Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22781 del 20/10/2020

Cassazione civile sez. lav., 20/10/2020, (ud. 18/12/2019, dep. 20/10/2020), n.22781

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. DE GREGORIO Federico – rel. Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17302/2014 proposto da:

VIVAI IOMMI S.S. DI I. C. & C. SOCIETA’ AGRICOLA, in

persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA BOEZIO 14, presso lo studio dell’avvocato

ALBERTO MARSILI FELICIANGELI, rappresentata e difesa dall’avvocato

NAZZARENO CIARROCCHI;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS), in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro

tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A.

Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S. C.F. (OMISSIS),

elettivamente domiciliato in ROMA VIA CESARE BECCARIA 29 presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli

avvocati ANTONINO SGROI, CARLA D’ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, LELIO

MARITATO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 151/2014 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 12/02/2014 R.G.N. 698/2013.

LA CORTE, visti gli atti e sentito il consigliere relatore.

 

Fatto

RILEVA

Che:

con sentenza n. 151/14 in data 30 gennaio – 12 febbraio 2014, notificata il 17.4.2014, la Corte di Appello di Ancona, in parziale riforma della gravata pronuncia n. 927 del 30 novembre 2012, emessa dal Tribunale di Ascoli, confermata nel resto, rigettava integralmente l’eccezione di prescrizione sollevata dalla VIVAI IOMMI S.S. di I., C. & C. società agricola, confermando quindi l’iscrizione a ruolo di cui all’opposta cartella esattoriale. Condannava, quindi, detta società, appellante principale a rimborsare per intero le spese già liquidate per il primo grado del giudizio, nonchè quelle di secondo grado, liquidate in complessivi 2500,00 Euro;

avverso la suddetta pronuncia d’appello proponeva ricorso per cassazione la VIVAI I. S.S. di I., C. & C. in data 16.6.2014, cui resisteva l’I.N.P.S., anche quale procuratore speciale della società di cartolarizzazione S.C.C.I. S.p.a. mediante controricorso del 28 luglio 2014 (lunedì);

successivamente, con atto datato notificato mediante relata del 7 aprile 2017 in Ancona l’anzidetta società rinunciava al ricorso ex art. 390 c.p.c. “anche al fine di aderire alla c.d. rottamazione delle cartelle esattoriali”, per cui tuttavia con decreto presidenziale in data 11 maggio 2017 si ordinava la rinnovazione della rinuncia presso il domicilio eletto in Roma da parte controricorrente.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

in data sei dicembre 2019 parte ricorrente ha depositato in cancelleria, in vista dell’adunanza collegiale fissata per il successivo giorno 18, documentazione inerente alla dichiarazione di adesione alla definizione agevolata presentata il 10 aprile 2017 del D.L. n. 193 del 2016, ex art. 6, convertito con modific. in L. n. 225 del 2016, con allegato pure certificato della Agenzia delle Entrate – Riscossione per la provincia di Ascoli Piceno e Fermo, da cui risulta che la società VIVAI I. S.S. aveva eseguito il pagamento del piano di definizione agevolata come da quietanza del 5 luglio 2017 (tributi nn. 8124 e 8055 – anno 2007) per complessivi Euro 12.369,61 (di cui 5,56 per diritti di notifica), con richiesta quindi di estinzione del processo;

in questa ipotesi, infatti, la sorte del processo è l’estinzione, comportando dichiarazione di volersi avvalere della definizione agevolata, secondo la disciplina legislativa, appunto l’estinzione del processo (cfr. Cass. 3/10/2018, n. 24083. V. altresì Cass. Sez. Un. 23/9/2014, n. 19980, secondo cui “L’art. 391 c.p.c., comma 1, alludendo ai “casi di estinzione del processo disposta per legge”, si riferisce sia alle ipotesi in cui l’estinzione del processo è disposta direttamente dalla legge, senza necessità di comportamenti diretti ad integrare la fattispecie estintiva, sia a quelle in cui tali comportamenti siano necessari poichè l’effetto estintivo è previsto dalla norma in ragione del verificarsi all’esterno del processo di cassazione di determinati fatti che poi devono essere rappresentati e fatti constare” e, quindi facendone conseguire “che, ricorrendone i presupposti di legge e salvo che si debba necessariamente pronunciare sentenza ovvero ordinanza camerale ai sensi dell’art. 375 c.p.c., n. 3 e art. 380-bis c.p.c., in entrambi i casi il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., rispettivamente per rinuncia del debitore, qualora egli sia ricorrente, e ricorrendo un caso di estinzione ex lege, se egli sia resistente o intimato” (Cass. n. 24083/18 cit.);

nessun provvedimento sulle spese deve essere adottato, perchè tanto nel caso di rinuncia al ricorso da parte del debitore quanto in quello, come nella specie, di emersione della verificazione della fattispecie dell’art. 6 per la dichiarazione del resistente (o intimato) non vanno regolate le spese, in quanto il contenuto della definizione agevolata assorbe il costo del processo pendente (così ancora Cass. n. 24083/18);

poichè la pronuncia è di estinzione, non sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione del processo. Nulla sulle spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della NON sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Così deciso in Roma, il 18 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2020

 

 

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