Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22782 del 12/09/2019

Cassazione civile sez. II, 12/09/2019, (ud. 12/06/2019, dep. 12/09/2019), n.22782

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICARONI Elisa – Presidente –

Dott. SCALISI Antonino – rel. Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5817-2017 proposto da:

S.A., F.G., H.V.J.,

N.D., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DI CASALOTTI 53 PAL

B/1, presso lo studio dell’avvocato MATTEO MAZZAMURRO, che li

rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

F.M.F., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI

PIETRALATA 320-D, presso lo studio dell’avvocato GIGLIOLA MAZZA

RICCI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

TEODOMIRO CENTOLA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1407/2016 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 29/12/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/06/2019 dal Consigliere Dott. ANTONINO SCALISI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza del 3 marzo 2005, il Tribunale di Foggia – sezione distaccata di Manfredonia (adito da F.G., + ALTRI OMESSI, nonchè di eventuali altri chiamati alla loro eredità, tutti nella qualità di chiamati all’eredità del comune dante causa D.G. fu C., deceduto in (OMISSIS)) accoglieva la domanda degli attori, diretta ad ottenere la dichiarazione della loro qualità di proprietari, per avvenuta usucapione, di due immobili in (OMISSIS). Impugnata da F.M.F., quale erede di F.G., a sua volta erede di D.M.F..

La suddetta sentenza è stata dichiarata nulla dalla Corte d’appello di Bari, con sentenza del 22 novembre 2011, in conseguenza della ritenuta nullità dell’atto introduttivo del giudizio di primo grado, perchè, secondo la Corte disttettuale, rivolto tra gli altri a D.M.F., che all’epoca era deceduta da oltre sedici anni.

N.D., H.V.J., F.G. e S.A. hanno proposto ricorso per cassazione, in base a quattro motivi. F.M.F. si è costituita con controricorso.

La Corte di Cassazione con sentenza n. 18094 del 2014 accoglieva il ricorso e cassava la sentenza impugnata, specificando che: la Corte d’appello si era discostata dalla giurisprudenza di legittimità (v., per tutte, Cass. 5 febbraio 2013 n. 2726) la quale è univocamente orientata nel senso che le cause aventi per oggetto l’accertamento dell’usucapione di un bene richiedono la partecipazione, come litisconsorti necessari, di tutti i comproprietari in danno dei quali l’acquisto, a titolo originario, si è in ipotesi verificato. Questa esigenza permane anche nei giudizi di gravame, per evitare la possibilità di contrasto fra giudicati (….) E’ quindi ininfluente che gli altri originari convenuti (o i loro eredi) non avessero, come ha osservato la Corte d’appello, da far valere ragioni diverse da quelle accampate da F.M.F.: l’accoglimento del gravame di costei non avrebbe potuto avere effetto per gli altri suoi consorti in lite, che non erano stati parti nel giudizio di secondo grado.

Accolti, pertanto, il secondo e il terzo motivo di ricorso, restavano assorbiti gli altri due, con i quali N.D., H.V.J., F.G. e S.A. lamentavano che la notificazione dell’atto introduttivo del giudizio di primo grado era stata erroneamente considerata invalida e che le spese di giudizio, in applicazione del principio di causalità, non avrebbero dovuto essere poste a loro carico. (…)”.

Il giudizio veniva riassunto da N.D., H.V.J., F.G. e S.A. chiedendo che l’appello venisse dichiarato improcedibile, inammissibile e, comunque, infondato in fatto ed in diritto e per l’effetto rigettarlo.

La Corte di appello disponeva procedersi, previa autorizzazione del Presidente della Corte di appello di procedere alla notificazione per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c. dell’atto di integrazione del contraddittorio, ai soggetti legittimati passivamente.

Si costituiva F.M.F. la quale chiedeva che venisse dichiarata la nullità della notifica di cui al giudizio innanzi al Tribunale di Foggia.

La Corte di appello di Bari con sentenza n. 1407 del 2016 dichiarava la nullità della sentenza del Tribunale di Foggia con rinvio degli atti al primo giudice. Secondo la Corte barese, l’atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado risultava notificato a D.M.F. morta ben 16 anni prima della notifica e non era stato notificato ai di lei eredi e, dunque, il primo grado si era svolto in mancanza di regolare contraddittorio. Condannava N.D., H.V.J., F.G. e S.A. al pagamento delle spese del giudizio di cassazione e del giudizio di rinvio, compensava le spese dei precedenti gradi del giudizio.

