Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22781 del 09/11/2016


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Cassazione civile sez. lav., 09/11/2016, (ud. 22/06/2016, dep. 09/11/2016), n.22781

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. FLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 9342-2011 proposto da:

MINISTERO PER LO SVILUPPO ECONOMICO (già MINISTERO DELLE

COMUNICAZIONI) C.F. (OMISSIS), in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

L.D. C.F. (OMISSIS), R.N. C.F. (OMISSIS),

P.C. C.F. (OMISSIS), R.A. C.F. (OMISSIS), tutti

elettivamente domiciliati in ROMA, CIRCONVALLAZIONE CLODIA 88,

presso lo studio dell’avvocato BRUNO BONANNI, che li rappresenta e

difende giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1300/2010 della CORTE D’APPELLO di REGGIO

CALABRIA, depositata il 12/10/2010 r.g.n. 476/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/06/2016 dal Consigliere Dott. DI PAOLANTONIO ANNALISA;

udito l’Avvocato ISABELLA CORSINI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SERVELLO GIANFRANCO, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1 – La Corte di Appello di Reggio Calabria, in accoglimento dell’appello incidentale proposto dagli attuali controricorrenti ed in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha condannato il Ministero delle Comunicazioni (oggi Ministero per lo Sviluppo Economico) a corrispondere a L.D., P.C., R.N. e Ro.An. l’assegno ad personam dell’importo di Euro 16,53 mensili con decorrenza dal (OMISSIS).

2 – La Corte territoriale, premesso che i ricorrenti, ex dipendenti della Azienda Autonoma Poste e Telecomunicazioni erano transitati nei ruoli del Ministero ai sensi della L. n. 71 del 1994, ha evidenziato che al momento del passaggio era stato riconosciuto l’importo sopra indicato, pari alla differenza fra lo stipendio pensionabile in godimento e quello spettante nella nuova posizione. Ha aggiunto che, trattandosi di assegno non riassorbibile, l’amministrazione non poteva rifiutarne la corresponsione al momento del definitivo inquadramento, operato ai sensi del Decreto Interministeriale del 10 luglio 1997, poichè, una volta riconosciuto, l’assegno restava insensibile alle successive vicende del rapporto e, quindi, non rilevava la circostanza, sulla quale aveva fatto leva il Ministero, della definitiva attribuzione di un trattamento economico superiore a quello goduto nell’amministrazione di provenienza.

3 – Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso il Ministero per lo Sviluppo Economico sulla base di un unico motivo, illustrato da memoria ex art. 378 c.p.c.. I litisconsorti indicati in epigrafe hanno resistito con tempestivo controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1 – Il Ministero per lo Sviluppo Economico con l’unico motivo di ricorso denuncia “violazione e falsa applicazione della L. n. 537 del 1993, art. 3, comma 57, in combinato disposto con il D.M. 10 luglio 1997, art. 4, comma 6”. Richiama giurisprudenza di questa Corte per evidenziare la inapplicabilità alla fattispecie del richiamato art. 3, invocabile solo nell’ambito di trasferimenti dei lavoratori da un’amministrazione statale ad altra amministrazione. Aggiunge che l’effettivo inquadramento era avvenuto solo sulla base della tabella di equiparazione approvata con il Decreto Interministeriale del 10 luglio 1997 ed aveva comportato il riconoscimento di un trattamento economico e giuridico superiore a quello in essere presso l’Azienda di provenienza, sicchè l’assegno personale non trovava più alcuna giustificazione.

2 – Il ricorso è fondato.

La sentenza impugnata si pone in contrasto con l’orientamento ormai consolidato nella giurisprudenza di questa Corte secondo cui “in materia di pubblico impiego, la L. n. 537 del 1997, art. 3, comma 57, – che prevede la non riassorbibilità dell’assegno ad personam spettante nei casi di “passaggio di carriera” di cui al T.U. n. 3 del 1957, art. 202, ad altra posizione con trattamento economico inferiore – non si applica in relazione alle assegnazioni al Ministero delle Poste e Telecomunicazioni del personale dell’Amministrazione delle Poste e Telecomunicazioni, disposte ai sensi della L. n. 71 del 1994, art. 6, non essendovi in tal caso passaggio di carriera nella stessa o in altra amministrazione, ma solo un’assegnazione provvisoria con successivo reinquadramento nei ruoli organici del Ministero; ne consegue la legittimità del riassorbimento dell’assegno ad personam, già corrisposto al citato personale, per effetto della dinamica retributiva del trattamento economico” (Cass. 19.11.2010 n. 23474).

E’ stata sottolineata, in particolare, la inapplicabilità delle norme sopra citate perchè le stesse presuppongono un “passaggio di carriera presso la stessa o diversa amministrazione”, mentre i dipendenti transitati nei ruoli ministeriali in forza della L. 29 gennaio 1994, n. 71, art. 6, comma 2, vennero assegnati provvisoriamente al Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni, in attesa di un inquadramento definitivo, sulla base di un successivo quadro di equiparazione, il che è concretamente avvenuto solo nel 1997.

Tale orientamento interpretativo, confermato da Cass. sent. nn. 7282, 15783 e 21434 del 2011, n. 480 e n. 10219 del 2014, nn. 5919, 5920, 12860 e 13123 del 2015 e n. 8191 del 22.4.2016, deve essere anche in questa sede ribadito perchè le ragioni poste a fondamento del principio affermato sono condivise dal Collegio. Ne consegue la legittimità del riassorbimento dell’assegno ad personam già corrisposto, dal momento del definitivo inquadramento in ruolo, per effetto della dinamica retribuiva del trattamento economico, in linea col principio generale per cui tali assegni, attribuiti al fine di rispettare il divieto di reformatio in peius del trattamento economico già acquisito, sono destinati ad essere riassorbiti negli incrementi del trattamento economico complessivo spettante ai dipendenti dell’Amministrazione cessionaria (v. Cass. n. 12956 del 2005, n. 5959 del 2012, n. 23366 del 2013, n. 24949 e 24950 del 2014).

In conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza deve essere cassata senza rinvio, potendo la causa, che non richiede ulteriori accertamenti di fatto, essere decisa nel merito con il rigetto dell’originaria domanda.

Considerato che la giurisprudenza di questa Corte si è consolidata solo in epoca successiva alla proposizione del ricorso per cassazione, devono essere compensate fra le parti le spese dell’intero processo.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta le domande. Compensa integralmente fra le parti le spese dell’intero processo.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 22 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2016

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