Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2278 del 03/02/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 5 Num. 2278 Anno 2014
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI

SENTENZA
sul ricorso n. 21947/10 proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore
Centrale

pro tempore,

elettivamente domiciliata in

Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura
Generale dello Stato, che la rappresenta e difende

ope

legis;

– ricorrente –

31fii

contro

/ì3

SIVISI S.r.l.;

– intimata e nei confronti di
S.ES.I.T Puglia S.p.A.;

– intimata –

Data pubblicazione: 03/02/2014

avverso la sentenza n. 86/02/09 della Commissione
Tributaria Regionale della Puglia, depositata il 23
giugno 2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 5 dicembre 2013, dal Consigliere Dott.

udito l’Avv. dello Stato Paolo Gentili, per la
ricorrente;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Ennio Sepe, che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.
Fatto

Con l’impugnata sentenza n. 86/02/09, depositata il 23
giugno 2009, la Commissione Tributaria Regionale della
Puglia,

pronunciando

sull’appello proposto

dalla

contribuente SIVISI S.r.l. Unipersonale, in
contraddittorio con la territoriale Agenzia delle
Entrate e il concessionario S.ES.I.T. Puglia S.p.A., in
parziale riforma della decisione n. 262/11/07 della
Commissione Tributaria Provinciale di Bari, dopo aver
dichiarato di condividere le motivazioni con le quali
la CTP aveva rigettato tutte le altre eccezioni,
dichiarava però “condonata” ex art. 9

bis

1. 27

dicembre n. 2002, n. 289 la cartella di pagamento n.
01420060009914390000 IVA IRPEF 2000 2001 ritenendo che
“per la definizione della lite pendente fosse
sufficiente l’accettazione da parte dell’Ufficio
2

Ernestino Bruschetta;

competente della relativa domanda presentata dal
contribuente, seguita dal versamento della prima delle
rate”.
Contro la sentenza della CTR, l’Agenzia delle Entrate
proponeva ricorso per cassazione affidato ad un unico
motivo.
contribuente

ed

il

concessionario

non

si

costituivano.
Diritto

l. L’Agenzia delle Entrate censurava la sentenza a’
sensi dell’art. 360, comma l, n. 3, c.p.c., deducendo,
in rubrica, “Violazione e falsa applicazione dell’art.
9

bis

1. 289/2002”, perché la disposizione in

esponente, diversamente da quanto erroneamente ritenuto
dalla CTR, doveva esser interpretata nel senso che
soltanto l’integrale pagamento delle dovute imposte
poteva dar luogo al “condono”. Il quesito sottoposto
era perciò: “se il principio di diritto enunciato dalla
CTR – secondo cui, nel silenzio della norma, alle
ipotesi di cui all’art. 9 bis è applicabile la regola
propria dei condoni con cui viene novativamente
determinato l’ammontare dell’imponibile (art. 7, 8 e 9
della medesima legge) con la conseguenza che l’effetto
favorevole del condono non è pregiudicato dal mancato
versamento integrale delle rate programmate – è errato;
o se, al contrario, la

ratio

dell’art. 9

bis

1.

289/2002, risiede nella possibilità accordata al
contribuente

di

conseguire

il

beneficio

della

disapplicazione della sanzione, e che quindi la

3

La

condizione

imprescindibile

per

poter

usufruire

dell’agevolazione sia l’aver provveduto all’integrale
pagamento della soma dovuta”.
Il motivo è fondato alla luce della costante
giurisprudenza di questa Corte, per cui “In tema di
condono fiscale, la definizione agevolata ai sensi

la non applicazione delle sanzioni relative al mancato
versamento delle imposte o delle ritenute risultanti
dalle dichiarazioni annuali presentate entro il 31
dicembre 2002, e per le quali il termine di versamento
è scaduto anteriormente a tale data, si perfeziona solo
se si provvede all’integrale pagamento del dovuto nei
termini e nei modi previsti dalla medesima
disposizione, attesa l’assenza di previsioni quali
quelle contenute negli art. 8, 9, 15 e 16 della
medesima legge, che considerano efficaci le ipotesi di
condono ivi regolate anche senza adempimento integrale,
e che sono insuscettibili di applicazione analogica, in
quanto, come tutte le disposizioni di condono, di
carattere eccezionale” (Cass. sez. trib. 2012, n. 21364
del 2012; Cass. sez. trib. n. 19546 del 2011).
2. Alla cassazione dell’impugnata sentenza, che ha
giudicato solo sulla preliminare questione del
“condono”, deve seguire il rinvio.
P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa l’impugnata
sentenza, rinvia alla Commissione Tributaria Regionale
della Puglia, altra sezione, che nel decidere la

4

dell’art. 9 bis 1. 27 dicembre 2002 n. 289, comportante

controversia dovrà uniformarsi ai statuiti principi,
oltreché regolare le spese di ogni fase e grado.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del

giorno 5 dicembre 2013

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA