Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22781 del 28/09/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 28/09/2017, (ud. 20/06/2017, dep.28/09/2017),  n. 22781

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5405-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

A.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 7381/33/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di NAPOLI, depositata il 21/07/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 20/06/2017 dal Consigliere Dott. CONTI ROBERTO

GIOVANNI.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, contro la sentenza resa dalla CTR Campania che, in riforma della decisione di primo grado, ha accolto l’istanza di rimborso proposta da A.A., ritenendo che l’indennità allo stesso versata da IPSEMA a titolo di malattia temporanea fosse esente ai sensi del R.D.L. n. 1918 del 1937, art. 24, conv. nella L. n. 831 del 1938.

Nessuna difesa scritta ha depositato la parte intimata.

Il ricorso, con il quale si prospetta la violazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 6, comma 2, e del D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 24 e 191, è manifestamente fondato.

Questa Corte è ferma nel ritenere che in materia d’imposte sui redditi, essendo venuta meno, con l’abrogazione dell’imposta sulla ricchezza mobile, l’esenzione prevista dal R.D.L. n. 1918 del 1937, art. 24, comma 2, l’indennità per inabilità temporanea assoluta al lavoro corrisposta alla “gente di mare” dall’ente previdenziale è soggetta a tassazione, poichè la stessa è strettamente ed indissolubilmente collegata al rapporto di lavoro e, come tale, necessariamente sussumibile nella fattispecie di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 6, comma 2, cfr. Cass. n. 8121/2012; Cass. n. 18022/2016.

A tali principi non si è uniformato il giudice di appello.

La causa non necessita di nessun accertamento fattuale ulteriore e, pertanto, giusta il disposto dell’art. 384 c.p.c., va decisa nel merito da questo giudice di legittimità con il rigetto del ricorso di primo grado del contribuente.

Le spese processuali dei giudizi di merito, di contro, vanno integralmente compensate tra le parti, mentre quelle relative al giudizio di legittimità vanno dichiarate irripetibili.

PQM

 

La Corte, visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta il ricorso del contribuente.

Compensa le spese del giudizio di merito e dichiara irripetibili le spese del giudizio di legittimità.

Motivazione Semplificata.

Così deciso in Roma, il 20 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 28 settembre 2017

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