Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22783 del 28/09/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 28/09/2017, (ud. 07/06/2017, dep.28/09/2017),  n. 22783

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPPI Aniello – Presidente –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16516-2016 proposto da:

D.S.M., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato GIUSEPPE FABRIZIO;

– ricorrente –

contro

REGIONE LAZIO – C.F. (OMISSIS) – Direzione Regionale Infrastrutture,

in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA MARCANTONIO COLONNA, 27, presso lo studio dell’avvocato

RITA SANTO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il

31/05/2016, emessa sul procedimento iscritto al n. 6261/2011 di

quell’Ufficio;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 07/06/2017 dal Consigliere Dott. VALITUTTI ANTONIO.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

D.S.M. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, avverso l’ordinanza della Corte d’appello di Roma depositata il 31 maggio 2016, con la quale è stata accolta l’opposizione proposta dalla Regione Lazio alla stima effettuata dal collegio di periti nominati ai sensi del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, art. 21,riducendo l’indennità determinata dal collegio in Euro 100.000,00 all’importo di Euro 3.773,19;

La Regione Lazio ha replicato con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

con il primo motivo di ricorso – denunciando l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, – il ricorrente si duole del fatto che la Corte d’appello non abbia riconosciuto un’indennità per il deprezzamento del valore dell’immobile non espropriato, rimasto in proprietà del D.S., sebbene sussistesse tra tale porzione del fondo e quella oggetto di espropriazione un evidente nesso strumentale, desumibile dal fatto che entrambe le particelle, quella espropriata (ora contraddistinta dal n. (OMISSIS) del foglio di mappa n. (OMISSIS)) e quella residua, facevano parte di un’unica particella più ampia, riportata in catasto al n. (OMISSIS) del foglio di mappa n. (OMISSIS);

in subiecta materia questa Corte ha, per contro, affermato che, in tema di espropriazione parziale, la L. 25 giugno 1865, n. 2359, art. 40, e il D.P.R. 8 giugno 2011, n. 327, art. 33, non postulano soltanto che l’espropriazione abbia suddiviso in almeno due parti il fondo, ma richiedono, altresì, la duplice condizione che la parte residua sia intimamente collegata con quella espropriata da un vincolo strumentale ed obiettivo (per destinazione ed ubicazione), tale da conferire all’intero immobile unità economica e funzionale, e che il distacco di una parte di esso influisca oggettivamente in modo negativo sulla parte residua (Cass. 26/03/2012, n. 4787; Cass. 23/09/2016, n. 18697);

nel caso di specie, la Corte territoriale ha correttamente escluso tale nesso strumentale, considerato che la parte espropriata (mq. 62) dista ben 80 metri dal fabbricato insistente sull’area non espropriata, e che la superficie oggetto di ablazione – per la sua distanza dall’edificio – non aveva alcun collegamento funzionale con questo, non potendo neppure costituire una corte del fabbricato;

a fronte di tale accertamento di fatto operato alla stregua della disposta c.t.u., peraltro in conformità ai suesposti principi affermati dalla giurisprudenza di questa Corte, la censura si risolve, in sostanza, in una richiesta di rivisitazione del giudizio di fatto operato dalla Corte territoriale, del tutto inammissibile in questa sede;

Considerato che:

con il secondo e terzo motivo di ricorso l’istante lamenta che la Corte d’appello abbia omesso di considerare “il corpus del lodo impugnato”, nella parte in cui i tecnici avevano riconosciuto un’indennità per la servitù di veduta imposta al fabbricato del ricorrente, nonchè la disposta c.t.u., laddove avrebbe quantificato in Euro 4.650,25 il valore della particella espropriata al 13 ottobre 2011;

a fronte del rilievo operato dalla Corte territoriale circa il carattere apodittico e non oggettivo dell’accertamento operato dal lodo in ordine alla suddetta servitù di veduta, e dell’accertato minor valore venale (Euro 3.773,19) della particella espropriata rispetto a quello richiesto dal D.S., l’istante ha omesso di riprodurre nel ricorso, quanto meno nelle parti essenziali, o di allegare allo stesso (cfr. Cass. 09/04/2013, n. 8569; Cass. 15/07/2015, n. 14784), ai sensi degli artt. 366, primo comma n. 6 e 369, comma 2, n. 4, il suddetto lodo e la relazione di c.t.u., onde consentire a questa Corte di accertare, sulla base del solo ricorso, nel rispetto del principio di autosufficienza, l’eventuale sussistenza del vizio lamentato (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5);

le censure suesposte sono, pertanto, inammissibili per difetto di specificità, non consentendo alla Corte di stabilire in cosa consisterebbe la dedotta servitù di veduta e le ragioni dei differenti valori indicati dalla corte d’appello sulla base della medesima consulenza;

Ritenuto che:

per le ragioni suesposte, il ricorso debba essere dichiarato inammissibile.

PQM

 

dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente, in favore della controricorrente, alle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 100,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione Semplificata.

Così deciso in Roma, il 7 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 28 settembre 2017

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