Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22782 del 28/09/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 28/09/2017, (ud. 21/06/2017, dep.28/09/2017),  n. 22782

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18774-2016 proposto da:

R.E., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato MARCO SCARANNA;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P.A. (già EQUITALIA NORD S.P.A.)

– C.F. e P.I. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI

GROTTA PERFETTA 130, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE

OLIVERIO, rappresentata e difesa dall’avvocato GIUSEPPE FIERTLER;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 231/32/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 19/01/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 21/06/2017 dal Consigliere Dott. MOCCI MAURO.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che la Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., delibera di procedere con motivazione semplificata;

che R.E. propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia che aveva respinto il suo appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Lecco. Quest’ultima, a sua volta, aveva rigettato il ricorso del contribuente, contro un avviso di iscrizione ipotecaria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il ricorso è affidato ad un unico, complesso motivo, col quale il R. assume la violazione e falsa applicazione della L. n. 228 del 2012, art. 1, commi 537, 538, 539, 540, 542 e 543, giacchè la CTR avrebbe erroneamente avallato la condotta di Equitalia, volta ad imporre un modello definito per la domanda del contribuente, sicchè il successivo rigetto della richiesta sarebbe stato illegittimo, la dichiarazione avrebbe dovuto reputarsi regolare e legittima e l’affermazione che il contribuente avrebbe dovuto rivalersi nei confronti dell’Ente impositore sarebbe stata in violazione di legge;

che Equitalia s.p.a. si è costituita con controricorso;

che il motivo dedotto dal ricorrente è fondato, per quanto di ragione;

che, infatti, la ratio della decisione impugnata è triplice, giacchè la CTR assume che la risposta fornita dall’Ufficio – in ordine all’invito al contribuente ad avvalersi della normativa introdotta dalla L. n. 228 del 2012, – non avrebbe avuto seguito, sicchè si sarebbe formato il silenzio rigetto sulla richiesta del contribuente, che l’istanza sarebbe stata altresì inammissibile (essendo le cartelle state notificate molto prima dei 90 giorni previsti per legge) e che il contribuente avrebbe dovuto far valere le sue pretese solo nei confronti dell’Ente impositore;

che la contestazione riguardante, da un lato, la conformità del modello concretamente adottato alla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 538, e, dall’altro, le conseguenze connesse al contenuto della comunicazione 1 marzo 2013, è priva di autosufficienza, non essendo i suddetti documenti stati allegati nè riprodotti nelle parti salienti dal contribuente, nè essendo possibile per la Corte consultare il fascicolo di merito, vertendosi in tema di error in iudicando, laddove l’esame è consentito solo per errores in procedendo (Sez. 5, n. 19410 del 30/09/2015);

che va per converso accolta la doglianza relativa al mancato esame – da parte della CTR – circa la pretesa intervenuta prescrizione anche nei confronti di Equitalia, giacchè, una volta esclusa la necessità del litisconsorzio necessario (Sez. 5, n. 10528 del 28/04/2017), la CTR avrebbe dovuto valutare l’eccezione di prescrizione sollevata dal contribuente nei confronti della controparte processuale;

che, pertanto, il motivo deve essere accolto nella parte in cui la CTR ha escluso di esaminare il problema della prescrizione; che, pertanto, in accoglimento del ricorso la sentenza va cassata ed il giudizio rinviato alla CTR Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Regionale della Lombardia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Motivazione Semplificata.

Così deciso in Roma, il 21 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 28 settembre 2017

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