Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22779 del 28/09/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 28/09/2017, (ud. 20/06/2017, dep.28/09/2017),  n. 22779

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5099-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

C.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 173/27/015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE SEZIONE DISTACCATA di MESSINA, depositata il 19/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 20/06/2017 dal Consigliere Dott. CONTI ROBERTO

GIOVANNI.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, contro la sentenza resa dalla CTR Sicilia indicata in epigrafe, che ha confermato la illegittimità dell’avviso di accertamento notificato a C.G. e a P.M. relativo ad IRPEF per l’anno 1995 già ritenuta dal giudice di primo grado.

Nessuna difesa scritta ha depositato la parte intimata.

Il motivo di ricorso, con il quale si prospetta l’illegittimità della decisione impugnata nella parte in cui la CTR non aveva ritenuto di potere esaminare il pvc prodotto in appello nè si era comunque avvalsa della prerogativa di acquisire gli atti ritenuti necessari per la decisione del procedimento, nemmeno considerando la sufficienza della motivazione per relationem dell’atto di accertamento, è fondata nei termini di seguito esposti.

Ed invero, la CTR ha ritenuto la decisione di primo grado immune da vizi per avere annullato l’accertamento in assenza del pvc non prodotto nella fase svolta innanzi ad essa e nell’escludere di potere svolgere un’indagine in ordine al merito del giudizio, poichè ciò si sarebbe risolto “…in un nuovo, ulteriore, primo grado di giudizio che andrebbe ad esplorare aspetti non esaminati nella prima decisione (non per colpa del contribuente ma risolvendosi a danno dello stesso)’. Così facendo il giudice di appello ha erroneamente escluso di potere esaminare il p.v.c. prodotto innanzi a sè in appello dall’Agenzia, ancorchè ciò risulti normativamente consentito – cfr., ex plurimis, Cass. n. 22776/2015.

Tali considerazioni risultano assorbenti rispetto ad ogni altra ed ulteriore censura concernente l’obbligo di acquisizione da parte del giudice tributario di documenti necessari per la decisione. La sentenza impugnata va pertanto cassata con rinvio ad altra sezione della CTR Sicilia anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

 

La Corte, visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR della Sicilia anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Motivazione Semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della sesta sezione civile, il 20 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 28 settembre 2017

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