Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2278 del 03/02/2014
Civile Sent. Sez. 5 Num. 2278 Anno 2014
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI
SENTENZA
sul ricorso n. 21947/10 proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore
Centrale
pro tempore,
elettivamente domiciliata in
Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura
Generale dello Stato, che la rappresenta e difende
ope
legis;
– ricorrente –
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contro
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SIVISI S.r.l.;
– intimata e nei confronti di
S.ES.I.T Puglia S.p.A.;
– intimata –
Data pubblicazione: 03/02/2014
avverso la sentenza n. 86/02/09 della Commissione
Tributaria Regionale della Puglia, depositata il 23
giugno 2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 5 dicembre 2013, dal Consigliere Dott.
udito l’Avv. dello Stato Paolo Gentili, per la
ricorrente;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Ennio Sepe, che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.
Fatto
Con l’impugnata sentenza n. 86/02/09, depositata il 23
giugno 2009, la Commissione Tributaria Regionale della
Puglia,
pronunciando
sull’appello proposto
dalla
contribuente SIVISI S.r.l. Unipersonale, in
contraddittorio con la territoriale Agenzia delle
Entrate e il concessionario S.ES.I.T. Puglia S.p.A., in
parziale riforma della decisione n. 262/11/07 della
Commissione Tributaria Provinciale di Bari, dopo aver
dichiarato di condividere le motivazioni con le quali
la CTP aveva rigettato tutte le altre eccezioni,
dichiarava però “condonata” ex art. 9
bis
1. 27
dicembre n. 2002, n. 289 la cartella di pagamento n.
01420060009914390000 IVA IRPEF 2000 2001 ritenendo che
“per la definizione della lite pendente fosse
sufficiente l’accettazione da parte dell’Ufficio
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Ernestino Bruschetta;
competente della relativa domanda presentata dal
contribuente, seguita dal versamento della prima delle
rate”.
Contro la sentenza della CTR, l’Agenzia delle Entrate
proponeva ricorso per cassazione affidato ad un unico
motivo.
contribuente
ed
il
concessionario
non
si
costituivano.
Diritto
l. L’Agenzia delle Entrate censurava la sentenza a’
sensi dell’art. 360, comma l, n. 3, c.p.c., deducendo,
in rubrica, “Violazione e falsa applicazione dell’art.
9
bis
1. 289/2002”, perché la disposizione in
esponente, diversamente da quanto erroneamente ritenuto
dalla CTR, doveva esser interpretata nel senso che
soltanto l’integrale pagamento delle dovute imposte
poteva dar luogo al “condono”. Il quesito sottoposto
era perciò: “se il principio di diritto enunciato dalla
CTR – secondo cui, nel silenzio della norma, alle
ipotesi di cui all’art. 9 bis è applicabile la regola
propria dei condoni con cui viene novativamente
determinato l’ammontare dell’imponibile (art. 7, 8 e 9
della medesima legge) con la conseguenza che l’effetto
favorevole del condono non è pregiudicato dal mancato
versamento integrale delle rate programmate – è errato;
o se, al contrario, la
ratio
dell’art. 9
bis
1.
289/2002, risiede nella possibilità accordata al
contribuente
di
conseguire
il
beneficio
della
disapplicazione della sanzione, e che quindi la
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La
condizione
imprescindibile
per
poter
usufruire
dell’agevolazione sia l’aver provveduto all’integrale
pagamento della soma dovuta”.
Il motivo è fondato alla luce della costante
giurisprudenza di questa Corte, per cui “In tema di
condono fiscale, la definizione agevolata ai sensi
la non applicazione delle sanzioni relative al mancato
versamento delle imposte o delle ritenute risultanti
dalle dichiarazioni annuali presentate entro il 31
dicembre 2002, e per le quali il termine di versamento
è scaduto anteriormente a tale data, si perfeziona solo
se si provvede all’integrale pagamento del dovuto nei
termini e nei modi previsti dalla medesima
disposizione, attesa l’assenza di previsioni quali
quelle contenute negli art. 8, 9, 15 e 16 della
medesima legge, che considerano efficaci le ipotesi di
condono ivi regolate anche senza adempimento integrale,
e che sono insuscettibili di applicazione analogica, in
quanto, come tutte le disposizioni di condono, di
carattere eccezionale” (Cass. sez. trib. 2012, n. 21364
del 2012; Cass. sez. trib. n. 19546 del 2011).
2. Alla cassazione dell’impugnata sentenza, che ha
giudicato solo sulla preliminare questione del
“condono”, deve seguire il rinvio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa l’impugnata
sentenza, rinvia alla Commissione Tributaria Regionale
della Puglia, altra sezione, che nel decidere la
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dell’art. 9 bis 1. 27 dicembre 2002 n. 289, comportante
controversia dovrà uniformarsi ai statuiti principi,
oltreché regolare le spese di ogni fase e grado.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del
giorno 5 dicembre 2013