Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22780 del 28/09/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 28/09/2017, (ud. 20/06/2017, dep.28/09/2017),  n. 22780

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5176-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

F.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 74/23/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE SEZIONE DISTACCATA di LECCE, depositata il 16/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 20/06/2017 dal Consigliere Dott. CONTI ROBERTO

GIOVANNI.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, contro la sentenza resa dalla CTR Puglia indicata in epigrafe che ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dall’Ufficio avverso la sentenza di primo grado con la quale era stato accolto il ricorso proposto dalla Fimar SPA avverso l’avviso di accertamento relativo ad Iva per l’anno 1983.

Nessuna difesa scritta ha depositato la parte intimata.

Il procedimento può essere definito con motivazione semplificata. Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53 e art. 342 c.p.c.. La CTR avrebbe erroneamente escluso l’ammissibilità del ricorso in appello per essersi questo limitato a riproporre in sede di gravame il contenuto delle difese esposte in primo grado.

La censura è manifestamente fondata ed assorbe l’esame del secondo motivo.

Questa Corte ha più volte chiarito che “la specificità dei motivi di appello (finalizzata ad evitare un ricorso generalizzato e poco meditato al giudice di seconda istanza) esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell’appellante, volte ad incrinare il fondamento logico giuridico delle prime, ragion per cui alla parte volitiva deve sempre accompagnarsi una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Tale esigenza, tuttavia, non può impedire che il dissenso della parte soccombente investa la decisione impugnata nella sua interezza e che esso si sostanzi proprio in quelle argomentazioni che suffragavano la domanda disattesa dal primo giudice, essendo innegabile che, in tal caso, sottoponendo al giudice d’appello dette argomentazioni – perchè ritenute giuste e idonee al conseguimento della pretesa fatta valere, si adempia pienamente all’onere di specificità dei motivi – cfr. Cass. n. 14908/2014, Cass. n. 22510/2015, Cass. n. 13007/2015.

A tale principio non si è conformato il giudice di appello. Ed invero, nello stralcio dell’atto di appello riprodotto in ricorso dall’Agenzia risulta che quest’ultima aveva specificamente contestato l’assunto correlato alla carente motivazione dell’accertamento, sostenendo che in relazione all’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi relativi all’anno 1983- tardivamente presentata – il volume d’affari dell’anno di riferimento era stato determinato in relazione ai volumi d’affari conseguiti negli anni successivi.

La sentenza impugnata, in accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbito il secondo va pertanto cassata, con rinvio ad altra sezione della CTR Puglia anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

 

La Corte, visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR Puglia anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della sesta sezione civile, il 20 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 28 settembre 2017

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