Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2278 del 31/01/2011

Cassazione civile sez. trib., 31/01/2011, (ud. 16/12/2010, dep. 31/01/2011), n.2278

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ALONZO Michele – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 17715-2006 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

Z.C., elettivamente domiciliato in ROMA VIALE GIULIO

CESARE 14, presso lo studio dell’avvocato BARBANTINI GOFFREDO MARIA,

che lo rappresenta e difende, giusta delega in calce;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 99/2005 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

depositata il 23/12/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/12/2010 dal Consigliere Dott. GIOVANNI GIACALONE;

udito per il resistente l’Avvocato BARBANTINI, che ha chiesto il

rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

La controversia concerne l’impugnazione, proposta dal contribuente sopra indicato avverso il silenzio-rifiuto formatosi sulla sua istanza di rimborso IRPEF, derivante dalla liquidazione della dichiarazione per il 1992 (740/93), avendo il Centro Servizi disconosciuto parte di una ritenuta d’acconto dedotta in detta dichiarazione, ma operata materialmente nel corso del successivo periodo d’imposta 1993, dato che il cliente del contribuente aveva effettuato il pagamento nel gennaio 1993 e, quindi, in applicazione del principio di cassa, determinato l’inserimento del relativo compenso tra le certificazioni del 1993; sosteneva il contribuente di aver adottato il principio di competenza, avendo emesso fatture nel dicembre 1992 e non avendo inserito le ritenute in contestazione nella dichiarazione del 1993.

La C.T.P., condividendo l’assunto del contribuente, accoglieva il ricorso. Con la decisione in epigrafe, la C.T.R. respingeva l’appello dell’Ufficio, osservando che il contribuente aveva provato che la documentazione relativa alla ritenuta era stata allegata alla dichiarazione del 1993, senza chiederne il rimborso, applicando il criterio di cassa per la documentazione e quello di competenza per il rimborso (recte: deduzione); poichè da tale comportamento non sarebbe derivato danno all’Ufficio, mentre, ove accolta la tesi dell’Ufficio, il contribuente avrebbe subito la perdita dell’importo non rimborsato, non è giustificato il diniego della parte erariale.

Avverso tale sentenza, l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione. Il contribuente resiste con controricorso.

La parte erariale, deducendo violazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 19 e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, lamentando che la C.T.R. ha erroneamente ritenuto fondata la tesi del contribuente, dato che, in base al citato art. 19, lo scomputo delle ritenute deve avvenire nell’anno nel quale i redditi cui si riferiscono hanno avuto la loro manifestazione finanziaria, seguendo il principio di cassa, altrimenti risulterebbero ostacolati i controlli di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis; il danno erariale sussisterebbe, almeno con riferimento agli interessi sul rimborso.

Il motivo è fondato, in quanto impropriamente la C.T.R. ha ritenuto operante nella specie il criterio di competenza, almeno per quanto concerne la detrazione delle ritenute. E’ intuitivo – ed emerge dalla stessa rappresentazione dei fatti operata in controricorso dal contribuente – che non può vantarsi un credito nei confronti dell’erario prima che il compenso su cui viene operata la ritenuta sia stato, come nella specie, materialmente corrisposto e prima che la ritenuta alla fonte sia stata effettivamente operata dal sostituto d’imposta.

Proprio di recente, questa Corte ha avuto modo di affermare, sia pure in tema di IRPEG, che la deduzione delle ritenute d’acconto sugli interessi attivi contabilizzati sui conti correnti è subordinata all’avvenuta riscossione o accreditamento di tali interessi alla data di presentazione della dichiarazione, e deve aver luogo nel periodo d’imposta in cui le ritenute sono operate: pertanto, poichè gli interessi attivi, pur maturando progressivamente nel corso dell’anno, sono liquidati in unica soluzione alla fine di tale periodo, e su di essi gl’istituti di credito provvedono contestualmente ad operare le relative ritenute fiscali, il credito d’imposta eventualmente derivante dalla differenza tra le ritenute d’acconto e l’imposta da versare si forma nel periodo d’imposta in cui ha luogo la liquidazione, in ossequio al principio di cassa, e deve essere restituito per intero in relazione al periodo di riferimento della dichiarazione, indipendentemente dall’epoca di maturazione degli interessi (Cass. n. 16021/09).

Nel caso in esame, quindi, indipendentemente dall’epoca di effettuazione della prestazione autonoma, la deduzione dell’importo della ritenuta di acconto poteva avvenire esclusivamente nel periodo d’imposta in cui aveva luogo la corresponsione del compenso e veniva contestualmente operata la ritenuta dal sostituto dr imposta.

L’accoglimento del ricorso comporta l’annullamento della sentenza impugnata e, non essendo necessari altri accertamenti di fatto, la causa può decidersi nel merito con il rigetto del ricorso introduttivo del contribuente.

Ricorrono giusti motivi, avuto riguardo al trasparente comportamento processuale delle parti, per compensare le spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente. Compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 31 gennaio 2011

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