprile 2010, n. 10026; v. pure Cass. S.U. n. 13 giugno 2011, n. 12898; Cass., 21 febbraio 2013, n. 4384; da ultimo, Cass., ord., 24 settembre 2014, n. 20523; Cass., ord. 13 luglio 2015, n. 14602).

4. Dall’esame della memoria difensiva dell’Istituto, depositata in prime cure, è dato riscontrare che l’INPS era costituito in quel giudizio con gli avvocati Daniele De Leonardis e Marcello Raho ed era elettivamente domiciliato in (OMISSIS); per contro, la sentenza di primo grado è stata notificata “all’INPS Sede Provinciale di (OMISSIS) – in persona del legale rappresentante pro tempore,…”. Tale notifica, ricevuta da un’impiegata dipendente, era dunque carente dell’indicazione del procuratore domiciliatario dell’Inps in primo grado e, come tale, era inidonea a far decorrere il termine breve per l’impugnazione della sentenza ex artt. 325 e 326 c.p.c., in relazione agli artt. 285 e 170 c.p.c..

La sentenza impugnata deve dunque essere cassata ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, per un errore che ha precluso al giudice d’appello l’esame del merito della causa e che impone, pertanto, il rinvio della causa al medesimo giudice.

Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

PQM

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di appello di Lecce, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2016

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