La cassazione di questa sentenza è stata chiesta da N.D., H.V.J., F.G. e S.A. con ricorso affidato a due motivi. F.M.F. ha resistito con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

In via preliminare, vanno rigettate le eccezioni di inammissibilità avanzate da parte controricorrente per un’insufficiente esposizione dei fatti di causa e/o per la mescolanza all’interno dello stesso motivo di violazione di norme e di vizio di motivazione.

a) Va qui osservato che in tema di giudizio di legittimità, per soddisfare il requisito dell’esposizione sommaria dei fatti di causa prescritto, a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione, dall’art. 366 c.p.c., n. 3 è sufficiente che emergano i dati essenziali della vicenda giudiziale. Nel caso in esame, nonostante alcune lacune, i dati essenziali del processo celebrato nei gradi del giudizio di merito, sono sufficientemente indicati basta considerare, tra l’altro, le pagg. 17- 20 del ricorso.

b) A sua volta, e sotto altro profilo, il ricorso in esame non presenza il vizio di mescolanza di vizi diversi in uno stesso motivo dovendosi considerare sussistente una mescolanza di vizi diversi nello stesso motivo di ricorso solo nel caso in cui una stessa questione viene prospettata sotto profili incompatibili e nel caso in esame, al di la della rubrica, i motivi in cui si articola il ricorso in esame denunciano una violazione di legge per una mancata considerazione di alcuni dati di fatto.

1.= Con il primo motivo di ricorso da N.D., H.V.J., F.G. e S.A. lamentano violazione e falsa applicazione di norme di diritto e omessa o insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per la controversia: art. 150 c.p.c. (art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 5). Secondo i ricorrenti la Corte disttettuale nel ritenere inesistente la notifica dell’atto di citazione effettuato alla sig.ra D.M.F. perchè deceduta almeno 16 anni prima della notifica, non avrebbe tenuto conto che la notifica di cui si dice era stata effettuata per pubblici proclami ai sensi dell’art. 150 c.p.c. e nella dizione “ed eventuali altri chiamati all’eredità tutti nella qualità del comune dante causa D.G. fu C.” dovevano ritenersi ricompresi anche gli eventuali eredi della sig. D.M.F. e dunque anche la sig.ra F. (attuale controricorrente) e altri eredi della stessa sig.ra D.M.F..

1.1. = Il motivo è fondato.

Va qui premesso che, ai sensi dell’art. 150 c.p.c., quando la notificazione nei modi ordinari è sommamente difficile per il rilevante numero dei destinatari o per la difficoltà di identificarli tutti, il capo dell’ufficio giudiziario davanti al quale si procede può autorizzare, su istanza della parte interessata e sentito il pubblico ministero, la notificazione per pubblici proclami. Ora, nel caso in esame, i coniugi N./ H. e i coniugi F./ S. avevano chiesto ed ottenuto che l’atto di citazione di cui si dice, introduttivo del primo grado del presente giudizio, avente ad oggetto la richiesta di accertamento dell’avvenuta usucapione del diritto di proprietà dei beni immobili oggetto del giudizio, fosse notificato per pubblici proclami. Nel caso specifico, gli attori avevano rappresentato la necessità della notifica per pubblici proclami sia per l’oggettiva difficoltà di identificare tutti i destinatari eredi di D.G. fu C., ma anche per la difficolta di identificare tutti gli eventuali eredi degli stessi eredi di D.G. fu C., questi ultimi se ed in quanto non ancora in vita. Infatti gli attori avevano chiesto che la notifica dell’atto di citazione fosse effettuata per pubblici proclami non solo nei confronti degli eredi di D.G. Fu C. ma anche nei confronti di eventuali eredi degli stessi eredi di D.C.. Come è detto nella richiestaft(….) I sottoscritti avvocati (…..) premesso gli incombenti voglia autorizzare ai sensi e per gli effetti dell’art. 150 c.p.c. la notificazione del sopra esteso atto di citazione per pubblici proclami ai sigg. D.M.F. (…) ed eventuali altri chiamati alla loro eredità, tutti nella qualità (…)”. Come è evidente, l’espressione ed “eventuali altri chiamati alla loro eredità” ricomprendeva sia gli eredi di D.G. fu C. che gli eventuali eredi degli stessi soggetti eredi di che trattasi.

