Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22780 del 03/11/2011

Cassazione civile sez. trib., 03/11/2011, (ud. 12/10/2011, dep. 03/11/2011), n.22780

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – rel. Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

P.A. (OMISSIS), in qualità di erede di P.

A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DEL FANTE 2,

presso lo studio dell’avvocato PALMERI PAOLO, rappresentato e difeso

dagli avvocati CACCIATORE ANGELO, ZIINO DIEGO giusta procura speciale

a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 100/2008 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di PALERMO del 21/04/08, depositata il 24/11/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MARIAIDA PERSICO;

è presente il P.G. in persona del Dott. RAFFAELE CENICCOLA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte:

ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“Il relatore cons. Mariaida Persico, letti gli atti depositati, osserva:

1. P.A., nella qualità di eredi di Pr.An., propone ricorso per cassazione, fondato su duplice motivo, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia n. 100/14/08, depositata il 24 novembre 2008, con la quale, in accoglimento dell’appello proposto dell’Agenzia delle Entrate, è stata ritenuta la legittimità della cartella di pagamento dell’imposta Invim relativa all’anno d’imposta 1980 L’intimata Agenzia si è costituita controdeducendo.

2. I due motivi in cui si articola il ricorso, – con i quali si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 1708 c.c. e del D.P.R. n. 643 del 1972, artt. 19 e 20 e L. n. 212 del 2000, art. 8 – sono inammissibili.

2.1 Ai ricorsi proposti contro sentenze o provvedimenti pubblicati a partire dal 2.03.2006, data di entrata in vigore del D.Lgs. 15 febbraio 2006, n. 40, recante modifiche al codice di procedura civile in materia di ricorso per cassazione, si applicano le disposizioni dettate nello stesso decreto al Capo 1^.

Secondo l’art. 366 bis c.p.c. (come disciplinato ratione temporis essendo stato abrogato dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 47, comma 1, lett. d), introdotto dall’art. 6 del citato decreto, i motivi di ricorso debbono essere formulati, a pena di inammissibilità, nel modo descritto e, in particolare, nei casi previsti dall’art. 360 c.p.c., nn. 1), 2), 3) e 4), l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere con la formulazione di un quesito di diritto (Cass. SS.UU. n. 23732/2007, n. 23153/2007, n. 20360/2007, n.l9892/2007), mentre, nel caso previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione(Cass. SS.UU. n. 20603/2007, n. 16002/2007).

2.2 Nel caso di specie la formulazione delle censure non soddisfa i requisiti postulati dall’art. 366 bis c.p.c., dal momento che gli stessi non si concludono con la esplicita formulazione del quesito, dando risposta al quale la decisione avrebbe dovuto essere cassata in base ad un corrispondente principio di diritto, bensì con la generica richiesta di accertamento della violazione delle norme indicate.

3. Si ritiene, quindi, sussistano i presupposti per la trattazione del ricorso in Camera di Consiglio e la definizione, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c., per manifesta inammissibilità”.

Che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti;

che non sono state depositate memorie dalle parti;

che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione, fondati su di una consolidata giurisprudenza di questa Corte;

che, pertanto, va dichiarata l’inammissibilità del ricorso;

che il ricorrente, in applicazione del principio della soccombenza, va condannato al pagamento delle spese di giudizio che vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del giudizio che liquida in Euro 1000,00, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 12 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2011

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