Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2278 del 30/01/2020

Cassazione civile sez. VI, 30/01/2020, (ud. 10/01/2020, dep. 30/01/2020), n.2278

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 5841-2018 proposto da:

FENICIA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA OSLAVIA 12, presso lo studio

dell’avvocato FRANCESCO RANCHETTI, rappresentata e difesa

dall’avvocato SALVATORE GALIOTO;

– ricorrente –

contro

DEMA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZALE DELLE BELLE ARTI 8,

presso lo studio dell’avvocato SERGIO FIENGA, che la rappresenta e

difende unitamente agli avvocati SERGIO SPERANZA, ANTONELLA VALENTI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1691/2017 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 26/07/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. IOFRIDA

GIULIA.

Fatto

RILEVATO

che:

– la Corte d’appello di Torino, con sentenza n. 1691/2017, in controversia promossa dalla Fenicia spa, operante nel settore dell’abbigliamento e titolare del marchio nazionale “(OMISSIS)”, risalente al 1978, nei confronti della Dema srl, per sentire accertare la contraffazione, da parte della convenuta, del marchio “(OMISSIS)” (attraverso l’utiizzazione del segno “(OMISSIS)-MILANO”, per la precisione), di titolarità della prima, nonchè la concorrenza sleale posta in essere dalla stessa, con inibitoria all’uso del segno, declaratoria della nullità della registrazione del marchio italiano di titolarità della Dema e condanna di quest’ultima al risarcimento del danno, ha parzialmente riformato la decisione di primo grado, che aveva accolto tutte le domande attoree, in particolare, per quanto qui interessa, condannando la convenuta DEMA al risarcimento dei danni, ai sensi dell’art. 125 c.p.i., in favore della Fenicia, all’esito di una CTU, quantificati in Euro 197.555, 00 (pari al 2,5% – percentuale media delle royalties applicate per la concessione dell’uso del marchio nel settore merceologico di riferimento – del fatturato, conseguito dalla DEMA con la commercializzazione dei prodotti a marchio “(OMISSIS)”), oltre rivalutazione monetaria ed interessi;

– la Corte d’appello, accogliendo il gravame della Dema, ha respinto la domanda risarcitoria della Fenicia, per difetto di prova di un danno effettivo subito dalla stessa per effetto della contraffazione del marchio “(OMISSIS)”, inteso sia come danno emergente (da calo di fatturato, da costi per l’accertamento della contraffazione, da pubblicità o da svilimento del marchio) sia come lucro cessante; la Corte territoriale dichiarava di conseguenza compensate per la metà le spese processuali dei due gradi del giudizio, ponendo il residuo un mezzo a carico della Dema;

– avverso la suddetta sentenza, la Fenicia spa propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti di Dema srl (che resiste con controricorso);

– la ricorrente lamenta, con il primo motivo, sia l’omesso esame, ex art. 360 c.p.c., n. 5, di fatto decisivo rappresentato dal criterio di liquidazione del danno da lucro cessante, che si sostanzia nell’arricchimento del contraffattore, unico oggetto del gravame della Dema, in quanto il Tribunale non aveva riconosciuto alcun danno emergente, sia la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, dell’art. 125 c.p.i., comma 2, non avendo la Corte territoriale considerato che, nella materia della propretà industriale, il danno da lucro cessante può anche essere determinato, ai sensi del 2 comma della disposizione speciale, secondo il criterio c.d. del giusto prezzo del consenso, in un importo non inferiore al canone che l’autore della violazione avrebbe dovuto pagare per conseguire una regolare licenza dal titolare del diritto leso, a prescindere dal grado di diffusione e notorietà del segno contraffatto, e tale criterio di liquidazione del danno prescinde da una rigorosa prova di un danno eziologicamente ricollegato alla contraffazione, corrispondendo ad un criterio minimo di liquidazione ex lege; con il secondo motivo, si chiede poi, di conseguenza, la riforma del capo relativo alle spese di lite.

Diritto

RITENUTO

che:

– esaminati gli atti, non ricorrono i presupposti per la decisione camerale ex art. 380 bis c.p.c., in difetto di precedenti specifici di questo giudice di legittimità, e la causa deve essere quindi rimessa alla pubblica udienza, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 2, come novellato dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197, art. 1 bis.

P.Q.M.

La Corte rimette la causa alla pubblica udienza della Prima Sezione civile.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 10 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2020

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