Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22783 del 03/11/2011

Cassazione civile sez. trib., 03/11/2011, (ud. 12/10/2011, dep. 03/11/2011), n.22783

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – rel. Consigliere –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

P.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato BONINO GIOVANNI giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA CERIT SPA (OMISSIS), già EQUITALIA SRT (per atto di

fusione per incorporazione) già BIPIELLE RISCOSSIONI SPA, quale

Agente della riscossione, in persona del suo rappresentante delegato,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PANAMA 68, presso lo studio

dell’avvocato PUOTI GIOVANNI, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato CUCCHI BRUNO giusta mandato in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 80/2008 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

di FIRENZE del 22/05/08, depositata il 06/10/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ETTORE CIRILLO;

è presente il P.G. in persona del Dott. CENICCOLA Raffaele.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte:

ritenuto che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione a sensi dell’art. 380 bis c.p.c.: “Con sentenza del 6 ottobre 2008 la CTR-Toscana ha rigettato l’appello di P.G. nei confronti dell’amministrazione finanziarie e della concessionaria per la riscossione, confermando la cartella di pagamento e l’avviso di liquidazione per imposta di registro relativa al rogito di compravendita immobiliare in data 16 gennaio 1995.

Ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, il contribuente; l’Agenzia delle entrate ed Equitalia resistono con controricorsi.

I tre motivi sono tutti espressamente diretti a formulare “denuncia ex art. 360 c.p.c., n. 5” per “omessa, o insufficiente motivazione su un punto decisivo”.

Con il primo, “parte ricorrente censura l’impugnata sentenza nella parte in cui ha omesso di decidere in ordine alla questione delle tardiva notifica della cartella di pagamento n. (OMISSIS), questione che costituisce un fatto decisivo del giudizio”.

Con il secondo, “parte ricorrente censura l’impugnata sentenza nella parte in cui ha omesso di decidere in ordine alla questione della operatività nel caso di specie del disposto di cui all’art. 754 c.c., questione che … è strettamente attinente alla legittimità della cartella e che costituisce un fatto decisivo per il giudizio”.

Con il terzo, “parte ricorrente censura l’impugnata sentenza nella parte in cui ha omesso di decidere in ordine alla questione della carenza di motivazione della cartella di pagamento…, questione che costituisce un fatto decisivo per il giudizio”. I tre motivi sono manifestamente inammissibili. Deve qui ribadirsi – in conformità del resto a una giurisprudenza più che consolidata di questa Corte regolatrice, da cui totalmente prescinde parte ricorrente – che la omessa pronuncia su un motivo asseritamente fatto valere dalla parte, integra una violazione dell’art. 112 c.p.c., che deve essere denunciata esclusivamente a norma dell’art. 360 c.p.c., n. 4. Ne consegue che, se il vizio è denunciato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, per omessa o insufficiente motivazione, anzichè dell’art. 360 c.p.c., n. 4 in relazione all’art. 112 c.p.c., il ricorso si rivela comunque inammissibile (Cass, n. 12952 del 04/06/2007 e molte altre successive conformi).

Inoltre, va rilevato che – ove mai coi motivi di ricorso si volesse denunciare la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. da parte del giudice di merito, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, – essi avrebbero dovuto essere conclusi in ogni caso con la formulazione di un quesito di diritto, ai sensi dell’art. 366-bis c.p.c. (cfr. da ultimo Cass. n. 4146 del 21/02/2011), nella specie del tutto mancante.

Conseguentemente il ricorso può essere deciso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 1″.

Rilevato che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata alle parti costituite e che il ricorrente ha presentato memoria;

osservato che, a seguito della discussione in camera di consiglio, condividendo i motivi in fatto e in diritto della relazione, il Collegio ritiene che ricorra l’ipotesi della manifesta inammissibilità del ricorso per cassazione;

considerato, infine, che le spese di legittimità seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente alle spese del giudizio di legittimità liquidate in Euro 2.000,00 per onorario, oltre alle spese prenotate a debito, a favore dell’Agenzia e in Euro 2.000,00 per onorario, oltre a Euro 100,00 per borsuali nonchè alle spese generali e agli oneri di legge, a favore della Concessionaria.

Così deciso in Roma, il 12 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2011

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