La Corte distrettuale, dunque, non ha tenuto conto che la richiesta ed, in particolare, l’autorizzazione della notifica per pubblici proclami concessa dal Tribunale, era rivolta non solo agli eredi di D.G. fu C. ma anche a tutti gli eventuali eredi degli eredi appena indicati, dovendosi ritenere che gli eredi di D.G. fu C. sono stati i indicati nella vocati in ius dell’atto introduttivo del giudizio di primo grado, unitamente ai loro eredi non identificabili e non identificati, ma in relazione con i beni di cui si pretendeva l’acquisto per usucapione. Pertanto, la notifica risulta essere effettuata, data la morte di D.M.F., sia alla sig.ra F. e sia anche agli altri eredi della sig.ra D.M.F., i quali, comunque, rientravano in quegli eredi non identificabili.

1.2.= Come è affermato in dottrina e nella stessa giurisprudenza di questa Corte la normativa di cui all’art. 150 c.p.c. introduce nell’ordinamento processuale italiano la possibilità di promuovere giudizi ordinari di cognizione contro intere categorie o ceti di persone non tutte identificate nominativamente ed anzi identificate solo in base a certe qualificazioni o a certe situazioni in cui si possono trovare. Con la conseguenza che,dovendosi ritenere che la notificazione produce la conoscenza legale sostenuta da un notevole grado di probabilità dell’acquisizione di conoscenza effettiva da parte del destinatario, il giudizio di primo grado che si è introdotto con la citazione notificata per pubblici proclami presentava un contraddittorio pienamente e legalmente integro nonostante gli effettivi destinatari della notifica, per qualche ragione, pur sempre addebitabile agli stessi, non fossero venuti a conoscenza dell’atto così notificato.

2.= Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano violazione e fala applicazione di norme di diritto: art. 92 c.p.c. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3). secondo i ricorrenti la Corte distrettuale nel condannare gli attuali ricorrenti al rimborso delle spese processuali relative al giudizio di cassazione al giudizio di rinvio non avrebbe fatta corretta applicazione del principio di casualità perchè non avrebbe tenuto conto che gli attuali ricorrenti aveva effettuato la notifica della citazione previa richiesta di specifica autorizzazione giudiziale.

2.1.= Il motivo rimane assorbito dall’accoglimento del primo motivo per la ragione assorbente che la liquidazione delle spese relative al secondo grado del giudizio ed eventualmente anche a quello del primo grado del giudizio, dovrà essere effettuata alla luce del risultato finale dell’intero giudizio. Come è affermato da questa stessa Corte in varie occasioni: a norma dell’art. 91 c.p.c., comma 1, il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui condanna “la parte soccombente” al rimborso delle spese in favore dell’altra parte e ne liquida l’ammontare (Cass. 28 marzo 2001, n. 4485). L’individuazione della parte soccombente si fa in base al principio di causalità, con la conseguenza che parte obbligata a rimborsare alle altre le spese che hanno anticipato nel processo, è quella che, col comportamento tenuto fuori del processo, ovvero col darvi inizio o resistervi in forme e con argomenti non rispondenti al diritto, ha dato causa al processo o al suo protrarsi (Cass. 30 maggio 2000, n. 7182). Costituendo, come anticipato, la soccombenza una applicazione del principio di causalità, che vuole non esente da onere delle spese la parte che, col suo comportamento antigiuridico (per la trasgressione delle norme di diritto sostanziale) abbia provocato la necessità del processo, è palese che è irrilevante, al fine di escludere la soccombenza delle ragioni che abbiano determinato questa ultima. In definitiva il ricorso va accolta la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata ad altra sezione della Corte di Appello di Bari” la quale provvederà alla liquidazione delle spese anche del presente giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa ad altra sezione della Corte di Appello di Bari anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile di questa Corte di Cassazione, il 12 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 12 settembre 2019

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