Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22782 del 03/11/2011

Cassazione civile sez. trib., 03/11/2011, (ud. 12/10/2011, dep. 03/11/2011), n.22782

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – rel. Consigliere –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

M.F., elettivamente domiciliato in ROMA, presso la

CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso da se medesimo;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 104/2008 della Commissione Tributaria

Regionale di PALERMO – Sezione Staccata di MESSINA del 7.3.08,

depositata il 05/09/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ETTORE CIRILLO;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RAFFAELE

CENICCOLA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte:

ritenuto che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione a sensi dell’art. 380 bis c.p.c.: “Il 5 settembre 2008 la CTR-Sicilia (sez. Messina) ha accolto in parte gli appelli dell’Agenzia delle entrate e dell’avv. F.M., nell’interesse di S. G., riformando parzialmente la sentenza delle CIP di Messina n. 184/07/2003 e compensando le spese di secondo grado. Ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un solo motivo, l’avv. M. F. in proprio; l’Agenzia delle entrate non si è costituita.

In via preliminare si rileva:

1.- In caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un’espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 281 e 288 cod. proc. civ., e non dagli ordinar mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma. La procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell’art. 93 c.p.c., comma 2 – che ad essa si richiama per il caso in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese – consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è un rimedio applicabile, ai sensi dell’art. 391- bis cod. proc. civ., anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione (Sez. U 16037/2010).

2.- Il rilievo che procede comporta, dunque, l’inammissibilità dell’odierno ricorso per cassazione proposto al solo fine di far valere il vizio di omessa pronunzia da parte della CTR che non ha delibato il motivo di gravame sulla mancata distrazione delle spese di prime cure da parte della CTP, attesa la completa erroneità dello strumento impugnatorio attivato. Conseguentemente il ricorso può essere deciso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 1”.

Rilevato che vi è in atti prova della tempestiva notifica del ricorso e che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata all’unica parte costituita;

osservato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condividendo i motivi in fatto e in diritto della relazione, ritiene che ricorra l’ipotesi della manifesta inammissibilità del ricorso, per tutte le ragioni sopra indicate nella relazione;

considerato che nulla va disposta sulle spese del presente giudizio di legittimità, mancando la costituzione della controparte pubblica.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 12 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2011

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